LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” che prevede all’art. 14 l’istituzione della “Sala Operativa Regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini della attività di protezione civile di competenza della Regione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni le funzioni relative: “allo spegnimento degli incendi boschivi”, art. 108, comma 1, lettera a) punto 5, ed allo Stato lo “spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi”, art. 107, comma 1, lettera f) punto 3;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente per oggetto: “LEGGE – QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, che all’art. 3 comma 1 recita “Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate……”omissis”………dal Consiglio dei Ministri”;

Tenuto conto che, in mancanza del “piano” di cui all’art. 3 della legge 353/2000, occorre procedere alla definizione di un “programma delle attività” finalizzato alla conservazione e alla difesa del patrimonio boschivo regionale attraverso il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali;

Visto l’accordo di programma quadro sottoscritto tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VV.FF. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo in data 04.05.2007;

Dato atto:

-    che in data 19.05.2008, presso il Dipartimento della Protezione Civile si è tenuta apposita riunione concernente l’analisi congiunta delle problematiche connesse all’Attività Antincendio Boschivo (AIB) da porre in atto nella prossima campagna estiva 2008;

-    che in data 13.05.2008 con note RA/56656 e RA/56653 il Servizio Emergenze Interventi e Volontariato ha interessato la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato riguardo agli accordi di programma da porre in essere per la stagione AIB 2008;

-    che in data 20.05.2008 con nota n. 8597/pos. 01.05.01 il Comando Regionale dell’Abruzzo - Corpo Forestale dello Stato - ha confermato in linea di massima i contenuti dell’accordo stipulato nella precedente stagione AIB;

-    che in data 20.05.2008 con nota prot. nr. 3310-5F la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha confermato in linea di massima i contenuti dell’accordo stipulato nella precedente stagione AIB;

Ritenuto di:

-    dichiarare, per l’anno 2008, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 1 giugno al 30 settembre 2008, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

-    stabilire prescrizioni e divieti ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate anzidette;

-    di riattivare la “SOUP” (Sala Operativa Unificata Permanente) di cui all’art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353, dove saranno attivi il “numero verde” 800-861016 ed il “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;

-    di avvalersi per l’operatività della S.O.U.P., per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi di:

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All. ”A”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base alla convenzione ed al programma tecnico-operativo come da schema (All. ”B”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione;

-    disporre per le attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi da terra a far data dal 1°giugno 2008 con il concorso delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate;

-    di assicurare, se necessario, nel periodo dichiarato “di grave pericolosità di incendi boschivi”, le attività di vigilanza e di avvistamento anche dall’alto con aeromobili ad ala fissa di supporto alle forze operanti a terra, con il concorso degli Aereo Club regionali, Enti morali ai sensi del D.P.R. n. 633/72 secondo l’allegato schema di Convenzione (All. “C”) nonché, per esigenze di servizio, di ditte specializzate individuate con procedura di affidamento in economia giusta Regolamento regionale n. 2/2004, su disposizione del Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato;

Dato atto che le risorse umane e strumentali da impiegare nella lotta attiva da terra (Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base ad accordi di programma, e Organizzazioni di Volontariato in rapporto di convenzione) necessitano di supporto aereo regionale ad integrazione della flotta dello Stato di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantito, anche per la prossima campagna AIB, dal contratto di servizio con elicottero rep. n. 2928 del 20 luglio 2006;

Considerato dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia;

Vista la L.R. 14.9.99, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. 25.03.2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale LL.PP. e Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di dichiarare, per l’anno 2008, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 1 giugno al 30 settembre 2008, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

2.   di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province le seguenti prescrizioni e divieti:

-    Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

-    Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;

-    Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;

-    Entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 1 giugno al 30 settembre 2008 l’accensione di fuochi;

-    Dal 1 giugno al 30 settembre 2008, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

-    Si richiamano anche le disposizioni dell’art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2008, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l’abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessate il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi;

-    I comandi militari e di polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;

-    Le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a € 51,00 e nel massimo a € 516,00;

      durante il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;

      per l’abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;

      il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione nell’ambito delle rispettive competenze;

3.   di riattivare, presso i locali individuati per la realizzazione del C.O.I.R. (Centro Operativo Integrato Regionale) della Regione Abruzzo, all’interno del periodo dichiarato di “grave pericolosità di incendi boschivi” la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dove saranno attivi il “numero verde” 800-861016, “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;

4.   di avvalersi per l’operatività della SOUP, per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi, di:

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All.”A”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base alla convenzione ed al programma tecnico-operativo, come da schema (All.”B”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione;

5.   di garantire le attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi da terra a far data dal 1 giugno 2008 con il concorso delle associazioni di volontariato convenzionate;

6.   di assicurare, se necessario, nel periodo dichiarato di “grave pericolosità di incendi boschivi” le attività di sorveglianza e di avvistamento anche dall’alto con aeromobili ad ala fissa, di supporto alle forze operanti a terra con il concorso degli l’Aereo Club regionali, secondo l’allegato schema di convenzione (All. “C”) nonché per esigenze del Servizio di ditte specializzate con procedura di cui al Regolamento regionale del 29.11.2004, n. 2;

7.   di integrare le attività della componente aerea dello Stato, (art. 107 del D.L.vo n. 112), con elicottero regionale, di cui al contratto rep. n. 2928 del 20 luglio 2006, nel periodo dichiarato “di grave pericolosità di incendi boschivi”, su disposizione del Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato;

8.   di fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia;

9.   di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Direttore della Direzione LLPP e Protezione Civile alla stipula di apposita convenzione tra La Regione Abruzzo ed Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile- rappresentato dal Prefetto dell’Aquila, per l’attuazione degli articoli 4,5,6,7 della Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;

10. di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato della Protezione Civile, alla stipula di appositi accordi di programma per l’attuazione degli articoli 4,5,6,7 della Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi, con:

-    il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale dell’Abruzzo- al quale è demandato il coordinamento tecnico-operativo del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato;

-    con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e difesa civile-;

      nonché di autorizzare lo stesso Dirigente ad eventuali integrazioni o modifiche di detti accordi e di convenzioni e contratti secondo esigenze di servizio scaturenti da direttive del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – ed in base all’evolvere dell’andamento climatico;

11. di autorizzare il responsabile della gestione della spesa-funzionario delegato, individuato ai sensi del disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1608 del 7.12.2000 e n. 11 del 14.01.2002, a porre in essere tutti gli atti necessari:

-    al funzionamento della SOUP;

-    al supporto logistico alle squadre di volontariato impegnate nelle attività in parola nonché al personale in servizio presso la SOUP;

12. di dare atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento troveranno la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli n. 11653, n. 151300 n. 152190, del bilancio per il corrente esercizio finanziario, ed i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi e separati provvedimenti;

13. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato