LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante norme sul  “Riordino della disciplina sanitaria, a norme dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista  la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)” e in particolare l’articolo 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria;

Considerato che in attuazione della succitata normativa è stato emanato in data 01/04/08 apposito DPCM avente per oggetto “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;

Dato atto che il suddetto decreto disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, demandando alle Regioni l’espletamento delle funzioni trasferite;

Dato atto altresì che nell’assolvimento delle funzioni trasferite, le Regioni:

-    recepiscono il DPCM e le linee di indirizzo ed esso allegate;

-    realizzano un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, con rappresentanti della Regione, dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l’efficacia delle misure di sicurezza;

-    disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti, i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato A del DPCM su menzionato;

-    avviano i tavoli sindacali di concertazione per i contratti concernenti il personale;

-    convalidano, con apposito atto formale, l’inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, da trasferire alle singole AASSLL  con la sottoscrizione di un verbale di consegna;

-    convalidano, con apposito atto formale, l’inventario dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l’utilizzo da parte delle AASSLL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

-    identificano le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio sanitario regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;

-    elaborano uno schema di protocollo interistituzionale da trasmettere alle singole AASSLL, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni  che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario;

-    forniscono alle singole AASSLL, sulla base di quanto approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di natura psicologica  prestata ai detenuti ed internati;

Considerato che le Aziende sanitarie locali dovranno:

1.   recepire le indicazioni contenute nel presente dispositivo al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, attraverso la redazione di apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all’interno degli istituti penitenziari per adulti e per minori;

2.   attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni trasferite in materia di medicina penitenziaria, secondo quanto indicato nell’allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, conformemente a quanto previsto dal Piano sanitario regionale vigente e dall’allegato A del DPCM 1 aprile 2008;

3.   prendere in carico, ai sensi dell’art. 3 del DPCM suddetto, il personale dipendente di ruolo in servizio alla data del 15 marzo 2008 che esercita funzioni sanitarie all’interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili ubicati nell’ambito del territorio aziendale di riferimento, provvedendo a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per l’inquadramento nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, sulla base della tabella B Allegata al DPCM stesso;

4.   prendere in carico i rapporti di lavoro del personale sanitario, instaurato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008, operante all’interno degli istituti penitenziari e dei centri di giustizia minorile ubicati nell’ambito del territorio aziendale di riferimento, al fine di mettere in atto le procedure necessarie al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere che continuano ad essere disciplinati dalla normativa di riferimento su citata con le modalità previste dall’art. 3 del DPCM richiamato;

5.   prendere in carico le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Ministero della giustizia, così come elencati in apposito inventario trasmesso dalla Regione;

6.   stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari incidenti sul territorio aziendale, secondo schema trasmesso dalla Regione, per usufruire dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie che vengono concessi in uso gratuito;

7.   stipulare, in base alle necessità, convenzioni non onerose con il Ministero della Giustizia, della durata non superiore a dodici mesi, al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed internati, secondo schemi trasmessi dalla Regione;

8.   stipulare protocollo di intesa interistituzionale con le Direzioni degli istituti penitenziari e dei centri della giustizia minorile, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione, allo scopo di definire le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regolare i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario;

9.   mettere in atto tutte le procedure necessarie al recepimento delle norme di natura giuridica, amministrativa e contabile finalizzate alla presa in carico della sanità penitenziaria;

Vista la necessità di porre in essere il recepimento del DPCM e delle linee di indirizzo tempestivamente a che non vi sia soluzione di continuità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari;

Vista la L. R. 77/99 e ss. mm. ed integrazioni;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla regolarità tecnico – amministrativo ed alla legittimità del  presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate,

1.   di recepire il DPCM 01/04/08 avente per oggetto “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” così come pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;

2.   di dare atto che la Regione, oltre al recepimento del DPCM 01/04/08 di cui al sub 1, dovrà:

a)   avviare i tavoli sindacali di concertazione per i contratti concernenti il personale;

b)  convalidare, con apposito atto formale, l’inventario delle attrezzature, arredi, beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, da trasferire alle singole AASSLL  con la sottoscrizione di un verbale di consegna;

c)   convalidare, con apposito atto formale, l’inventario dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l’utilizzo da parte delle AASSLL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

d)  identificare le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella disponibilità del Servizio sanitario regionale in seguito a riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e)   elaborare schemi di protocollo interistituzionali da trasmettere alle singole AASSLL, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni  che definisce le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario;

f)   fornire alle singole AASSLL, sulla base di quanto approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di natura  psicologica prestata ai detenuti ed internati;

3.   di istituire un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, con rappresentanti della Regione, dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l’efficacia delle misure di sicurezza, con la seguente composizione:

-    Dott.ssa Tamara AGOSTINI Dirigente del Servizio Prevenzione collettiva della Direzione Sanità, con le funzioni di Coordinatrice;

-    Dott. Franco PETTINELLI, Dirigente UOSP del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Pescara;

-    Dott.  Ssa Paola DURASTANTE, Dirigente Centro Giustizia Minorile Abruzzo, Molise e Marche;

-    Dott.ssa Ida IACONE, Funzionario del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Pescara;

-    Dott. Massimo FORLINI, Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. di Medicina Penitenziaria dell’ASL di Teramo;

-    Dott. Francescopaolo SARACENI Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. di Medicina Penitenziaria dell’ASL di Lanciano-Vasto;

-    Dott. Donato DI PIETROPAOLO Responsabile Servizio SerT della ASL di Lanciano - Vasto;

-    Dott. Vittorio SCONCI Responsabile D.S.M.della ASL di L’Aquila;

-    Sig. Giuseppe Roina  dipendente Servizio Prevenzione Collettiva  (funzioni da segretario);

4.   di demandare all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria anche le funzioni attribuite al Gruppo Interstituzionale così come previsto dalla Legge regionale n. 5 del 10 marzo 2008 (Piano sanitario regionale) paragrafo 5.5.6;

5.   di attribuire all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria il compito di redigere le Linee guida regionali per la tutela della salute in ambito penitenziario a favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale;

6.   di dare atto che le AASSLL  devono tempestivamente:

-    garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza;

-    attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni trasferite in materia di medicina penitenziaria, secondo quanto indicato nell’allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e conformemente a quanto previsto dal Piano sanitario regionale vigente e dall’allegato A del DPCM 1 aprile 2008;

-    redigere apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all’interno degli istituti penitenziari per adulti e per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, per assicurare gli interventi del SSN nei confronti dei detenuti adulti e minori;

-    prendere in carico, ai sensi dell’art. 3 del DPCM suddetto, il personale dipendente di ruolo in servizio alla data del 15 marzo 2008 che esercita funzioni sanitarie all’interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili ubicati nell’ambito del territorio aziendale di riferimento, provvedendo a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per l’inquadramento nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, sulla base della tabella B Allegata al DPCM stesso;

-    prendere in carico i rapporti di lavoro del personale sanitario, instaurato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008, operante all’interno degli istituti penitenziari e dei centri di giustizia minorile ubicati nell’ambito del territorio aziendale di riferimento, al fine di mettere in atto le procedure necessarie al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere che  continuano  ad essere disciplinati dalla normativa di riferimento su citata con le modalità previste dall’art. 3 del DPCM richiamato;

-    prendere in carico le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Ministero della giustizia, così come elencati in apposito inventario trasmesso dalla Regione;

-    stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari incidenti sul territorio aziendale, secondo schema tipo trasmesso dalla Regione, per usufruire dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie che vengono concessi in uso gratuito;

-    stipulare, in base alle necessità, convenzioni non onerose con il Ministero della Giustizia, della durata non superiore a dodici mesi, al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed internati, secondo schemi trasmessi dalla Regione;

-    stipulare protocollo di intesa interistituzionale con le Direzioni degli istituti penitenziari e dei centri della giustizia minorile, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione, allo scopo di definire le forme di collaborazione relative alla sicurezza e regolare i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario;

-    mettere in atto tutte le procedure necessarie al recepimento delle norme di natura giuridica, amministrativa e contabile finalizzate alla presa in carico della sanità penitenziaria;

8.   di dare indirizzo alle AASSLL interessate alla riorganizzazione aziendale prevista dal Piano Sanitario Regionale vigente, ed in particolare ASL Lanciano-Vasto e  Chieti,  ASL Avezzano-Sulmona e L’Aquila,  affinché provvedano a realizzare programmi interaziendali specifici, , al fine di garantire l’omogeneità delle procedure operative e l’integrazione tra le prestazioni erogate in regimi diversi, necessarie ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza all’interno degli Istituti di pena incidenti sui propri territori;

9.   di inviare, il presente provvedimento ai dirigenti dei Servizi Regionali della Direzione Sanità:

-    Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane;

-    Assistenza Distrettuale – assistenza Farmaceutica;

-    Assetto Istituzionale Organi Collegiali;

-    Risorse Finanziarie;

-    Assistenza Distrettuale, Medicina di Base e Specialistica;

-    Investimenti Strutturali e Tecnologici;

      che provvederanno ognuno in base alle proprie competenze ad assumere tutti gli atti necessari  e conseguenti alla presente deliberazione;

10. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato