IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 2ª Commissione consiliare che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 111/C del 18 febbraio 2008 avente per oggetto: “Quadro di Riferimento Regionale . Documento definitivo – Art. 4, comma VI, L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i. - riapprovazione

Premesso

-    che con Deliberazione del Consiglio regionale n°44/3 del 17 dicembre 1996, pubblicata sul B.U.R.A. n° 10 Speciale del 28 marzo 1997, è stato adottato il documento preliminare del Q.R.R. (Quadro di Riferimento Regionale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 - comma I - della Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i.;

-    che, a seguito delle procedure formative di cui ai commi II, III, IV e V del richiamato art. 4 L.R. 18/1983 e s.m.i., con successiva Deliberazione di Consiglio Regionale n° 147/4 del 26 gennaio 2000, pubblicata sul BURA n°35 Speciale del 24 marzo 2000, è stato approvato il documento definitivo del Q.R.R. (Quadro di Riferimento Regionale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 - comma VI - della Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i. costituito dai seguenti elaborati:

1.   Relazione Generale

2.   Normativa

3.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1:500.000 (n° 1 Tavola)

4.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1:100.000 (n° 4 Tavole)

-    che, con ricorso in data  22 maggio 2000, l’Ente Parco Nazionale della “Majella” chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Sez. staccata di Pescara - l’annullamento della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n° 147/4 del 26 gennaio 2000 in quanto, lamentava il ricorrente, la deliberazione in questione era stata adottata senza alcuna preventiva intesa con l’Ente preposto alla gestione del Parco e che la stessa risultava in contrasto sia con la pianificazione del Parco sia con gli strumenti urbanistici dei Comuni ricompresi nell’area protetta, così come approvati d’intesa con il medesimo Ente Parco Nazionale della “Majella”;

-    che, con ulteriore ricorso notificato in data 30 giugno 2006 (reiterativo della precedente impugnativa n° 338/2000 del 23 maggio 2000), anche l’Ente Parco Nazionale “d’Abruzzo” chiedeva l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n° 147/4 del 26 gennaio 2000 in quanto, lamentava parimenti il ricorrente, la deliberazione in questione era stata adottata senza alcuna preventiva intesa con l’Ente preposto alla gestione del Parco e che la stessa risultava in contrasto con la pianificazione del Parco e con gli strumenti urbanistici dei Comuni ricompresi nell’area protetta, così come approvati d’intesa con il medesimo Ente Parco Nazionale “d’Abruzzo”;

-    che il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo -Sezione Staccata di Pescara- con sentenza n°50/2001 del 21 dicembre 2000, pubblicata mediante deposito il 26 gennaio 2001, ha accolto il ricorso proposto dall’Ente Parco della “Majella” avverso la deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Q.R.R n°147/4 del 26.01.2000, in quanto iter formativo risultato privo, “… omissis … nella parte in cui incide anche sul territorio del parco …omissis …”, di un formale coinvolgimento dell’Ente nella fase procedimentale di approvazione in violazione del “… omissis … c.d. principio dell’intesa che regola non solo i rapporti tra lo Stato e la Regione, ma anche i rapporti tra la Regione ed il Parco. … omissis …”;

-    che “… omissis … carattere pregiudiziale ed assorbente del ricorso, ha rivestito in merito la censura di violazione delle norme e dei principi della Legge 6 dicembre 1991, n°394, così come modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n°426, e della L.R. Abruzzo 27 aprile 1995, n°70, e con la quale il Parco Nazionale della Majella si è, tra l’altro, lamentato del fatto che la Regione aveva approvato l’impugnato Quadro di Riferimento Regionale prescindendo da ogni forma di collaborazione e di intesa con l’Ente Parco. … omissis …” ;

-    che, con riferimento a quanto sopra esposto in ordine ai rapporti tra la Regione e l’Ente Parco, il Giudice Amministrativo di primo grado ha ritenuto che, relativamente alle aree ricomprese nel territorio di un parco nazionale, in virtù dei principi di cui alla predetta normativa, la Regione Abruzzo avrebbe dovuto preventivamente raggiungere un’intesa con l’ente parco (nel caso specifico con quello della Majella ma, ovviamente, obbligo da estendersi anche agli altri Parchi Nazionali e/o Regionali presenti nel territorio regionale) e solo successivamente procedere all’approvazione del Quadro di Riferimento Regionale;

-    che il Consiglio di Stato - Sezione Sesta - , in sede giurisdizionale, con Sentenza n° 1815/07 del 23 gennaio 2007, depositata in data 23 aprile 2007, ha confermato la decisione del Giudice di Primo Grado in relazione alla fattispecie che  “omissis … le prescrizioni dettate dal Quadro di Riferimento Regionale, pur se contenute in uno strumento di matrice programmatica, assumono una valenza lesiva attuale nella misura in cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 9 e 16 della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n°18, costituiscono un vincolo che indirizza la redazione dei futuri piani parco e che, in caso di contrasto con i vigenti piani, impongono la convocazione di una conferenza di servizi ai fini della stipula di un apposito accordo di programma. … omissis …”.

-    che detta Sentenza è stata acquisita agli atti della Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, competente per materia, in data 21 maggio 2007 al prot. n° 9226;

Preso atto

-    che la giurisprudenza costituzionale aveva fissato da tempo il principio della obbligatorietà dell’intesa tra lo Stato, o l’ente gestore del parco, e la Regione anteriormente all’approvazione dei piani urbanistici comunali riguardanti zone ricomprese in un parco nazionale (cfr. Sentenza 14 luglio 1976, n°175 e, da ultimo, sia pur relativamente ad una fattispecie diversa, 16 luglio 1999, n°311);

-    che l’art. 3 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n°18, prevede quale strumento generale di programmazione territoriale il Quadro di Riferimento Regionale che, come ben noto, definisce “… omissis … indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio … omissis …” e costituisce “… omissis … il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale … omissis …”;

-    che il medesimo art. 3, in particolare al suo primo comma, nel far salve le competenze e le funzioni dello Stato, dispone che detto Q.R.R. venga redatto “… omissis … sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre regioni … omissis …”;

-    che, in altri termini, la normativa regionale che disciplina detto Q.R.R., peraltro antecedente la richiamata legge quadro sulle aree protette, oltre a far salve le competenze e le funzioni dello Stato, dispone che detto strumento di programmazione territoriale venga redatto sulla base “… omissis … anche di intese … omissis …” con altre amministrazioni ove vada ad incidere in ambiti sottratti alla esclusiva competenza regionale;

Rilevato

-    che la sentenza ha posto a fondamento del “decisum” la considerazione centrale secondo cui, alla stregua delle coordinate normative e dei principi generali dell’azione amministrativa, la Regione non avrebbe potuto inserire nel suddetto Q.R.R. prescrizioni relative al territorio dei Parchi (nel caso specifico quello del Parco Nazionale della Majella), senza aver preliminarmente acquisito il parere dell’Ente Parco medesimo, in quanto dette previsioni erano sì contenute in uno strumento di matrice programmatica, ma parimenti ritenute lesive nella misura in cui le medesime costituivano un vincolo nei confronti della redazione dei futuri Piani dei singoli Parchi e che, in relazione all’attuale sistema di pianificazione  territoriale, dette indicazioni conformative del territorio avrebbero dovuto essere supportate da specifici accordi di programma o intese con gli Enti istituzionalmente competenti (cfr. art. 3 L.R. 18/1983 e s.m.i. e, in via generale, Legge quadro 6 dicembre 1991, n°394 e s.m.i.);

-    che la coordinata lettura degli atti oggetto di impugnativa in uno con i ricorsi dell’Ente Parco della “Majella”, e con quello successivamente proposto anche dal Parco Nazionale “d’Abruzzo, Lazio e Molise”, hanno indotto la Regione Abruzzo e, per essa, la Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” a considerare la fattispecie che l’effetto della richiamata decisione del Consiglio di Stato n° 1815/07 si riverberi esclusivamente sulla deliberazione del Consiglio regionale n° 147/4 del 22 gennaio 2000 di “Approvazione del Quadro di Riferimento Regionale” e non sulla D.C.R. n° 44/3 del 17 dicembre 1996 (BURA n° 10 Speciale del 28 marzo 1997) di “Adozione  del documento preliminare” del medesimo Q.R.R. (art. 4 L.r. 18/1983), facendo consequenzialmente salva la procedura formativa dello strumento di pianificazione regionale, a meno del perfezionamento del medesimo nel senso indicato dall’impugnativa accolta favorevolmente dal superiore Organo Giurisdizionale;

-    che, in tal senso, il Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, confidando in uno spirito di fattiva collaborazione interistituzionale e nel più volte testimoniato senso di responsabilità politico-amministrativa degli Enti di gestione dei Parchi Nazionali, ha convocato una riunione di lavoro il giorno 7 giugno 2007 per verificare in termini condivisi un percorso atto a salvaguardare l’efficacia del Q.R.R., non esclusa l’ipotesi sia di perfezionare il procedimento formativo del piano attraverso una o più intese con i medesimi Enti Parco, al fine sia di reiterarne l’approvazione, sia di avviare la revisione e l’adeguamento del medesimo Q.R.R. ai modificati scenari programmatori e pianificatori regionali, così come peraltro previsto e statuito all’art. 5 della richiamata legge urbanistica regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i.;

-    che la legge 6 dicembre 1991, n° 394 “Legge quadro sulle aree protette”, all’articolo 1, comma V, stabilisce che: “Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell’articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616 e dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n°142”;

Ritenuto

-    che il potere riconosciuto alla Regione dall’art. 12 - III comma - della legge n° 6 dicembre 1991, n°394, avente ad oggetto l’adozione del “Piano del Parco” predisposto dall’Ente di gestione delle aree protette, non significhi che le Regioni abbiano un potere sopra e preordinato rispetto a quello degli Enti di gestione dei Parchi;

-    che, invero, come si evidenzia dall’art. 1, V comma, della legge n°394/1991, la tutela della gestione delle aree naturali protette è affidata allo Stato, tramite gli Enti Parco, alle Regioni ed agli Enti locali, che devono trovare forme di cooperazione e di intesa ai sensi  dell’art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n°616 e dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n°142 e s.m.i. così come enunciato anche dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42;

-    che, come si evince dall’art. 12 della legge n°394/1991, la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco, che è predisposto dall’Ente ed adottato e approvato dalla Regione, in ciò realizzando la cooperazione dei due Enti anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge n°394/1991;

-    che, in relazione alla urgente necessità di riconsegnare alla Comunità abruzzese l’importante strumento strategico di valenza programmatoria, utile ai fini della definizione di azioni ed orientamenti di base per atti di indirizzo di natura pianificatoria comunale e sovracomunale, sia stato urgente ed indifferibile raggiungere una intesa programmatica tra gli Enti Parco e la Regione, ai sensi del richiamato art. 1, V comma, della legge 394/1991 e s.m.i., in ordine al Q.R.R., così come adottato con D.C.R. n°44/3 in data 17 dicembre 1996, in continuità procedurale rispetto all’iter formativo antecedente l’atto approvativo consiliare n° 147/4 del 22 gennaio 2000;

-    che, per il raggiungimento della presente intesa è stato necessario modificare, puntualizzare ed integrare l’articolato normativo del Q.R.R., nei termini di cui alla intesa così come approvata con Deliberazione Giuntale n. 1362 del 27 dicembre 2007, i cui contenuti risultano trasferiti nei testi normativi del Q.R.R., per formarne parte integrante e sostanziale;

-    che, nel corso degli incontri congiunti avvenuti presso la Direzione Regionale “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” per l’esame della proposta di modifica ed integrazione del testo normativo, parte integrante e sostanziale del Quadro di Riferimento Regionale, si è constatata una sostanziale condivisione da parte degli Enti gestori dei Parchi sulla proposta di emendamenti all’uopo redatti dalla Direzione regionale medesima, tesi a rendere conforme le previsioni e prescrizioni del Q.R.R. alle direttive statali in materia ed alle decisioni giurisdizionali passate in giudicato;

-    che, al fine di conferire continuità amministrativa al Q.R.R., quale strategico strumento di programmazione territoriale, le parti hanno condiviso l’assunto in base al quale l’“intesa” potesse essere raggiunta “ora per allora”, consentendo talché alla Regione di riapprovare il medesimo Q.R.R., con le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, rinviandone ad una successiva rielaborazione l’adeguamento di cui all’art. 5 della Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i., anche in relazione alle intervenute approvazioni dei Piani dei Parchi da parte dei singoli Enti gestori.

Visti

1.   il R.D. n° 257 dell’ 11 gennaio 1923, convertito in Legge n° 12 luglio 1923, n°1511, del 5 giugno 1995, con il quale è stato istituito l’Ente Parco Nazionale “d’Abruzzo”, oggi  “d’Abruzzo, Lazio e Molise” ed approvate la perimetrazione definitiva e le Misure di Salvaguardia relative;

2.   il D.P.R. del 5 giugno 1995, con il quale sono stati istituiti gli Enti Parco Nazionale della “Majella” e “Gran Sasso – Monti della Laga”, ed approvate le perimetrazioni definitive e le Misure di Salvaguardia relative;

3.   la Legge 1° giugno 1939, n° 1089;

4.   la Legge 29 giugno 1939, n° 1497;

5.   la Legge 8 agosto 1985, n°431;

6.   il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42;

7.   la legge 6 dicembre 1991, n° 394, “Legge quadro sulle aree protette”;

8.   la legge 9 dicembre 1998, n° 426, “Nuovi interventi in campo ambientale”;

9.   l’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616, così come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n°383;

10. l’art. 27 della  Legge 8 giugno 1990, n°142, così come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

11. la Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n°18, art. 3,  e s.m.i. “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”;

12. la L.R. 14 settembre 1999, n°77 e s.m.i.

13. il Quadro di Riferimento Regionale redatto ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i. ed adottato dal Consiglio Regionale d’Abruzzo con deliberazione n° 44/3 in data 17 dicembre 1996, composto da:

a.   Relazione Generale;

b.   Normativa;

c.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1: 500.000 (n. 1 tavola);

d.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1: 100.000 (n. 4 tavole).

Dato atto

-    che in data 16 ottobre 2007 è stata sottoscritta l’intesa tra il Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e i Presidenti degli Enti Parco Nazionale della Majella, Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Naturale Regionale Sirente Velino ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 - I comma - della L.R. 12 aprile 1983, n° 18 e s.m.i. e dell’art. 1 - V comma - della legge  6 dicembre 1991, n°394 e s.m.i., in merito al Quadro di Riferimento Regionale, così come adottato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 44/3 in data 17 dicembre 1996, emendato nel testo normativo, così come allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  nella sua stesura coordinata con le modifiche e le integrazioni condivise dalle parti, e costituito dai seguenti elaborati:

A.  Delibera di adozione n° 44/3 del 17 dicembre 1996 del Consiglio Regionale d’Abruzzo;

1.   Relazione Generale;

2.   Normativa;

3.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1: 500.000 (n. 1 tavola);

4.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1: 100.000 (n. 4 tavole);

-    che la Giunta Regionale d’Abruzzo, con deliberazione n° 1362 del 27 dicembre 2007, ha regolarmente approvato il Protocollo d’intesa “Regione – Parchi”, sottoscritto in data 16 ottobre 2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 - I comma - della L.R. 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i. e dell’art. 1 - V comma - della legge  6 dicembre 1991, n°394 e s.m.i., consentendo, consequenzialmente, di poter predisporre gli adeguamenti tecnici grafici e relazionali, al fine di poter inviare al Consiglio Regionale l’argomentato Quadro di Riferimento Regionale per la definitiva riapprovazione a termini di legge;

Rilevato  che la Giunta Regionale ha dato atto che il Dirigente del Servizio “Urbanistica e Pianificazione Territoriale” della Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, ed il Direttore Regionale della medesima Area “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, hanno espresso parere favorevole - ciascuno per quanto di rispettiva competenza - in ordine alla legittimità nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14 settembre 1999, n° 77 e s.m.i.;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

-    di dare atto dell’intervenuta approvazione da parte della Giunta Regionale, giusta deliberazione n° 1362 del 27 dicembre 2007, dell’intesa sottoscritta dal Componente la Giunta preposto alla Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”, dott. ing. Franco Caramanico, per conto e nell’interesse della Regione Abruzzo, ed i Presidenti degli Enti Parco Nazionale della “Majella”, Parco Nazionale “Gran Sasso – Monti della Laga”, Parco Nazionale “d’Abruzzo, Lazio e Molise”, Parco Naturale Regionale “Sirente Velino”, così come condivisa in data 16 ottobre 2007 ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, 1° comma  della L.R. 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i. e dell’art. 1, 5° comma della legge  6 dicembre 1991, n° 394 e s.m.i., in merito al Quadro di Riferimento Regionale, già adottato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 44/3 in data 17 dicembre 1996 ed emendato nel testo normativo, così come allegato quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato nella sua stesura coordinata con le modifiche ed integrazioni condivise e sottoscritte dalle parti, e costituito dai seguenti elaborati:

A.  Delibera di adozione n° 44/3 del 17 dicembre 1996 del Consiglio Regionale d’Abruzzo;

1.   Relazione Generale (documento adeguato all’intesa “Regione / Parchi” – D.G.R. 27.12.2007, n° 1362);

2.   Normativa (documento adeguato all’intesa “Regione / Parchi” – D.G.R. 27.12.2007, n° 1362);

3.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1: 500.000 (n. 1 tavola);

4.   Schema strutturale dell’assetto del territorio 1: 100.000 (n. 4 tavole);

-    di dare atto che il protocollo d’intesa “Regione Parchi” (All.B), di cui alla richiamata D.G.R. n° 1362/07, costituisce determinazione conclusiva in merito al procedimento di formazione propedeutica alla definitiva approvazione del Quadro di Riferimento Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 12 aprile 1983, n° 18 e s.m.i., dell’art. 1 della Legge 6 dicembre 1991, n° 394 e s.m.i., dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n° 142., così come sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. e dell’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, così come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n° 383;

-    di riapprovare, ora per allora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i., il Quadro di Riferimento Regionale, con le modifiche ed integrazioni di cui alla richiamata “intesa”, rinviando ad una successiva rielaborazione dello strumento medesimo l’adeguamento prescritto all’art. 5 della Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i., anche in relazione alle intervenute approvazioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, dei Piani dei Parchi da parte dei singoli Enti gestori e delle modifiche programmatiche comunitarie, statali e regionali in materia di programmazione socio economica e di assetto del territorio;

-    di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

-    di dare mandato alla Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”  per la predisposizione di un documento preliminare programmatico utile per definire gli indirizzi politico-territoriali da assumere a riferimento per una organica rielaborazione dell’importante strumento di assetto territoriale regionale, ai sensi del richiamato art. 5 della L.R. 12.04.1983, n°18 e s.m.i.;

-    di dare mandato al Servizio “Urbanistica e Pianificazione” della Direzione Regionale “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” per la predisposizione degli atti consequenziali;

-    di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti di rito.

Seguono allegati

 

 

 

Avviso: Si precisa che l’indirizzo internet per la consultazione degli elaborati completi è: www.regione.abruzzo.it/xambiente/→pianificazione territoriale→Quadro di Riferimento Regionale.