TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 79
(Commissione Affari Istituzionali) (nuovo testo)

1.   E' istituita la Commissione Affari Istituzionali. Essa č composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti e dal Presidente dalla Commissione Speciale per lo studio e la predisposizione di proposte di revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali, se istituita dal Consiglio Comunale. Delibera con la presenza almeno della metā dei componenti. Ciascun componente della commissione esprime un voto.