Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di Concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – Viale dell’Industria, 6 – 67039 Sulmona (AQ), - Autorizzato con Determinazione regionale n. DN7/109 del 25.11.2005 inerente “ la realizzazione e l’esercizio delle attività di trattamento chimico fisico, identificate ai sensi dell’ Allegato “B” della Parte IV del  D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come operazioni di tipo “D9” presso l’impianto ubicato all’interno dell’agglomerato industriale di Sulmona,  identificabile nel N.C.T. del Comune di Sulmona (AQ) al Foglio 16, particelle nn. 35 206 – 296 – 207 – per una superficie complessiva di mq. 5.000, e una potenzialità giornaliera dell’impianto inferiore alle 50 t/g.”, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 45/07, la proroga limitatamente alla costruzione dell’impianto;

2)   di Stabilire che la proroga alla costruzione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni uno dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Energia, Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 – Pescara;

3)   di Prescrivere, in attesa delle direttive previste all’art. 45, comma 2 della L.R. 45/07 in merito all’esercizio provvisorio e collaudo funzionale dell’impianto, quanto segue:

1.           Limitatamente alla fase di costruzione dell’impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi dell’art. 3, allegato A, della D.G.R. n. 790/2007.

2.           Terminati i lavori di costruzione, si prescrive l’invio della comunicazione di avvio dell’impianto e di esercizio provvisorio dello stesso,  preceduta dall’invio all’Autorità Competente:

a.   della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;

b.   di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

-      l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,

-      l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,

-    il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.

3.   Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve presentare il collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

a.   la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

b.   la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;

c.           l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

d.   il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

e.           l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;

f.    le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

4)   di Stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

5)   di Prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

7)   di Obbligare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – Viale dell’Industria, 6 -67039 Sulmona (AQ), beneficiario della presente autorizzazione, dall’avvio dell’esercizio dell’impianto, apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conforme all’originale, a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o m. 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R 3.08.2007, n. 790, detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

8)   di Fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di Trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A  Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al Comune di Sulmona ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;

10) di Redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – Viale dell’Industria, 6 – 67039 Sulmona (AQ);

11) di Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini