Il dirigente del servizio
Omissis
DETeRMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, alla Ditta Autodemolizione Menchini Mauro – Strada Provinciale, 81 - Località Floriano – 64012 - Campli (TE), l’Ordinanza n. 30 del 17.11.2000, concernente centro di raccolta, messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso con stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per l’attività di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C della parte IV del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. così definite: R13-D15, ubicato nel Comune di Campli, al foglio di mappa catastale n. 9, particelle catastali 5 e 34, per una estensione complessiva, comprese le aree adibite a verde, di circa 2400 mq. e una potenzialità annua di 500 veicoli/anno, fatta salva la valutazione e approvazione da parte del Gruppo di Lavoro, del Piano di Adeguamento presentato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;
2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. 19.12.2007 n. 45, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
3) di stabilire che CER ammissibili all’impianto in ingresso ed in uscita sono quelli riportati nelle successive tabelle 1 e 2, precisando i codici indicati nelle precedenti autorizzazioni sono stati sostituiti, analogamente a quanto previsto per gli impianti ricadenti nella normativa di cui al D.Lgs n. 209/03 e s.m.i:
Tabella 1: elenco dei codici di rifiuto e loro denominazione, ammissibili all’impianto:
4) di ritenere, secondo quanto riportato nel parere A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Teramo prot. n. 2970 del 27.03.2008, che nel corso del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di CER che possono costituire oggetto di variante sostanziale, ai sensi della lettera b), comma 10 art. 45 della L.R. 45/07 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e della Deliberazione n. 1398 del 29.11.06 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;
5) di obbligare la Ditta in oggetto, secondo quanto riportato nella nota dall’A.R.T.A. - Dipartimento Prov.le di Teramo prot. n.. 2970 del 27.03.2008, citata in premessa, all’adempimento delle prescrizioni di seguito elencate:
“Omissis
- L’elenco dei codici CER attribuiti ai i-fiuti che derivano dall’attività di autodemolizione va modificato e aggiornato ai sensi della Normativa vigente in campo ambientale;
- I rifiuti devono essere recuperabili o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all’ambiente,.
Omissis”
6) di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all’allegato II del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10,11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285;
c. l’utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
8) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
9) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti cosi come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) di obbligare la Ditta Autodemolizione Menchini Mauro, beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. N. 790/07 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge. di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45;
12) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
13) di richiamare la Ditta Autodemolizione Menchini Mauro autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale),e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tecnico Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;
14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Campli (TE). all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Teramo;
15) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Autodemolizione Menchini Mauro, Strada Provinciale, 81 - Località Floriano – 64012 - Campli (TE);
16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott Franco Gerardini