IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 (Attuazione delle Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) – il progetto presentato dalla Ditta Autodemolizione MORRA PAOLA – Sede Legale: Via Malverno – Zona Industriale di Orsogna – 66036 ORSOGNA (CH) – per la realizzazione e gestione di un impianto di autodemolizione, recupero parti meccaniche, stoccaggio e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da tali operazioni in località “C.da Malverno” del Comune di Orsogna (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 8 – Particelle 4124 – Area classificata dal P.R.G. come: Zona Industriale – “Insediamenti di nuovo impianto di tipo produttivo” – della superficie complessiva di mq 3.300 e una potenzialità impiantistica di 8.000 t/a, equivalente alla fase “D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))”, R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche), R3 (Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)) dell’allegato C del Decreto Legislativo n. 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:
Giorno 27 mese di Aprile Anno 2005
Responsabile del
Servizio: Geom. Antonio Di Muzio
Allegato 1) Comune di Orsogna (Prov. CH) - Certificato di destinazione urbanistica;
Mese di Gennaio Anno 2006
Dott. Geologo Danilo Di
Martino
Allegato 2) Relazione geologica;
Giorno 26 Mese di Aprile Anno 2006
Dirigente
Responsabile: Arch. Lolita Cirillo
Allegato 3) Sportello Unico per l’Edilizia – Comune di Orsogna (Prov. CH) – Pratica Edilizia n. 48 Anno 2005 – Permesso di costruire n. 118 del 26.04.2006;
Giorno 11 Mese di Agosto Anno 2006
Società
Nuova Era S.r.l. - Dott. Arch. Maria Mammarella – Dott. Chimico Alessandra
Picciau – Geom. Fabrizio Montepara - Notaio Avv. Carmen Maria Casale – Arch.
Lolita Cirillo
Allegato 4) Scheda informativa generale;
Allegato 5) Relazione tecnica descrittiva;
Allegato 6) Tavola – Inquadramento territoriale coordinate IGM 42° 13’ 50” – 1° 50’ 10”;
Allegato 7) Tavola 1 – Inquadramento territoriale scala varie;
Allegato 8) Tavola 2 – Planimetria generale lotto reti tecnologiche particolare recinzione scala varie;
Allegato 9) Tavola 3 – Piante – Prospetti – Sezioni scala 1:100;
Allegato 10) Tavola 4 – Pianta piano terra impianto termico scala varie;
Allegato 11) Tavola 5 – Impianto di illuminazione e fm capannone scala 1:100;
Allegato 12) Tavola 6 – Pianta piano terra idrico-fognario scala varie;
Allegato 13) Tavola 7 – Organizzazione aree di messa in riserva e particolari costruttivi scala varie;
Allegato 14) Tavola 8 – Trattamento acque meteoriche scala varie;
Allegato 15) Tavola 9 – Particolari impianto di trattamento acque meteoriche scala 1:50;
Allegato 16) Tavola 10 – Piano quotato scala 1:200;
Allegato 17) Tavola 11 – Impianto di illuminazione e potenza del piazzale scala 1:200;
Allegato 18) Tavola 12 – Documentazione fotografica;
Allegato 19) Tavola 13 – Impianto antincendio scala 1:200;
Allegato 20) Affrancazione di enfiteusi – repertorio n. 11.927;
Allegato 21) Comune di Orsogna – Determinazione n. 89 del 14.03.2006 avente per oggetto: “Revoca Determina n. 465 del 10.11.2005 – Alienazione di terreno ex demaniale civico – Ditta Morra Paola;
2) di autorizzare la Società MORRA PAOLA alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, l’iniziativa di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge Regionale n. 45/2007 Art. 47 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), comma 1 (Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall’art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006);
5) di autorizzare la Società MORRA PAOLA in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:
- della
Provincia di Chieti:
1) il rispetto delle normative ambientali nelle varie attività gestionali dell’impianto;
- dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti:
Elenco rifiuti in ingresso all’impianto di
autodemolizione:
CER |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
16 01 04* |
Veicolo fuori uso |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose |
Elenco rifiuti in uscita dall’impianto di
autodemolizione:
CER |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso |
16 01 17 |
Metalli ferrosi |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi |
16 01 19 |
Plastica |
16 01 20 |
Vetro |
16 01 22 |
Componenti non specificati altrimenti (costituiti da motori) |
16 01 07* |
Filtri dell’olio |
16 01 11* |
Pastiglie per freni contenenti amianto |
16 01 13* |
Liquidi per freni |
16 01 14* |
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose |
13 02 08* |
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione |
15 02 02* |
Assorbenti materiali
filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci ed
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
13 02 05* |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
clorurati |
16 06 01* |
Batterie al piombo |
16 08 01 |
Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio,
palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) |
13 01 10* |
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici |
13 02 04* |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione,
clorurati |
13 02 06* |
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
13 02 07* |
Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabile |
13 05 06* |
Oli prodotti dalla separazione olio/acqua |
14 06 01* |
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
16 01 08* |
Componenti contenenti mercurio |
16 01 10* |
Componenti esplosivi (ad
esempio “air bag”) |
16 01 12 |
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
16 01 15 |
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
16 01 16 |
Serbatoi per gas liquido |
16 01 21* |
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01
14 |
16 01 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti |
16 02 14 |
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
16 02 16 |
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di
cui alla voce 16 02 15 |
19 10 04 |
Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla
voce 19 10 03 |
Per una
potenzialità complessiva di 8.000 t/a;
1) Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e del D.Lgs. n. 149 del 23 febbraio 2006;
2) Tutti i rifiuti che verranno prodotti nell’insediamento dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
3) Tutti gli scarichi idrici dovranno essere preventivamente autorizzati, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L. R. 60/01;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
5) Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
6) E’ vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
8) di richiamare la Società MORRA PAOLA autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni e alla trasmissione con cadenza semestrale, all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;
9) di
dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto a seguito di controlli successivi all’avviamento degli
impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente
articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il
titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida
l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e
s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16
(Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo
non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda
della gravità delle infrazioni si procede:
a) alla Diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;
10) di obbligare la Società:
- di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto. Terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;
- di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
- al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applicano a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge alla Società MORRA PAOLA – Sede Legale: Via Malverno – Zona Industriale di Orsogna – 66036 ORSOGNA (CH);
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Orsogna (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini