LA GIUNTA REGIONALE

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V Parte II della Costituzione” di revisione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative dello stato, delle regioni e degli enti locali che, all’art. 3, individua, tra le materie di legislazione concorrente, la “produzione, trasporto e distribuzione razionale dell’energia”;

-    L’art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n 290 che assoggetta la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica a un’ autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

-    La legge 23 agosto 2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” che:

-    all’art. 1, comma 25 fissa, per gli elettrodotti, i termini di entrata in vigore delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, r. 327;

-    che con nota prot n. 9l04/DN2 del 8 aprile 2008 il competente Servizio Politica Energetica ha richiesto il parere del Comune di Bussi sul Tirino precisando che la mancata risposta costituiva nulla osta alla realizzazione dell’intervento in oggetto (All. 4);

-    il Ministero delle Infrastrutture Direzione generale per lo sviluppo del territorio con nota prot. 0001643 del 23/04/2008, rappresenta che la conformità urbanistica delle opere in istruttoria si ritiene favorevolmente acquisita, sia pure limitatamente ai soli Comuni nei quali le nuove nuove linee elettriche ed il percorso del nuovo elettrodotto di fatto investono, in ragione del tracciato e delle aree di edificabilità, zone prevalentemente agricole, discostandosi da aree urbanizzate ed abitative (All. 5);

Dato atto inoltre che la Società TERNA S.p.A. (con nota n. TEAOTRM/P200800588 del 29/02/2008) ha trasmesso copia delle planimetrie di progetto da allegare al presente provvedimento, stampate in una scala ridotta;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

Preso atto delle su richiamate determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)   Di esprimere l’assenso all’intesa ex art. 1 comma 26, della legge 239/2004 ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, da parte del Ministero delle Attività Produttive, al progetto presentato dalla Società Terna S.p.A. inerente la costruzione e l’esercizio di varianti agli esistenti elettrodotti a 150 kV facenti parte della direttrice”Alanno - Bolognano - Bussi - Popoli C.P.” in provincia di Pescara, cosi come individuate in premessa e riportate nelle planimetrie, riportate in scala ridotta, allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2)   di vincolare l’intesa stessa alle prescrizioni formulate dai diversi soggetti intervenuti alle dedicate Conferenze dei Servizi del 23 marzo 2006 e del 6 luglio 2007 convocate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

3)   di demandare al competente Servizio Politica Energetica la trasmissione del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza e tutti gli adempimenti conseguenti la presente decisione;

4)   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.