IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa

1)   di integrare la Determinazione dirigenziale n. DN3/32 del 15/02/08 rilasciata alla ditta E.C.O. 95 S.r.l. – Strada dell’Acquedotto n. 4 – Chieti per l’esercizio di attività di stoccaggio provvisorio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con il codice 15 02 03 – assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Provincia di Chieti nella nota prot. n. 33386 del 09/05/08 e dall’ARTA, Dipartimento di Chieti, nella nota prot. n. 2402 del 15/04/08, che qui si abbiano integralmente riportate;

2)   di stabilire che la ditta E.C.O. 95 S.r.l., ad integrazione della prescrizione di cui al punto 6) della Determinazione dirigenziale n. DN3/32 del 15/02/08, in linea con quanto segnalato dalla Provincia di Chieti nella nota prot. n. 33386 del 09/05/08 e al fine di integrare la predetta Determinazione Dirigenziale n. DN3/32 del 15/02/08, provveda ad inoltrare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione contenente:

-             l’indicazione dei quantitativi gestibili per il CER 15 02 03;

-             l’indicazione dei quantitativi gestibili dell’intera tipologia autorizzata;

-    la quantità massima di stoccaggio (ai fini dell’applicazione della DGR 790/07);

-    la descrizione delle modalità di stoccaggio;

3)   di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è la stessa della precedente Determinazione dirigenziale n. DN3/32 del 15/02/08, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

4)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del DLgs. 152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 34 e 35 della L.R. n. 45/07;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

7)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.208, comma 13 del DLgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti;

9)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del DLgs. 152/06, copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

10) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta E.C.O. 95 S.r.l. con sede legale in Strada dell’Acquedotto n. 4 - Chieti;

11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini