LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1228 del 29.11.2007 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione alla DGR n. 510 del 25.05.2007 recante «L.R. 83/2000 – Art. 34. “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale” – Individuazione interventi e ripartizione fondi – Annualità 2007» - Destinazione fondi alla bonifica e rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto e relative procedure di finanziamento – Destinazione fondi all’implementazione e potenziamento dei servizi di RD” con la quale, tra l’altro, ha disposto:

“Omissis …

2.   di approvare i documenti, predisposti dal GdL istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006, denominati:

-    “Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 1) comprendente lo schema di domanda (All. 1 A);

-    “Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto” (All. 2);

-    “Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantità di amianto” (All. 3) comprendente lo schema di domanda (All. 3 A) e lo schema di autocertificazione (All. 3 B);

-    “Modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall’Azienda USL alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e Direzione Sanità” (All. 3 C);

… Omissis …

4.   di stabilire che gli oneri necessari al finanziamento dei contributi spettanti ai Comuni per la rimozione/bonifica e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiale contenente amianto in misura complessiva massima di € 700.000,00, saranno successivamente impegnati e liquidati con atto/i del dirigente del Servizio Gestione Rifiuti;

… Omissis …

6.   di dare atto che il complessivo importo di € 2.200.000,00, finalizzato al finanziamento delle azioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 del presente atto, trova capienza nella somma complessiva destinata alle “Azioni di recupero ambientale delle aree degradate” di cui alla DGR n. 510 del 25.05.2007 (punto 1, lett. d, del dispositivo), imputato al capitolo 292210 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007;

… Omissis”;

Dato atto che, per mero errore al punto 2 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione è stata riportata la frase “predisposti dal GdL istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006” trattandosi, in realtà, del gruppo di lavoro interno al Servizio Gestione Rifiuti;

Valutato, inoltre, che a seguito dell’effettuazione della verifica relativa alle segnalazioni afferenti abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti contenenti amianto, sia su suolo pubblico che su suolo privato, è emerso che l’elevato numero di tali segnalazioni potrebbe comportare la necessità di destinare gran parte delle risorse messe a disposizione della Regione per la “omissis … rimozione/bonifica e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiale contenente amianto … omissis” (punto 4 del dispositivo della DGR 1228/07);

Valutato, altresì, che l’effettuazione, da parte dei Comuni abruzzesi, del censimento delle micro discariche di amianto presenti sul proprio territorio (conditio sine qua non per poter accedere al contributo regionale – allegato 3 al bando approvato con DGR 1228/07) comporterà, sicuramente, l’ulteriore necessità di adeguate risorse finanziarie da assegnare ai comuni stessi per provvedere alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto presenti sul proprio territorio;

Dato atto che, così come stabilito nell’allegato 3 alla DGR 1228/07, le priorità di intervento ivi indicate prevedono, appunto, l’assegnazione dei contributi regionali in primo luogo ai rifiuti contenenti amianto abbandonati su suolo pubblico, in secondo luogo a quelli abbandonati su suolo privato e solo successivamente ai manufatti ancora in opera;

Tenuto conto, inoltre, che la presenza di manufatti contenenti amianto (con i requisiti previsti nel bando) ancora in opera sul territorio regionale rende necessario, secondo stime attendibili, lo stanziamento di cospicue risorse finanziarie da destinare in via esclusiva alla sua rimozione (prevedendo, ove del caso, un vero e proprio programma pluriennale di finanziamenti) oltre che, conseguentemente, la predisposizione di una griglia di parametri cui i Comuni abruzzesi dovranno far riferimento al fine dell’attribuzione del corretto punteggio a ciascuna istanza loro pervenuta da parte dei cittadini, non potendosi limitare la valutazione all’unico criterio previsto nell’allegato 3 alla DGR 1228/07;

Dato atto, altresì, che ad una attenta e puntuale rilettura della anzi richiamata DGR n. 1228 del 29.11.2007 è emersa la necessità di apportare correzioni e precisazioni che ne rendano il contenuto meglio rispondente agli scopi che tale atto si prefigge, che, nel seguito, vengono riportati;

Ritenuto pertanto:

1.   di stabilire che lo stanziamento di cui alla DGR 1228/07 è destinato prioritariamente, nel rispetto del bando approvato con la medesima deliberazione e delle modifiche apportate con il presente atto, alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto abbandonati su suolo pubblico e in secondo luogo alla rimozione degli stessi abbandonati su suolo privato;

2.   di stabilire, tuttavia, che il predetto contributo è concesso in forma di una tantum e che, pertanto, ulteriori stanziamenti potranno essere destinati esclusivamente alla rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera;

3.   di stabilire che, ai fini della rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera che devono essere sottoposti a bonifica, la Giunta regionale destinerà, mediante un programma pluriennale attualmente in fase di valutazione e predisposizione, adeguate risorse finanziarie;

4.   di dare mandato al competente Servizio Gestione Rifiuti di emanare, con apposito atto da predisporsi entro 60 giorni dall’adozione del presente provvedimento, una griglia di parametri cui i Comuni abruzzesi dovranno far riferimento al fine dell’attribuzione del corretto punteggio a ciascuna istanza loro pervenuta da parte dei cittadini in modo da poter individuare le priorità di intervento;

5.   di stabilire, comunque, che le eventuali richieste di contributo presentate da soggetti privati, ai sensi e per gli effetti del bando approvato con DGR n. 1228/07, pubblicato sul BURA n. 2 Speciale Ambiente del 2.01.2008, finalizzate alla rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera, conservano piena validità ai fini dell’accesso ai contributi regionali;

6.   di stabilire, altresì, che, rispetto alle richieste di cui al punto precedente, potranno essere richieste le necessarie integrazioni documentali che dovessero scaturire dalla applicazione di quanto stabilito nel precedente punto 4;

7.   di riservarsi di valutare l’ammissibilità ed i criteri di valutazione per l’erogazione dei contributi ad eventuali richieste finalizzate al riconoscimento di interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera già effettuati a partire dall’1.01.2003 presentate da soggetti privati;

8.   di stabilire sin d’ora, tuttavia, che potranno essere prese in considerazione solamente richieste aventi ad oggetto rimozioni di quantitativi di materiali contenenti amianto con caratteristiche di conformità a quelle previste nel bando approvato con DGR n. 1228/07;

Ritenuto, pertanto, necessario/opportuno apportare alla più volte richiamata deliberazione, le modifiche ed integrazioni sotto evidenziate:

-    al primo capoverso delle premesse, dopo le parole “… salvaguardia ambientale e la tutela …” e prima delle parole “ … dei cittadini …” vanno inserite le parole della salute;

-    il secondo capoverso delle premesse è sostituito dal seguente capoverso: Visto il D.Lgs. 25.07.2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all’amianto durante il lavoro”;

-    dopo il terzo capoverso delle premesse va inserito il seguente capoverso: Considerato che la Regione intende avviare un programma di collaborazione con i Comuni al fine di prevenire depositi abusivi e/o incontrollati e garantire un corretto smaltimento di piccoli quantitativi di amianto derivante da interventi di piccola manutenzione di edifici;

-    alla fine del sesto capoverso delle premesse, dopo le parole “… della salute dei cittadini” vanno aggiunte le parole e dei lavoratori addetti allo smaltimento;

-    dopo il sesto capoverso delle premesse va aggiunto il seguente capoverso: Valutato, che si rende necessario approvare, ai fini dell’applicazione degli indirizzi contenuti nel presente atto, d’intesa con il Gruppo di Lavoro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006, un documento tecnico che stabilisca le modalità di attuazione della vigente normativa;

-    al settimo capoverso delle premesse, dopo la parola “Valutato” e prima delle parole “i criteri e le priorità …” vanno inserite le parole che si rende necessario approvare, per le opere di bonifica di cui al presente atto, le procedure con consentano di stabilire

-    il diciassettesimo capoverso delle premesse è sostituito dal seguente capoverso:

      Visti i documenti predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti denominati:

-    “Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 1) comprendente lo schema di domanda (All. 1 A);

-    “Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni ed ai soggetti privati per la rimozione, bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 3) comprendente gli schemi di domanda (All. 3 A.1, All. 3 A.2 e All. 3 A.3) e gli schemi di autocertificazione (All. 3 B.1, All. 3 B.2 e All. 3 B.3);

-    “Modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall’Azienda USL alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e Direzione Sanità” (All. 3 C);

-    dopo il diciassettesimo capoverso delle premesse è inserito il seguente capoverso Visto il documento predisposto dal G.d.L. istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006, denominato:

-    “Modalità di attuazione della normativa per la bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto (All. 2);

-    il punto 2 del dispositivo della più volte richiamata DGR n. 1228/07 è sostituito dal seguente punto: di approvare i documenti predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti denominati:

-    “Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 1) comprendente lo schema di domanda (All. 1 A);

-    “Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni ed ai soggetti privati per la rimozione, bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 3) comprendente gli schemi di domanda (All. 3 A.1, All. 3 A.2 e All. 3 A.3) e gli schemi di autocertificazione (All. 3 B.1, All. 3 B.2 e All. 3 B.3);

-    “Modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall’Azienda USL alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e Direzione Sanità” (All. 3 C);

-    dopo il punto 2 del dispositivo dell’anzi detta DGR n. 1228/07 è aggiunto il seguente punto: di approvare il documento predisposto dal G.d.L. istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006, denominato:

-    “Modalità di attuazione della normativa per la bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto (All. 2);

Ritenuto, altresì, di dover approvare, nella stesura contenente le modifiche e le integrazioni resesi necessarie/opportune dopo la attenta e puntuale rilettura, gli allegati sotto elencati:

-    “Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All.1) comprendente lo schema di domanda (All. 1 A);

-    “Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni ed ai soggetti privati per la rimozione, bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 3) comprendente gli schemi di domanda (All. 3 A.1, All. 3 A.2 e All. 3 A.3) e gli schemi di autocertificazione (All. 3 B.1, All. 3 B.2 e All. 3 B.3);

-    “Modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall’Azienda USL alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e Direzione Sanità” (All. 3 C);

predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti, nonché l’allegato denominato:

-    “Modalità di attuazione della normativa per la bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto (All. 2);

predisposto dal G.d.L. istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006

che sostituiscono gli allegati già approvati con la DGR n. 1228/07;

Vista la L.R.45/2007;

Vista la legge 27.03.1992, n. 257

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Dato atto che il Direttore Regionale dell’Area Parchi – Territorio – Ambiente – Energia, ha espresso parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che il Direttore Regionale dell’Area Parchi – Territorio – Ambiente – Energia, ha espresso parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   di MODIFICARE ed INTEGRARE la DGR n. 1228 del 29.11.2007 secondo quanto sotto riportato:

-    al primo capoverso delle premesse, dopo le parole “… salvaguardia ambientale e la tutela …” e prima delle parole “ … dei cittadini …” vanno inserite le parole della salute;

-    il secondo capoverso delle premesse è sostituito dal seguente capoverso: Visto il D.Lgs. 25.07.2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all’amianto durante il lavoro”;

-    dopo il terzo capoverso delle premesse va inserito il seguente capoverso: Considerato che la Regione intende avviare un programma di collaborazione con i Comuni al fine di prevenire depositi abusivi e/o incontrollati e garantire un corretto smaltimento di piccoli quantitativi di amianto derivante da interventi di piccola manutenzione di edifici;

-    alla fine del sesto capoverso delle premesse, dopo le parole “… della salute dei cittadini” vanno aggiunte le parole e dei lavoratori addetti allo smaltimento;

-    dopo il sesto capoverso delle premesse va aggiunto il seguente capoverso: Valutato, che si rende necessario approvare, ai fini dell’applicazione degli indirizzi contenuti nel presente atto, d’intesa con il Gruppo di Lavoro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DN3/1077 del 17.11.2006, un documento tecnico che stabilisca le modalità di attuazione della vigente normativa;

-    al settimo capoverso delle premesse, dopo la parola “Valutato” e prima delle parole “i criteri e le priorità …” vanno inserite le parole che si rende necessario approvare, per le opere di bonifica di cui al presente atto, le procedure con consentano di stabilire

-    il diciassettesimo capoverso delle premesse è sostituito dal seguente capoverso: Visti i documenti predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti denominati:

-    “Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 1) comprendente lo schema di domanda (All. 1 A);

-    “Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni ed ai soggetti privati per la rimozione, bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 3) comprendente gli schemi di domanda (All. 3 A.1, All. 3 A.2 e All. 3 A.3) e gli schemi di autocertificazione (All. 3 B.1, All. 3 B.2 e All. 3 B.3);

-    “Modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall’Azienda USL alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e Direzione Sanità” (All. 3 C);

-    dopo il diciassettesimo capoverso delle premesse è inserito il seguente capoverso Visto il documento predisposto dal G.d.L. istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006, denominato:

-    “Modalità di attuazione della normativa per la bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto (All. 2);

-    il punto 2 del dispositivo della più volte richiamata DGR n. 1228/07 è sostituito dal seguente punto: di approvare i documenti predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti denominati:

-    “Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 1) comprendente lo schema di domanda (All. 1 A);

-    “Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni ed ai soggetti privati per la rimozione, bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 3) comprendente gli schemi di domanda (All. 3 A.1, All. 3 A.2 e All. 3 A.3) e gli schemi di autocertificazione (All. 3 B.1, All. 3 B.2 e All. 3 B.3);

-    “Modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall’Azienda USL alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e Direzione Sanità” (All. 3 C);

-    dopo il punto 2 del dispositivo dell’anzi detta DGR n. 1228/07 è aggiunto il seguente punto: di approvare il documento predisposto dal G.d.L. istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006, denominato:

-    “Modalità di attuazione della normativa per la bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto (All. 2);

2.   di approvare nella stesura contenente le modifiche e le integrazioni resesi necessarie/opportune dopo la attenta e puntuale rilettura di cui in premessa, gli allegati sotto elencati:

-    “Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 1) comprendente lo schema di domanda (All. 1 A);

-    “Criteri, priorità e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni ed ai soggetti privati per la rimozione, bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto” (All. 3) comprendente gli schemi di domanda (All. 3 A.1, All. 3 A.2 e All. 3 A.3) e gli schemi di autocertificazione (All. 3 B.1, All. 3 B.2 e All. 3 B.3);

-    “Modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall’Azienda USL alla Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia e Direzione Sanità” (All. 3 C);

predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti, nonché l’allegato denominato:

-    “Modalità di attuazione della normativa per la bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto (All. 2);

predisposto dal G.d.L. istituito con D.D. n. DN3/1077 del 17.11.2006

che sostituiscono i corrispondenti allegati già approvati con la DGR n. 1228/07;

3.   di stabilire che lo stanziamento di cui alla DGR 1228/07 è destinato prioritariamente, nel rispetto del bando approvato con la medesima deliberazione e delle modifiche apportate con il presente atto, alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto abbandonati su suolo pubblico e in secondo luogo alla rimozione degli stessi abbandonati su suolo privato;

4.   di stabilire, tuttavia, che il predetto contributo è concesso in forma di una tantum e che, pertanto, ulteriori stanziamenti potranno essere destinati esclusivamente alla rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera che devono essere sottoposti a bonifica;

5.   di stabilire che, ai fini della rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera (ai sensi del D.M. 14.12.2005), la Giunta regionale destinerà, mediante un programma pluriennale attualmente in fase di valutazione e predisposizione, adeguate risorse finanziarie;

6.   di dare mandato al competente Servizio Gestione Rifiuti di emanare, con apposito atto da predisporsi entro 60 giorni dall’adozione del presente provvedimento, una griglia di parametri cui i Comuni abruzzesi dovranno far riferimento al fine dell’attribuzione del corretto punteggio a ciascuna istanza loro pervenuta da parte dei cittadini in modo da poter individuare le priorità di intervento;

7.   di stabilire, comunque, che le eventuali richieste di contributo presentate da soggetti privati, ai sensi e per gli effetti del bando approvato con DGR n. 1228/07, pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Speciale Ambiente del 2.01.2008, finalizzate alla rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera, conservano piena validità ai fini dell’accesso ai contributi regionali;

8.   di stabilire, altresì, che, rispetto alle istanze di cui al punto precedente, potranno essere richieste le necessarie integrazioni documentali che dovessero scaturire dalla applicazione di quanto stabilito nel precedente punto 6;

9.   di riservarsi di valutare l’ammissibilità a contributo di eventuali richieste finalizzate al riconoscimento di interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto ancora in opera già effettuati a partire dall’1.01.2003 presentate da soggetti privati;

10. di stabilire sin d’ora, tuttavia, che potranno essere prese in considerazione solamente richieste aventi ad oggetto rimozioni di quantitativi di materiali contenenti amianto con caratteristiche di conformità a quelle previste nel bando approvato con DGR n. 1228/07;

11. di confermare, per tutto quanto non ricompreso nel presente atto, il contenuto della DGR. n. 1228 del 29.11.2007;

12. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, completo dei propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti.

Segue Allegato