LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

-    che la L.R. 7/03 all’ art. 13  ha autorizzato lo stanziamento di € 5.000.000,00  per interventi in favore delle Aree Interne;

-    che con Regolamento approvato con  D.P.G.R. n. 4 del 1.12.2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione per l’attribuzione ed erogazione del finanziamento suddetto;

Considerato che:

-    la procedura per l’individuazione dei soggetti beneficiari si è conclusa con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della graduatoria degli interventi ed ammissione al finanziamento  - ( Deliberazioni  n. 9 del 26.01.2005 e  n. 325 del 21.3.2005);

-    tra i soggetti beneficiari è compreso il Comune di Lettomanoppello con il progetto relativo a “Realizzazione opificio artigianale per la lavorazione della pietra”per il quale è stato ritenuto ammissibile l’importo di € 360.000,00;

-    a norma dell’art. 11 co. 2° del richiamato Regolamento i lavori relativi alle opere da realizzare dovevano iniziare entro sei mesi dalla comunicazione dell’ammissione al finanziamento;

Viste le note Prot. n. 7169 del 1.12.2005 e Prot. n. 369 del 20.01.2007 con le quali il Comune di Lettomanoppello richiede una proroga del termine per l’inizio di lavori,  in considerazione di sopraggiunte norme restrittive nel  rispetto del Patto di Stabilità;

Attesa la riconducibilità delle difficoltà rappresentate ad oggettivi impedimenti di carattere amministrativo che l’ente interessato non avrebbe potuto prevedere e comunque non avrebbe potuto superare nell’arco temporale a disposizione del medesimo;

Considerato, tuttavia, che con le predette note è stata rappresentata la permanenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento in oggetto, di fondamentale importanza per la crescita dell’occupazione e lo sviluppo economico, specie in considerazione dell’alto tasso di disoccupazione esistente nelle Aree Interne;

Considerato, altresì, che l’amministrazione comunale di Lettomanoppello ha approvato -  con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30.12.2003 – lo statuto della Fondazione “Lettomanoppello città della pietra” alla quale partecipa anche la Regione Abruzzo, la provincia di Pescara, la Comunità Montana Maiella e Morrone e l’Ente Parco Nazionale della Maiella;

Tenuto conto che la suddetta Fondazione ha lo scopo di affermare le identità culturali del territorio  e delle economie ad esse legate e che, in coerenza con il piano di sviluppo economico e all’interno delle politiche di tutela e valorizzazione dei beni artistici, architettonici e ambientali, intende favorire l’istituzione nel territorio di una scuola di arti e mestieri, ovvero una scuola della pietra, legata principalmente alle attività di trasformazione artigianale e artistica della pietra della Maiella;

Dato atto che la concessione di un periodo di proroga del termine per l’avvio dei lavori, evita la perdita di finanziamenti già assegnati nel rispetto della norma che è tesa a favorire lo sviluppo e la ripresa economica di aree particolarmente svantaggiate;

Ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni testè evidenziate, il termine per l’inizio dei lavori relativi al progetto presentato dal Comune di Lettomanoppello, possa essere eccezionalmente prorogato di 6 mesi a decorrere dalla data della comunicazione al Comune interessato;

Ritenuto, altresì, opportuno acquisire in merito il parere della competente Commissione Consiliare;

Dato atto che il Direttore Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, attraverso l’apposizione della propria firma in calce;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

-    di concedere, in via del tutto eccezionale, al Comune di Lettomanoppello una proroga per l’avvio dei lavori relativi al progetto “Realizzazione opificio artigianale per la lavorazione della pietra” ammesso a finanziamento con D.G. R n. 9 del 26.01.2005 e  n. 325 del 21.3.2005. Detto avvio dovrà aver luogo entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Comune medesimo della concessione della proroga, considerando sanato il periodo precedente;

-    di mantenere invariata ogni altra disposizione di cui alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 26.01.2005;

-    di trasmettere il  presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per l’acquisizione di apposito parere;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.