IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di rettificare il punto 5) come di seguito elencato:
Determinazione Dirigenziale n. DN3/75 del 13.06.2007, rilasciata alla Comunità Montana Medio Vastese – Zona “T” dallo scrivente Servizio, alle condizioni e prescrizioni dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo
CER |
Modalità di deposito |
Caratteristiche area di deposito |
Potenzialità complessiva impianto (t/a) |
17 01 07 |
N. 5 Cassoni scarrabili Capacità totale cassoni: 75 mc Capacità singolo cassone: 15 mc |
Piazzale pavimentato impermeabile |
2.400 |
17 03 02 |
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17 04 07 |
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17 05 08 |
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17 06 04 |
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17 08 02 |
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17 09 04 |
Potenzialità complessiva dell’impianto 2.400 t/a;
1) I quantitativi massimi dei singoli rifiuti, oggetto delle operazioni di recupero, sono quelli indicati nel D.M. 186/06 Allegato 4, Suballegato 1 – Determinazione delle quantità massime dei rifiuti non pericolosi di cui all’allegato 1, Suballegato 1 del DM 5/2/1998;
2) Integrazione dei codici CER 17 02 01 legno, 17 02 02 vetro, 17 02 03 plastica, nel rispetto della caratteristica e potenzialità dell’impianto;
3) I contenitori o serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere i requisiti riportati nell’allegato 5 – Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi – D.M. 5 aprile 2006, n. 186.
Determinazione Dirigenziale n. DN3/76 del 13.06.2007, rilasciata alla Comunità Montana Valsangro – Zona “S” dallo scrivente Servizio, alle condizioni e prescrizioni dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti
CODICE C.E.R. |
DESCRIZIONE
DEL RIFIUTO |
17 01 01 |
Cemento. |
17 01 02 |
Mattoni. |
17 01 03 |
Mattonelle e ceramica. |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06. |
Potenzialità complessiva dell’impianto 2.100 t/a;
1) Rispetto delle prescrizioni dettate nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del parere tecnico espresso in data 2/5/2007 prot. n. 2784.
2) di confermare quanto altro contenuto nei sopracitati provvedimenti autorizzatori;
3) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Comunità Montana Medio Vastese – Zona “T” e Comunità Montana Valsangro – Zona “S”;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di San Buono e di Villa Santa Maria, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
5) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo n. 152/2006 copia dei presenti provvedimenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini