Il presidente della giunta regionale
Visto il D.Lgs 31/7/2005 n. 177 recante “Testo Unico della Radiotelevisione”;
Visto in particolare l’art. 28, comma 1, del predetto D. Lgs 177/2005 nel quale si stabilisce che il repertorio dei siti di cui al Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell’art. 4 della Legge 22/2/2001 n. 36;
Visto inoltre l’art. 28, comma 7, del medesimo D. Lgs 177/2005 che stabilisce il trasferimento, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle Regioni, degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al precitato comma 1 nei siti individuati dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai Piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle Regioni, purchè ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle Comunicazioni;
Vista la Legge Regionale 13/12/2004 n. 45 recante. “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
Considerato che nella Località San Silvestro Colle di Pescara, ove attualmente sono posizionati gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) di Pescara con nota prot. n. 2810/SFPE/DO del 2/5/2007 ha certificato il superamento dei valori di campo elettromagnetico previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8/7/2003 nel corso della rilevazione effettuata il 21/4/2007;
Preso atto che una nuova campagna di misurazioni svolta dall’ARTA, in Località San Silvestro Colle di Pescara, ove attualmente sono posizionati gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nel periodo dal 3 all’11 novembre 2007, in quattro diverse postazioni, ha confermato che la risultante della somma dei campi elettromagnetici supera i limiti di cui al D.P.C.M. 8/7/2003, sia per quanto riguarda i “valori di attenzione all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e le loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari” e sia per gli “obiettivi di qualità…per le zone intensamente frequentate, superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari, ricreativi” come risulta dalla nota dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) di Pescara prot. n. 7875/DIP del 6/12/2007;
Viste le ordinanze del Sindaco del Comune di Pescara n. 238 e 239 del 21/3/2008 e n. 405 del 16/5/2008 con le quali tutte le emittenti radiotelevisive ivi citate sono state diffidate a continuare l’esercizio delle trasmissioni in condizioni di superamento dei valori di attenzione rilevati nelle predette postazioni al contempo ordinando loro l’adeguamento immediato, dei propri impianti attualmente collocati in territorio di San Silvestro Colle di Pescara per ricondurre i valori dei campi elettromagnetici alle previsioni di cui al D.P.C.M. 8/7/2003 anche per quanto riguarda il rispetto dei limiti relativi al concorso delle emissioni secondo i valori calcolati dall’ARTA-Abruzzo-Dipartimento Provinciale di Pescara;
Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Pescara prot. n. 51317 del 7/4/2008 con cui veniva rappresentata la problematica dell’inquinamento elettromagnetico in Località San Silvestro Colle di Pescara;
Viste le Delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 68 del 30/10/1998, n. 249 del 31/07/2002 e n. 15 del 29/01/2003, con le quali è stato approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora, in tecnica analogica e digitale, nelle quali il sito di San Silvestro Colle di Pescara non compare tra quelli previsti per ospitare le varie postazioni di emissione;
Considerata l’indifferibilità dell’adozione di un provvedimento idoneo alla delocalizzazione di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva siti in Località San Silvestro Colle di Pescara per il preminente interesse della comunità, trattandosi di limiti imposti dalla legge a tutela della salute pubblica;
Valutata l’opportunità dell’adozione di un provvedimento per il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva nel sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), ovvero in altro sito purchè ritenuto idoneo sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle Comunicazioni
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa e con rinvio integrale agli atti citati in narrativa:
- la delocalizzazione di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva dall’attuale postazione in Località San Silvestro Colle di Pescara nel sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), ovvero in altro sito purchè ritenuto idoneo sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle Comunicazioni;
- la fissazione di un termine di giorni 180 (centoottanta) dalla notifica del presente provvedimento, per gli adempimenti connessi alla delocalizzazione,e a carico dei titolari degli impianti;
- all’ARTA di Pescara di fornire piena assistenza e collaborazione ai titolari degli impianti per tutti i necessari adempimenti nonchè di monitorare l’effettiva delocalizzazione segnalando alla Regione Abruzzo il mancato trasferimento delle emittenti presso altro sito;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
INVITA
il Ministero delle Comunicazioni ad esprimere il proprio parere in merito all’idoneità sotto l’aspetto radioelettrico sul sito individuato nella presente ordinanza ovvero su altro sito
AVVERTE
che in caso di mancato adempimento nel termine previsto verrà richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, ai sensi dell’art. 28, comma 7 del D.Lgs. 177/2005, di disporre il trasferimento di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, attualmente collocati in Località San Silvestro Colle di Pescara, in altro sito ritenuto idoneo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
L’Aquila lì 24 Giugno 2008
Il Presidente
Ottaviano Del Turco