LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo la gestione dei rifiuti presenta aspetti di criticità che interessano, in modo particolare, le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, in modo particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo, criticità che si ripercuotono sulle altre realtà provinciali (Chieti e Pescara), che si stanno assumendo, ormai da tempo, l’onere di garantire la continuità dei conferimenti di RU presso gli impianti localizzati nei propri territori;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte quarta, che ha riformulato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, prevedendo all’art. 196 le competenze delle Regioni;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 200, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”, che ha previsto nuovi requisiti operativi e tecnici per le discariche, al fine di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamata la DGR n. 30 del 23.01.2004 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83. Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti. Art. 3, comma 1, lett. n). Verifica di conformità dei piani provinciali di gestione dei rifiuti con il piano regionale di gestione dei rifiuti”, con la quale si è provveduto da parte della Regione ad approvare i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR), adottati dalle singole Province abruzzesi;

Considerato che alcuni impianti di smaltimento della Provincia di Chieti sono in una fase di saturazione, come è stato segnalato, più volte, dai titolari e gestori degli stessi agli organi competenti (Provincia) ed in riunioni pubbliche che hanno affrontato lo stato della pianificazione provinciale (riunioni della commissione provinciale consiliare per l’ambiente, riunioni presso gli uffici regionali, ..etc);

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti (DCP), n. 61 del 3.07.2007, avente per oggetto: “Piano provinciale di gestione dei rifiuti, integrazione. Compensazione per i Comuni sedi di impianti per i rifiuti urbani”, esecutiva nelle forme di legge, trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot.n. 46182 del 23.07.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 14655/DN3 del 25.07.2007 (Allegato 1) ;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti (DCP), n. 73 del 24.07.2007, avente per oggetto: “Piano provinciale di gestione dei rifiuti, integrazione. Volumetria residua impianti pubblici di discarica”, esecutiva nelle forme di legge, trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot.n. 53394 del 4.09.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 17201/DN3 del 10.09.2007, approvata secondo la procedura di cui all’ex art. 11 della L.R.83/00 e s.m.i. (Allegato 2);

Considerato che le problematiche affrontate nei suddetti provvedimenti provinciali e le relative soluzioni, riguardano la possibilità di riconoscere ampliamenti per alcune discariche esistenti, interventi ritenuti urgenti per garantire la continuità dello smaltimento dei rifiuti urbani nei territori e nelle realtà consortili interessati della Provincia di Chieti, in considerazione che gli impianti di smaltimento per rifiuti urbani non garantiscono una sufficiente autonomia per i prossimi anni o sono, ormai, in fase di definitiva saturazione, si segnalano in modo particolare gli impianti ubicati a:

-    Cupello, di titolarità del Consorzio CIVETA (discarica di servizio all’impianto di compostaggio);

-    Fara Filiorum Petri, di titolarità del Consorzio Chetino (discarica esistente ma che sarà a servizio del costruendo impianto di compostaggio).

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 2 del 2.01.2008, con la quale il competente Servizio ha delineato una programmazione generale di interventi al fine di superare le attuali criticità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione, individuando interventi sia su impianti esistenti che hanno ulteriori potenzialità di ampliamento sia ipotizzando la realizzazione di nuovi impianti in siti segnalati dalle Province e/o concordati tra gli Enti Locali interessati;

Considerato che l’ex art. 11 della L.R. 83/2000, demandava alla Provincia l’approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e le eventuali modifiche ed aggiornamenti da apportare allo stesso, competenze sostituite dalle Autorità d’Ambito (AdA), ai sensi dell’art 7 della L.R. 45/07, AdA che approva un Piano d’Ambito (PdA), costituente la pianificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), definito ai sensi dell’art. 14 della L.R. 45/07;

Considerato che, pertanto, l’art. 14 della L.R. 45/07, ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), in sostituzione delle Province, precedentemente, di norma definibili l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’ex art. 13 della L.R. 83/00 e s.m.i.;

Visto l’art 65, commi 2 e 3 della L.R. 45/07, avente per oggetto “Disposizioni transitorie e finali”, che prevede:

    2. I vigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti, di cui alla L.R. 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto con il piano regionale di cui alla presente legge, sino all'approvazione dei relativi PdA di cui all'art. 18.

      3. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti, restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge”.

Considerato che l’art. 15 della L.R. 45/07 prevede che i Comuni, in forma associata, provvedono ad istituire le Autorità d’Ambito (AdA), con le finalità previste dalla stessa legge regionale;

Richiamata la DGR n. 286 del 7.04.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – Istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi tipo della Convenzione e dello Statuto”, con cui la Giunta Regionale ha provveduto ad attivare il procedimento di istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA);

Considerato che l’art. 1, comma 1 della L.R. 45/07, ha previsto che la pianificazione di area vasta ed intercomunale, sia in capo alle Autorità d’Ambito (AdA), non più in capo alle Province come previsto dall’ex art. 11 della L.R. 83/00 e s.m.i., AdA che approvano un Piano d’Ambito (PdA), costituente la nuova pianificazione intercomunale;

Preso atto pertanto, che continuano ad essere vigenti i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) esistenti e, in assenza delle Autorità d’Ambito, le Province mantengono le relative competenze sulla pianificazione di area vasta;

Considerato che l’art. 18, comma 3 della L.R. 45/07, attribuisce sempre alla Regione la verifica di conformità della pianificazione intercomunale con il vigente PRGR e che, nelle more dell’istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) e dell’approvazione da parte delle stesse, dei Piani d’Ambito (PdA), possono essere esaminate modifiche all’attuale pianificazione provinciale di settore, in particolare se le stesse sono ritenute urgenti per la soluzione di problematiche esistenti sul territorio che potrebbero rivestire anche un carattere di emergenza ambientale (es. impossibilità di garantire il corretto andamento delle attività smaltimento di rifiuti urbani);

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 20505/DN3 del 18.10.2007, inviata alla Provincia di Chieti, Macrostruttura F - Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, con la quale lo stesso ha richiesto chiarimenti alla Provincia di Chieti in merito alle disposizioni contenute nelle DCP n. 61 del 3.07.2007 e DCP n. 73 del 24.07.2007, in particolare per quello che riguarda le tipologie di impianti di smaltimento interessate;

Vista la nota della Provincia di Chieti prot.n. 14355 del 27.02.2008, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 5605/DN3 del 28.02.2008, con la quale sono stati comunicati i chiarimenti da parte della Provincia di Chieti - Macrostruttura F - Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, chiarendo che le disposizioni di cui alle DCP sopra richiamate, sono potenzialmente da ritenersi: “omissis … potenzialmente connesse a tutte le discariche pubbliche in esercizio nella Provincia, sia aservizio di impianti di trattamento, sia come realtà a se stanti, purché individuate nel PPGR”;

Rilevato che il PPGR della Provincia di Chieti, essendo uno strumento di settore influente sulle politiche locali di gestione del territorio, costituisce a tutti gli effetti un piano attuativo del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), strumento guida per tutte le politiche aventi per oggetto la trasformazione e la gestione del territorio;

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha delineato una programmazione di interventi per affrontare e risolvere l’emergenza collegata alle attività di smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che il PPGR di Chieti è stato predisposto per un periodo di validità di 5 anni (2003 - 2007) e che le motivazioni richiamate dalla Provincia di Chieti, di carattere tecnico-gestionali e di programmazione delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, contenute nella DCP n. 61 del 3.07.2007 e nella DCP n. 73 del 24.07.2007, risultano conformi alla pianificazione regionale vigente (PRGR);

Preso atto che:

-    la Legge n. 296/2006 (Finanziaria - 2007), all’art. 1, comma 1108, fissa obiettivi inderogabili per le percentuali di RD a livello ATO al 40% entro il 2007; al 50% entro il 2009 e al 60% entro il 2011;

-    gli obiettivi di RD fissati dal PRGR per la Provincia di Chieti sono, ad oggi, ancora disattesi (dato RD 2006 = 17.50%) e si presume ancora un prevalente utilizzo degli impianti di smaltimento, nelle more degli interventi che la Regione Abruzzo sta profondendo per la riorganizzazione dei servizi di RD (sistemi domiciliari), per l’incremento delle percentuali di materiali da avviare a riciclo (sistema CONAI), per l’attuazione del “Programma RUB”, .. etc;

-    gli obiettivi di cui al “Programma regionale per riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, di cui alla L.R. 22 del 23.06.2006, riguardanti la graduale riduzione dei quantitativi di RUB (Rifiuti Urbani Biodegradabili) da collocare in discarica, in Provincia di Chieti sono, sostanzialmente, ancora inattuali;

-    la situazione di emergenza ancora presente nelle Province di L’Aquila e Teramo, lascia presumere il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti che prevedano l’utilizzo di volumetrie di discariche della Provincia di Chieti, in attesa della realizzazione degli interventi programmati dalla Regione Abruzzo per affrontare la situazione di emergenza con DGR n. 1190 del 23.11.2007 “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”;

Preso atto che il PRGR, approvato con L.R. 45/07, prevede:

-    al Cap. 6.2.5 “Sistema impiantistico di trattamento/smaltimento”;

-    al cap. 7.5.5 “Smaltimento in discarica”, gli scenari relativi al fabbisogno di discarica sino al 2011, nel qual caso si attuino i programmi previsti per le raccolte differenziate, il pre-trattamento dei rifiuti indifferenziati ed il trattamento termico;

-    al cap. 7.5.5.3 “Gli indirizzi della pianificazione per gli impianti di discarica”, in cui “omissis .. il soddisfacimento dei fabbisogni di discarica nel transitorio di messa in regime del sistema, così come dei fabbisogni comunque presenti negli anni a venire, deve essere perseguito attraverso il reperimento di volumetrie di discarica aggiuntive rispetto a quelle oggi disponibili, in modo tale da poter garantire l’autosufficienza sia sul complesso della Regione che a livello di singoli ATO”;

Dato atto che dall’esame dei documenti di pianificazione trasmessi dalla Provincia di Chieti, si ritiene che emerga la piena conformità alla pianificazione regionale di settore, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 e che, pertanto, le varianti allo strumento di programmazione provinciale, interessanti impianti già regolarmente autorizzati, risultano predisposte in aderenza ai vincoli ed alle prescrizioni della stessa;

Considerato che, pertanto, considerata l’urgenza, nelle more dell’istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Autorità d’Ambito (AdA) e dell’approvazione dei Piani d’Ambito (PdA), è possibile procedere in questa sede alla favorevole “verifica di conformità” al vigente PRGR, da parte del competente Servizio della Regione Abruzzo, delle varianti al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della Provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 45/07;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 45/07;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77, recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata da parte del Servizio Gestione Rifiuti, la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di dichiarare la positiva “verifica di conformità” al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. 19.12.2007, n. 45, delle varianti al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), adottate dalla Provincia di Chieti, con delibere del Consiglio Provinciale (DCP) n. 73 del 24.07.2007 e n. 61 del 3.07.2007, considerata l’urgenza e nelle more dell’istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) e dell’approvazione dei Piani d’Ambito (PdA);

2.   di stabilire che le delibere del Consiglio Provinciale di Chieti n. 61 del 3.07.2007 e n. 73 del 24.07.2007, rispettivamente Allegato 1 ed Allegato 2, alla presente delibera, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

3.   di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti i necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti l’adozione del presente atto;

4.   di comunicare la presente deliberazione alla Provincia di Chieti, all’ARTA - Direzione Regionale, all’ARTA - Dipartimento Provinciale e sub-provinciale di Chieti, ai Consorzi Intercomunali Rifiuti della Provincia di Chieti, ai Comuni interessati sede degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani;

5.   di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato