IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Obiettivi)
1. Al fine di
preservare particolari nicchie produttive, in linea con il comma 2, dell’art. 9
del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 relativo all’attuazione della direttiva
93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE, concernenti l’igiene dei prodotti
alimentari, la presente legge prevede requisiti e procedure semplificate per il
confezionamento e la lavorazione di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche
o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione
industriale.
2. Per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, è stabilito un regime
autorizzatorio specifico con la previsione dei requisiti strutturali dei locali
adibiti alla produzione.
Art. 2
(Destinatari)
1. Destinatari degli
interventi previsti dalla presente legge sono gli agricoltori e i loro
familiari che trasformano, per la vendita o la degustazione, i propri prodotti
in azienda o presso la propria abitazione, che non dispongono di personale
specificatamente addetto alla trasformazione e attuano lavorazioni stagionali.
Art. 3
(Prodotti)
1. E’ consentita la
lavorazione dei prodotti agricoli ed in modo particolare dei prodotti inseriti
nell'Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Abruzzo
provenienti in modo prevalente dal proprio fondo per il confezionamento dei
sottoindicati prodotti:
a) confetture e
conserve di ogni genere;
b) smielatura e
confezionamento miele;
c) erbe officinali,
castagne, funghi;
d) lavorazione
cereali e legumi;
e) lavorazione dei formaggi e dei salumi inseriti nell'Atlante dei
prodotti tradizionali della Regione Abruzzo.
Art. 4
(Requisiti
strutturali)
1. I requisiti
edilizi dei locali destinati alle produzioni di cui alla presente normativa
sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ricade
l’insediamento. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente
un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d’aria.
2. I locali possono
essere collocati anche in zone residenziali, in tal caso il produttore deve
adottare tutte le misure per evitare l’emissione di odori molesti o comunque di
arrecare disturbo alle abitazioni circostanti.
3. La destinazione
di un locale a scopo di laboratorio per le produzioni minime, come determinate
all’articolo 3, non determina la necessità di un cambiamento di destinazione
d’uso degli stessi.
Art. 5
(Locale di
produzione)
1. Nella struttura
da destinare alle lavorazioni è previsto almeno un laboratorio di lavorazione
dei prodotti agricoli in grado di garantire che le operazioni siano effettuate
in modo igienico e non rappresentino un pericolo per la salute pubblica.
2. Nel caso che la
struttura sia costituita da un unico locale, tutte le fasi della filiera
lavorativa sono funzionalmente separate e organizzate in modo da evitare
pericoli per gli alimenti, con particolare riferimento alle contaminazioni
crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico. Per fasi della lavorazione si intendono:
a) deposito materie
prime;
b) selezione;
c) mondatura;
d) cottura;
e) confezionamento;
f) deposito prodotto
finito.
3. I locali adibiti
alle attività di cui al comma 2 sono soggetti a rilascio dell’autorizzazione
sanitaria ai sensi della normativa vigente.
4. Le lavorazioni
possono anche interessare prodotti agricoli diversi; in tal caso esse sono
effettuate in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva,
adeguate operazioni di pulizia e disinfezione, atte ad eliminare ogni possibile
pericolo di contaminazione.
5. Le lavorazioni
devono essere descritte, comunque, nel piano di autocontrollo Hazard Analysis
and Critical Control Points HACCP, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 155/1997 e
successive modifiche.
6. Per le
lavorazioni di produzioni minime di cui all’art. 3 possono fungere da
laboratorio apposito locale polifunzionale o una cucina di civile abitazione,
da considerare laboratorio polifunzionale, purché vengano adattati alle
caratteristiche igienico-sanitarie prescritte per i laboratori, e le
preparazioni siano effettuate in maniera distinta da altro uso degli stessi.
Art. 6
(Requisiti dei
locali)
1. I Comuni, per i
locali adibiti alle lavorazioni di cui alla presente legge, rilasciano le
autorizzazioni in base alla normativa urbanistica e ai requisiti previsti
nell’allegato “A”.
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La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale
della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11
Giugno 2008
ottaviano del turco