LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende valorizzare, in coerenza con gli obiettivi del VI° Programma Europeo per l’Ambiente, le politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani, improntate prioritariamente alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi, incentivando i sistemi di raccolta differenziata secondo “modelli integrati” ovvero “domiciliari” (porta a porta e/o di prossimità);

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, cd. “secondo correttivo” del D.Lgs. 152/06;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007 e che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Considerato che la L.R. 45/07, all’art. 23, comma 8, prevede che: “omissis .. La Giunta Regionale stabilisce, nelle more dell’emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale”;

Considerato che la L.R. 45/07, all’art. 8, comma 4, lett. a) prevede che l’Osservatorio Regionale Rifiuti adotta in collaborazione con l’ARTA e le Province, un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati”;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s. m. i. recante: “Norme in materia ambientale”, che disciplina la legislazione ambientale nel settore che prevede:

1.   all’art. 183, comma 1, lett. f) la raccolta differenziata è definita: “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo, ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”.

2.   all’art. 196, comma 1, tra le competenze della Regione, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (lett. b) e l’incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (lett. l);

3.   all’art. 205, comma 1, la necessità di raggiungere, in ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO), i seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti totali prodotti:

a)   almeno il 35% entro il 31.12.2006;

b)  almeno il 45% entro il 31.12.2008;

c)   almeno il 65% entro il 31.12.2012.

4.   all’art. 205, comma 3, l’applicazione di un’addizionale del 20% (venti) al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui alla legge n. 549/1995 (art. 3, comma 24), a carico dell’Autorità d’Ambito (AdA), nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi minimi riportati al punto 3) nei singoli Comuni;

5.   all’art. 205, comma 4, la definizione con decreto ministeriale, di una metodologia e di criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata.

Considerato che la legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto all’art. 1, comma 1111 “638 bis. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un Commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a.   almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;

b.   almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;

c.   almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.

1.   638 ter. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 638 bis è stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la conferenza Stato/Regioni in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo Rifiuti 0”.

Considerato altresì, che la L.R. 45/07, al Capo IV prevede: “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” in cui si disciplina le attività delle raccolte differenziate sul territorio regionale e fissa indirizzi, obblighi e obiettivi da raggiungere e prevede l’emanazione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali, nonché per le attività di controllo;

Preso atto che la L.R. 45/07, all’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, prevede:

1.   al comma 4, che l’AdA assicuri nel territorio dell’ATO, che sia conseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti prodotti:

a)   almeno il 40% entro il 31.12.2007;

b)  almeno il 50% entro il 31.12.2009;

c)   almeno il 60% entro il 31.12.2011.

2.   al comma 5, è definito, al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali raccolti in sostituzione di materie prime, un obiettivo medio tendenziale di riciclo pari al 90% di quelli di raccolta differenziata di cui al punto 1);

3.   al comma 6, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 64 della L.R. 45/07, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione dei rifiuti rispetto alla media procapite di ATO e la percentuale relativa alla raccolta differenziata, raggiunga gli obiettivi di cui al punto 1);

Considerato che l’art. 6, comma 5 della L.R. 45/07 prevede: “I Comuni devono mensilmente fornire alla Provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA”

Ritenuto che per l’applicazione puntuale delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5 della L.R. 45/07, è necessario approvare un nuovo metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 23, comma 8 della L.R. 45/07 ed è altresì necessario predisporre un apposito sistema informatizzato per consentire la trasmissione dei dati mensili via web da parte dei Comuni, in corso di realizzazione secondo il progetto adottato ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. a) della L.R. 45/07;

Ritenuto pertanto, che le suddette disposizioni di cui all’art. 6, comma 5 della L.R. 45/07, sono applicabili, da parte dei Comuni, dal momento in cui il Servizio Gestione Rifiuti provvederà ad attivare il nuovo sistema informatizzato di comunicazione dei dati e provvederà a comunicarlo agli stessi nonché alle Province, in particolare per le competenze di queste ultime ai sensi dell’art. 64 della L.R. 45/07 (sanzioni);

Richiamata la DGR 29.03.2006, n. 281 avente per oggetto: “D.Lgs. 22/97 - L.R. 146/98 e s.m.i.. - L.R. 83/00. Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo speciale. Modalità di trasmissione dei dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti la gestione dei rifiuti urbani. Direttive Regionali”, pubblicata sul BURA n. 47 Speciale Ambiente del 12/05/2006, che, con il presente atto, si intende revocare;

Rilevata la necessità di aggiornare il metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di RD ai sensi della L.R. 45/07, di definire nuove modalità di trasmissione dei dati e le relative schede per la raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti la gestione dei rifiuti urbani, già approvate con la DGR n. 281/06, al fine di rispondere alle nuove esigenze dei Comuni, rappresentate dalle Province e dall’ARTA, nonché per realizzare più efficaci procedure di raccolta/trasmissione dati e conseguire il raggiungimento di nuovi obiettivi di RD, come previsti dalla L.R. 45/07;

Preso atto delle indicazioni scaturite dalla riunione del 18 luglio 2007, tenutasi presso la sede del Servizio Gestione Rifiuti, fra gli OPR di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’ARTA Direzione Regionale - Sezione catasto, riunione convocata dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), con nota prot.n 13874/DN3 del 17 luglio 2007, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti – ORR ed in cui, tutti i partecipanti, hanno rilevato la necessità di aggiornare e modificare le schede di rilevazione dati ed il metodo di calcolo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata al fine di:

-    eliminare la frammentazione e/o ridondanza di alcune informazioni contenute nelle schede di cui alla DGR n. 281/2006;

-    uniformare il sistema di raccolta dati, consentendo di rispondere con efficienza alle richieste di dati e di informazioni da parte dell’APAT;

-    semplificare il processo di comunicazione dei dati e delle informazioni;

-    organizzare la raccolta dei dati in funzione del sistema web “Catasto Telematico Rifiuti” della Regione Abruzzo;

Preso atto delle risultanze della riunione del 16 gennaio 2008, convocata dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti, presso gli uffici di Pescara, fra gli OPR di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, l’ARTA Abruzzo – Direzione Centrale, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti – ORR, nella quale i soggetti partecipanti hanno condiviso le nuove schede di rilevazione e recepite le diverse indicazioni ed osservazioni;

Ritenuto che la definizione di una metodologia regionale di calcolo, oggettiva ed uniforme, attraverso la quale determinare i risultati raggiunti da ciascun Comune e da ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), in termini di percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, costituisca un presupposto basilare al fine di:

-    progettare, sviluppare e consolidare flussi di dati attendibili e confrontabili nel tempo, tenuto conto degli obblighi facenti capo alla P. A., in termini di informazione ambientale;

-    fornire un supporto informativo adeguato e completo ai processi di pianificazione settoriale ed organizzazione della gestione dei rifiuti sul territorio;

-    raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., dalla legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e dalla L.R. 45/07 e predisporre idonei strumenti per la verifica e l’accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti;

-    attivare gli strumenti di politica ambientale previsti dalla normativa nazionale e regionale che prevedono un sistema di incentivi in funzione delle performance ottenuti dagli enti locali;

Considerato che l’ORR ha provveduto ad inviare all’APAT, tramite e-mail del 29.04.2008, la proposta di metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di conoscere eventuali osservazioni e/o integrazioni da parte della stessa;

Preso atto che l’APAT, con nota prot.n. 447/AMB-RIF del 7.05.2008, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti – ORR con prot.n. 12642/DN3 del 15.05.2008, ha comunicato le proprie osservazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani proposto dalla Regione Abruzzo, osservazioni di cui si è tenuto conto nella definizione del metodo standard regionale di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione;

Considerato che il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, individuato a livello regionale potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti, una volta definito il metodo unitario a livello nazionale;

Ritenuto che é necessario acquisire informazioni organiche e condivise, quindi, confrontabili, sulla produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché altri dati riguardanti in generale la gestione dei servizi nel settore (costi di gestione, servizi integrativi, ..etc), dati necessari ai fini dell’attuazione delle politiche atte al raggiungimento degli obiettivi indicati nella L.R. 45/07;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti - Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), in collaborazione con gli OPR di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo e l’ARTA - Direzione centrale ed in collaborazione con l’APAT, ha definito il metodo normalizzato di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, costituito dai seguenti Allegati:

-    Allegato 1 - “Metodo normalizzato per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata (RD) e riciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”.

-    Allegato 1.1 - “Modulo per la dichiarazione di veridicità delle informazioni relative alle raccolte differenziate”.

-    Allegato 2 - “Schede di acquisizione dati”, che i Comuni dovranno utilizzare per comunicare, in formato elettronico, i propri dati. L’Allegato 2 è costituito dai seguenti Moduli:

-    Modulo A - Dati generali Comune;

-    Modulo B - Gestione RU riepilogo mensile;

-    Modulo B/bis - Gestione RU riepilogo annuale;

-    Modulo C - Atti amministrativi;

-    Modulo D - Sintesi dati economici;

-    Modulo E - Compostaggio domestico;

-    Modulo F - Percentuale raccolta differenziata.

-    Allegato 3 - “Guida alla compilazione della modulistica”.

Ritenuto di autorizzare il competente servizio regionale, in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni e/o Enti interessati, dei dati necessari alla definizione del Rapporto Annuale sulle raccolte differenziate, ad introdurre i dati della percentuale di raccolta differenziata dell’anno precedente;

Ritenuto di accogliere ed approvare, per le motivazioni sopra riportate, il contenuto dei predetti Allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamata la legge n. 549/95, art. 3, commi 24 - 41, che ha istituito, al fine di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. “ecotassa”);

Richiamata la L.R. 16 giugno 2006, n. 17 recante: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”;

Preso atto altresì, che la L.R. 45/07, all’art. 64, in materia di sanzioni, prevede che:

-    al comma 1 “Per chiunque viola divieti ed obblighi previsti dai seguenti articoli della presente legge .. omissis .. b) art. 6, comma 5; .. omissis .. si applica la sanzione amministrativa da € 2.582 a € 10.329, .. omissis”;

-    al comma 6 “omissis … I tributi di cui alla L.R. 17/2006 sono aumentati nella misura del 20%, qualora: a) non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell'AdA di cui all'art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4; l’AdA ripartisce la somma complessiva derivante dall’aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi.”;

Considerato che possono essere le Province, in attesa dell’istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA), ad applicare le disposizioni di cui all’art. 64, commi 1 e 6 della L.R. 45/07, sopra richiamate;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visti

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

la legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007);

la legge n. 549/1995 e s.m.i.;

la L.R. 45/07;

la L.R. 17/06;

Vista la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di revocare la DGR 29.03.2006, n. 281 avente per oggetto: “D.Lgs. 22/97 - L.R. 146/98 e s.m.i. - L.R. 83/00. Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo speciale. Modalità di trasmissione dei dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti la gestione dei rifiuti urbani. Direttive Regionali”, pubblicata sul BURA n. 47, Speciale Ambiente del 12.05.2006, poiché necessita una rivisitazione delle direttive regionali, a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali di settore;

2.   di approvare il nuovo metodo standard regionale di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati così come definito nell’Allegato 1 “Metodo standard di certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani”. che costituisce direttiva vincolante per gli Enti interessati (Province, Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, ATO, ..etc), insieme ai seguenti ulteriori Allegati, documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    Allegato 1.1 - “Modulo per la dichiarazione di veridicità delle informazioni relative alle raccolte differenziate”.

-    Allegato 2 - “Schede di acquisizione dati”, che i Comuni dovranno utilizzare per comunicare, in formato elettronico, i propri dati. L’Allegato 2 è costituito dai seguenti Moduli:

-    Modulo A - Dati generali Comune;

-    Modulo B - Gestione RU riepilogo mensile;

-    Modulo B/bis - Gestione RU riepilogo annuale;

-    Modulo C - Atti amministrativi;

-    Modulo D - Sintesi dati economici;

-    Modulo E - Compostaggio domestico;

-    Modulo F - Percentuale raccolta differenziata.

-    Allegato 3 - “Guida alla compilazione della modulistica”.

3.   di stabilire che le Province provvedano ad informare i Comuni per la puntuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5, nonché ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 6 della L.R. 45/07; dalla data di comunicazione da parte del Servizio Gestione Rifiuti - ORR alle Province ed ai Comuni, di attivazione del nuovo servizio informatizzato di comunicazione dei dati sulla produzione e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati;

4.   di stabilire che le Province, nelle more dell’istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA), come previsto dalla L.R. 45/07, provvedano ad applicare le disposizioni di cui all’art. 205, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 64, commi 1 e 6 della L.R. 45/07, in materia di sanzioni;

5.   di stabilire che ulteriori modifiche al metodo standard non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per soddisfare indicazioni nazionali nonché le conseguenti modifiche alle schede tecniche (moduli di cui al punto 2), necessarie per la compilazione e l’elaborazione dei dati saranno approvate direttamente con determina dirigenziale;

6.   di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti l’adozione dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi collegati all’attuazione del presente atto, nonché all’eventuale introduzione di integrazioni e/o correttivi di natura tecnico-gestionale;

7.   di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti a provvedere all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Osservatorio Nazionale Rifiuti (ORR) ed all’APAT, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione centrale, al Servizio Affari Finanziari della Regione Abruzzo, all’ANCI Abruzzo ed alla Lega delle Autonomie Locali - Abruzzo;

8.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli Allegati di cui al punto 3), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

Segue Allegato