IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di volturare, ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 N. 45 la titolarità delle autorizzazioni:

-             Determinazione n. DN3/1093 del 13.12.2006 (rinnovo dell’Ordinanza Dirigenziale n. 077 del 08.11.2001) inerente la gestione di un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili;

-             Determinazione n. DN7/107 del 17.11.2005 inerente la realizzazione ed esercizio dell’ampliamento del centro di autodemolizione, successivamente prorogata con DN3/174 del 19.05.2008;

-             Determinazione N. DN3/96 del 30.07.2007 inerente Approvazione del Piano di Adeguamento, ai sensi del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i.;

      da: “Ditta Coccia Nicola - S.S. 80 – Loc. Villa Volpe – 64021 Giulianova (TE)” a “Coccia Ambiente Italia S.r.l.”;

2)   di CONFERMARE, integralmente, quanto altro contenuto nelle precedenti autorizzazioni, precisando che le attività di cui all’autorizzazione sono riferite alle operazioni equivalenti alla fase “D15” dell’Allegato B e alla fase “R13” dell’Allegato “C” del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Parte IV;

3)   di OBBLIGARE la Ditta Coccia Ambiente Italia S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla Ditta Coccia Nicola, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. N. 790/07 della Regione Abruzzo, entro il termine di giorni sette (7), dalla data di adozione del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

4)   di STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

5)   di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

7)   di TRASMETTE copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) di Teramo e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la c/o C.C.I.A.A. dell’L’Aquila;

8)   di REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge alla Ditta Coccia Ambiente S.r.l. – Località Villa Volpe S.S. 80 – 64021 GIULIANOVA (TE);

9)   di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini