LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale del settore (ex D.Lgs.22/97, cd. “Decreto Ronchi”) ed in particolare l’art. 196, comma 1, lett. m), il quale stabilisce la competenza delle Regioni a specificare i contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e 216 del medesimo decreto, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. b);

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” che ha apportato delle modifiche agli articoli 214 comma 1, 215 commi 3 e 4 e 216 commi 1, 3, 4 e 15, conferendo nuovamente la competenza alla Provincia dell’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti assoggettate a procedura semplificata;

Visto il D.M 5 febbraio 1998 e s.m.i., avente per oggetto: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

Visto il D.M. 12 giugno 2002, n. 161 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;

Visto il D.M. 17.11.2005, n. 269 avente per oggetto: “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2005, n. 302.

Preso atto della sentenza del 23 novembre 2006 (causa C-486-04), con la quale la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia per la non corretta applicazione della normativa sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA);

Visto il D.P.C.M. 7.03.2007 contenente: “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante - Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1 della legge 22.02.1994, n. 156, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale”, con il quale si è provveduto ad adeguare la normativa in materia di VIA a seguito della sopra citata sentenza della Corte di Giustizia;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che all’art. 4 sancisce che spettano alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione per l’elaborazione di norme tecniche ed amministrative per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle Province;

Considerato che l’art. 4, comma 1, lett. n) della L.R. 45/07, dispone che la Regione provveda a definire le “informazioni, i dati e gli altri contenuti minimi della comunicazione di cui agli articoli 214, 215 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché i documenti da allegare alla stessa …. omissis”;

Ritenuto necessario, alla luce delle intervenute nuove disposizioni normative, nazionali e regionali, elaborare ed emanare direttive regionali che forniscano chiari indirizzi applicativi alle Province ed a tutti i soggetti interessati per garantire una corretta gestione delle attività inerenti il recupero dei rifiuti ai sensi delle disposizioni contenute nei richiamati articoli del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che, inoltre, le direttive di cui al presente provvedimento, sono necessarie anche per uniformare l’operato delle Province abruzzesi, in ordine alla corretta applicazione della disciplina che riguarda le procedure semplificate di recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 1844 del 15.07.1998 con la quale sono stati approvati gli schemi di comunicazione di inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione ai sensi dell’ex D.Lgs. 5.02.97, n. 22 - artt. 31,32 e 33 (cd. “Decreto Ronchi”) e che alcuni schemi possono essere presi a riferimento;

Ritenuto di dovere abrogare la suddetta DGR n. 1844 del 15.07.1998, poiché adottata in riferimento a disposizioni nazionali abrogate ed, inoltre, ritenuto necessario aggiornare i contenuti della modulistica, ai sensi delle nuove vigenti disposizioni nazionali e regionali;

Preso atto degli esiti della riunione tenutasi presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti il 9 maggio 2008, dallo stesso convocata ed il cui verbale n. 1 e relativa nota allegata, inviato ai soggetti interessati, è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, in cui i rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, i rappresentanti delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, dell’ARTA - Direzione centrale, hanno provveduto ad elaborare, condividere ed approvare i seguenti Allegati alla presente deliberazione, come di seguito denominati:

-    Allegato A - Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi;

-    Alleato A1. 1 - Scheda sinottica informativa - Recupero di materia per rifiuti non pericolosi;

-    Allegato A1. 2 - Scheda sinottica informativa - Recupero di materia per rifiuti pericolosi;

-    Allegato A. 2 - Scheda sinottica informativa - Recupero di rifiuti per produrre energia R1;

-    Allegato A. 3 - Scheda sinottica informativa - Recupero ambientale R10 per rifiuti non pericolosi;

-    Allegato B. 1 - Scheda Garanzie Finanziarie (D.G.R. 3.08.2007, n. 790);

-    Allegato B. 2 - Scheda Garanzie Finanziarie (D.G.R. 3.08.2007, n. 790);

-    Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

-    Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

-    Allegato E - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

-    Allegato F - Relazione tecnica.

Ritenuto pertanto, di approvare tutti i suddetti Allegati alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto necessario stabilire un periodo di tempo, ritenuto congruo in 90 giorni, dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul B.U.R.A., entro cui i soggetti interessati devono adeguarsi alle presenti disposizioni;

Richiamata la DGR 7.09.2007, n. 904, pubblicata sul B.U.R.A. n. 59 del 24.10.2007, con la quale la Giunta Regionale ha effettuato il primo adeguamento degli Allegati A e B in esito all’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., entrata in vigore il 31.07.2007, che non ha “ribadito” l’esclusione dalle procedure VIA degli impianti di recupero rifiuti sottoposti alle procedure semplificate;

Richiamata la nota prot. n. 11880 del 7.05.2008 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve per l’Ambiente ed il Territorio, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 12283/DN3 del 12.05.2008, avente per oggetto: “Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata – Artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/06”, con la quale si comunica che, in esito alla sentenza della Corte di Giustizia del 23.11.2006, causa C-486/04, la Giunta Regionale ha provveduto a riformare gli Allegati A e B della DGR n. 119/2002 che individua le categorie di opere assoggettate alla procedura di VIA regionale, con ciò includendo anche gli impianti prima esclusi dalla verifica di compatibilità ambientale;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visto il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di revocare la DGR n. 1844 del 15.07.1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”, non essendo la stessa aggiornata con le intervenute normative nazionali e regionali di settore;

2.   di approvare le direttive regionali denominate: “Disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate. Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione”, ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 196, comma 1, lett. m) ed artt. 214, 215, 216 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 4, comma 1, lett. n), come definite dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    Allegato A - “Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi”;

-    Alleato A1. 1 - Scheda sinottica informativa - Recupero di materia per rifiuti non pericolosi;

-    Allegato A1. 2 - Scheda sinottica informativa - Recupero di materia per rifiuti pericolosi;

-    Allegato A. 2 - Scheda sinottica informativa - Recupero di rifiuti per produrre energia R1;

-    Allegato A. 3 - Scheda sinottica informativa - Recupero ambientale R10 per rifiuti non pericolosi;

-    Allegato B. 1 - Scheda Garanzie Finanziarie (D.G.R. 3.08.2007, n. 790);

-    Allegato B. 2 - Scheda Garanzie Finanziarie (D.G.R. 3.08.2007, n. 790);

-    Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

-    Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

-    Allegato E - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

-    Allegato F - Relazione tecnica.

3.   di stabilire quanto segue:

a)   che i soggetti che hanno presentato alle Province territorialmente competenti, comunicazione di inizio attività ai sensi della D.G.R. n. 1844 del 15 luglio 1998, sono tenuti ad adeguarsi alla presente modulistica entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

b)  il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

4.   di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti, l’attuazione dei successivi atti ed adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto, l’eventuale emanazione di circolari esplicative e l’introduzione di integrazioni e/o correttivi alla modulistica di cui agli Allegati di cui al punto 1), di natura tecnico-gestionale;

5.   di provvedere all’invio del presente atto alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione Centrale, all’ARTA - Dipartimenti Provinciali, all’Albo Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

6.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva di tutti gli Allegati elencati al punto 2), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato