VI^ RIPARTIZIONE

IL DIRIGENTE

Visti gli atti relativi all’espropriazione dei terreni occorsi per il completamento e ristrutturazione dell’Ospedale civile di Sulmona SS. Annunziata;

Dato atto che alcuni proprietari di detti terreni e precisamente:

a)                  Marcantonio Teresa e Alberto fu Francesco, Di Benedetto Walter, Giuliano, Giorgio, Francesco e Armando fu Salvatore, proprietari dei terreni riportati in catasto al foglio 49 particella 27 di mq 540 e particella 234 di mq 2.779;

b)                  Marcantonio Giuseppina, Alba Delia e Maria fu Raffaele, proprietarie dei terreni riportati in catasto al foglio 49 particella 295 di mq 410 e particella 296 di mq 2.280;

non accettarono le indennità offerte, per cui, su ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 23 del 24.11.1981, furono depositate alla Cassa Depositi e Prestiti, sez. provinciale de L’Aquila;

Vista all’uopo la quietanza di deposito n. 140 del 27.04.1984 rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, ammontante a £ 10.407.600, di cui £ 6.551.210 per Marcantonio Teresa ed Alberto e £ 3.856.390 per Marcantonio Alba Delia;

Dato atto che suddette indennità sono state riscosse dai suddetti proprietari;

Riscontrato che dalle visure storiche catastali risulta che le suddette particelle sono state soppresse e accorpate nella particella 1282 del foglio 49 del catasto fabbricati;

Visto in particolare che la particella 1282 sub 1 – 2 – 3 risulta regolarmente intestata alla Azienda Unità Sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona con sede ad Avezzano, mentre invece il sub 4 della particella 1282 risulta intestato, oltre che a suddetta azienda, anche erroneamente ai vecchi proprietari: Di Benedetto Giorgio, Di Benedetto Salvatore, Di Benedetto Walter, Marcantonio Alba Delia, Marcantonio Alberto, Marcantonio Teresa e Paolilli Concetta;

Sentita la richiesta del sig. Di Benedetto Giorgio, uno dei suddetti ex proprietari, di provvedere alla rettifica di detto errore di intestazione catastale;

Dato atto che per effettuare detta rettifica occorre un atto amministrativo, che, nel caso di specie, può essere un decreto di esproprio;

Visto all’uopo il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con particolare riferimento al titolo II, Capo IV, sezione II;

decreta

Art. 1 – È pronunciata, ora per allora, a favore dell’Azienda Unità Sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona con sede in Sulmona, per la causale detta in narrativa, l’espropriazione della particella 1282, sub 4, nei confronti dei vecchi proprietari: Di Benedetto Giorgio nato a Sulmona il 09.08.1947; Di Benedetto Salvatore fu Panfilo; dI Benedetto Walter di Salvatore; Marcantonio Alba Delia nata a Sulmona il 16.06.1929; Marcantonio Alberto fu Francesco; Marcantonio Teresa fu Francesco; Paolilli Concetta Treonze;

Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge;

Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;

Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001;

Art. 5 – Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo;

Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Sulmona, lì 06 maggio 2008

IL DIRIGENTE della VI^ RIPARTIZIONE

Ing. Pietro Tontodonato