Il Dirigente del
Servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di Concedere al Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Sulmona – Viale dell’Industria, 6 – 67039 Sulmona (AQ), -
Autorizzato con Determinazione regionale n. DN7/109 del 25.11.2005 inerente “
la realizzazione e l’esercizio delle attività di trattamento chimico fisico,
identificate ai sensi dell’ Allegato “B” della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come operazioni
di tipo “D9” presso l’impianto ubicato all’interno dell’agglomerato industriale
di Sulmona, identificabile nel N.C.T.
del Comune di Sulmona (AQ) al Foglio 16, particelle nn. 35 206 – 296 – 207 –
per una superficie complessiva di mq. 5.000, e una potenzialità giornaliera
dell’impianto inferiore alle 50 t/g.”, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. e della L.R. n. 45/07, la proroga limitatamente alla costruzione
dell’impianto;
2) di Stabilire che la proroga alla costruzione
dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni uno dalla data di adozione
del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare
nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Energia, Servizio
Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 – Pescara;
3) di Prescrivere, in attesa delle direttive
previste all’art. 45, comma 2 della L.R. 45/07 in merito all’esercizio
provvisorio e collaudo funzionale dell’impianto, quanto segue:
1. Limitatamente alla fase di
costruzione dell’impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa
della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni
ambientali causati a terzi, ai sensi dell’art. 3, allegato A, della D.G.R. n.
790/2007.
2. Terminati i lavori di costruzione, si
prescrive l’invio della comunicazione di avvio dell’impianto e di esercizio
provvisorio dello stesso, preceduta
dall’invio all’Autorità Competente:
a. della documentazione attestante la
prestazione delle garanzie finanziarie;
b. di una comunicazione alla quale deve essere
allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
- l’ultimazione delle opere in conformità al
progetto approvato,
- l’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale,
- il nominativo del responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche.
3. Entro centottanta giorni dalla comunicazione
di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza
dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve
presentare il collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve
attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
a. la conformità dell’impianto realizzato con il
progetto a suo tempo approvato;
b. la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e
dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità
e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;
c. l’idoneità delle singole opere civili
ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati
funzionali;
d. il regolare funzionamento dell’impianto nel
suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
e. l’idoneità dell’impianto a garantire
il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate
nel provvedimento di approvazione;
f. le attività di monitoraggio e l’esecuzione
di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle
emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto
del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
4) di Stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio
della presente autorizzazione,
5) di Prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di Dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti
accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
7) di Obbligare il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale di Sulmona – Viale dell’Industria, 6 -67039 Sulmona (AQ),
beneficiario della presente autorizzazione, dall’avvio dell’esercizio
dell’impianto, apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conforme
all’originale, a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o m. 2
in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali
come stabilito nella D.G.R 3.08.2007, n. 790, detta garanzia finanziaria sarà
controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di
questo Servizio;
8) di Fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri,
nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le
altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
9) di Trasmettere copia del presente
provvedimento all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A Dipartimento Provinciale di L’Aquila,
all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al Comune di Sulmona ed all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;
10) di Redigere, il presente provvedimento in
numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge
al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona – Viale dell’Industria, 6 –
67039 Sulmona (AQ);
11) di Disporre la pubblicazione integrale del
presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.).
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini