IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs.152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”; 

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato  la L.R. 28.04.2000 n.83 e s.m.i. ;

Visto in particolare l’art. 45 comma 16 della suddetta Legge;

Preso atto che con decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/537/CE, recepite dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Direttiva 9 aprile 2002, l’Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con la conseguente applicazione agli Stati membri a far data  dall’ 01/01/2002;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DF3/26 dell’ 08.04.04 avente ad oggetto: “D.Lgs 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 –ditta Ecologica Turri S.r.l. – sede legale Corso Umberto I n. 6 – 65020 San Valentino A.C. (PE) – Realizzazione ed esercizio di un impianto di lavorazione di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e commercializzazione dei prodotti derivati, ubicato nel Comune di Turrivalignani (PE)”;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con Determina 147/DN3 del 30.10.2007 ha disposto la sospensione di sei mesi l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di lavorazione di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e commercializzazione dei prodotti derivati, ubicato nel Comune di Turrivalignani (PE), rilasciata alla ditta ECOLOGICA TURRI S.r.l. – sede legale Corso Umberto I n. 6 – San Valentino in A.C. con Determinazione Dirigenziale n. DF3/26 dell’08/04/04, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi, conformemente alle disposizioni di legge;

Preso atto che la predetta sospensione è stata adottata a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni impartite in riferimento alla sistemazione e ripristino ambientale dell’area interessata dall’impianto, così come evidenziato dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Tocco da Casauria, dall’Arta Dipartimento Provinciale di Pescara e dal Comune di Turrivalignani che sollecitava la definizione del procedimento amministrativo segnalando il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nell’autorizzazione regionale; 

Preso atto che in data 4 febbraio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara emanava l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Matrodicasa Sergio e Placido Giovanni, il primo in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della S.r.l. Ecologica Turri per le contravvenzioni ex art. 256, commi 1°- 3° - 4°, D.lgs  n. 152/06 e art. 674 c.p.;

Considerato che con nota prot. n.3595/DN3  dell’11/02/08 il Servizio Gestione Rifiuti convocava una Conferenza di Servizi  per il giorno 20 Febbraio 2008 al fine di discutere le problematiche inerenti l’impianto di proprietà della ditta Ecologica Turri S.r.l.;

Preso atto del contenuto del verbale di riunione del 20 febbraio 2008 qui di seguito riportato:

..”Preliminarmente il responsabile del Servizio Gestione Rifiuti illustra i vari accadimenti che hanno portato al procedimento di sospensione dell’autorizzazione della Ditta in oggetto, come da provvedimento n. DN3/ 147 del 30.10.2007.

La ditta Ecologica Turri S.r.l. ha effettuato il collaudo dell’impianto, reso ai sensi dell’art. 22 comma 4 della LR 83/00, datato 29.10.2007 e acquisito al protocollo dello scrivente al n. 22145 del 07.11.2007.

Con nota prot. n. 449 del 6.12.2007, allegata al presente verbale, la ASL di Pescara – Ufficio Igiene – Distretto di Torre De’ Passeri, ribadisce le caratteristiche della piantumazione da porre in essere nell’impianto.

Si prende atto altresì che la Procura della Repubblica di Pescara ha emesso l’avviso della conclusione delle indagini il 04.02.2008 che interessa l’impianto in oggetto, come da documento notificato al Comune di Turrivalignani l’11.02.2008, dallo stesso esibito e acquisito in copia agli atti della presente riunione.

Nel corso del dibattito si evidenziano alcuni aspetti di perplessità già oggetto della relazione geologica allegata al progetto iniziale, datata gennaio 2002, e allegata al provvedimento di approvazione DF3/26/2004, che attesta varie criticità geologiche che interessano l’area in cui ricade l’impianto.

Preso atto di quanto sopra, i partecipanti alla Conferenza, convengono che gli organi di controllo,ARTA e Provincia, in accordo con il Comune, verifichino gli elementi contenuti nel certificato di collaudo e il rispetto di tutte le prescrizioni riportate nell’autorizzazione DF3/26 dell’8 aprile 2004 con particolare attenzione anche a quanto evidenziato nella citata nota ASL.

Pertanto si chiede agli organi tecnici di controllo di provvedere alle suddette verifiche che devono essere effettuate in breve tempo stante l’imminente scadenza della  sospensione (29 aprile 2008)  in modo da consentire alla Regione di emanare altri ed eventuali provvedimenti di competenza.

In merito a tutti questi aspetti i presenti all’odierna riunione ritengono necessario chiedere il  supporto alla Direzione Centrale dell’ARTA alla quale il presente verbale viene trasmesso…”

Vista la nota dell’Arta Dipartimento Provinciale di Pescara prot. n. 1167/SCPE-DS del 3 marzo 2008 con la quale  si chiede all’Arta Sede Centrale Dipartimento Tecnico il necessario supporto tecnico al fine di valutare il rispetto delle prescrizioni di cui all’autorizzazione DF3/26 dell’8 aprile 2004 ed eventuali pericoli di frana della collina sovrastante;

Vista la nota del Comune di Turrivalignani prot. n. 1797 del 7 aprile 2008, acquisita dallo Scrivente Servizio al n. 9418/DN3 del 9 aprile 2008, con la quale il Sindaco sollecitava un sopralluogo  presso il sito dell’impianto sito in Turrivalignani al fine di poter porre in essere le necessarie attività tecniche ed amministrative del caso, anche in vista dell’approssimarsi del termine di scadenza del periodo di sospensione;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota racc. Prot. 9462/DN3 del 10 aprile 2008 ha richiesto all’Arta Abruzzo Dipartimento Provinciale e Arta Sede Centrale, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, al Sindaco del Comune di Turrivalignani la trasmissione degli esiti delle verifiche di cui al verbale di conferenza di servizi del 20 febbraio 2008;

Vista la nota Prot. n. 2091/SCPE-DS del 12 aprile 2008, acquisita al Prot. n. 10468/DN3 del 22 aprile 2008 dello Scrivente Servizio, con la quale l’Arta Dipartimento Provinciale di Pescara,   a scanso di responsabilità, per quanto attiene le competenze di questa Sezione e le professionalità in carico ad essa, ha rilevato che l’impianto in oggetto è stato più volte ispezionato e che non sarebbero state riscontrate particolari emergenze ambientali;

Vista la nota del 15.04.2008 acquisita al Prot. n. 10002/DN3 del 16 aprile 2008 dello Scrivente Servizio, con la quale il sig. Mastrodicasa Sergio, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Ditta Ecologica Turri srl ha richiesto la proroga di sei mesi per il ripristino di talune opere e per la rimozione e bonifica della copertura in Eternit del capannone;

Rilevato, quindi, che allo stato non sono pervenuti allo scrivente Servizio gli esiti degli accertamenti da parte degli organi tecnici richiesti in sede di conferenza di servizi tenutasi il 20 febbraio 2008 e che agli atti del procedimento suddetto sussistono tuttora:

a)   violazioni alle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti nonché alle prescrizioni riportate nell’autorizzazione regionale indicata in premessa;

b)   situazioni di presunta pericolosità per la salute, l’incolumità, il benessere della collettività e dei singoli;

c)   situazioni di presunta pericolosità di inquinamento dell’aria, del suolo, del sottosuolo;

Rilevato che sussistono le condizioni di cui al comma  13 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 45 comma 16, lettera b), della L.R. n. 45/2007;

Ritenuto pertanto che si rende necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla  proroga della sospensione della autorizzazione regionale all’esercizio concessa con Determinazione Dirigenziale n. DF3/26 del 08.04.04 ;

Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato  la L.R. 28.04.2000 n.83 e s.m.i. ;

Visto in particolare l’art. 45 comma 16 della suddetta Legge;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   DI SOSPENDERE PER ULTERIORI MESI SEI,  per le motivazioni sopraindicate, che di seguito si intendono integralmente riportate, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di lavorazione di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e commercializzazione dei prodotti derivati, ubicato nel Comune di Turrivalignani (PE), rilasciata alla ditta ECOLOGICA TURRI S.r.l. – sede legale Corso Umberto I n. 6 – San Valentino in A.C. con Determinazione Dirigenziale n. DF3/26 dell’08/04/04;

2)   di riservarsi  di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi, conformemente alle disposizioni di legge;

3)   di stabilire che la presente sospensione decorre dalla data  del presente provvedimento;

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Turrivalignani (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara;

5)   di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta ECOLOGICA TURRI S.r.l. – Corso Umberto I n. 6 – 65020 San Valentino  in A.C. (PE);

6)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini