IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all’art. 1 della L.R. 19/2003

1.   L’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Finalità

1.   La presente legge, emanata ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, mediante interventi strutturali pluriennali di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni nonché attraverso interventi di sostegno ed incentivo ai lavoratori delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo, persegue le seguenti finalità:

a)      rimuovere gli ostacoli derivanti da differenti livelli di flessibilità della struttura aziendale all'applicazione dei principi della concorrenza e del mercato tra gli operatori, pubblici e privati, dell'istruzione e formazione professionale;

b)      migliorare la qualità e la funzionalità del sistema formativo regionale agevolando il riequilibrio dei fattori produttivi e la riconversione organizzativa e funzionale delle agenzie formative private e pubbliche, anche ai fini dell'adeguamento delle sedi e delle prestazioni al sistema di accreditamento e certificazione di qualità;

c)      tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei processi di riequilibrio e riconversione aziendale;

d)      tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei licenziamenti collettivi di personale.

2.   Ai fini di cui al comma 1, in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione:

a)   valuta i programmi di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva, comprensivi di un piano di esodo, elaborati dalle agenzie formative di cui al comma 1, ne certifica la qualità e la rispondenza alle finalità della presente legge;

b)  valuta le istanze di sostegno ed incentivo dei lavoratori dipendenti delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo;

c)           partecipa al finanziamento dei programmi certificati;

d)  concede interventi di sostegno e di incentivo ai lavoratori interessati da licenziamento collettivo, intervenuto a far data dall’1.1.2008».

Art. 2
Modifiche all’art. 2 della L.R. 19/2003

1.   L’art. 2 della L.R. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Natura degli interventi

1.   In attuazione delle lettere a) e b), del comma 2, dell'art. 1, la Regione:

a)      sostiene e incentiva l’esodo del personale delle agenzie formative inserito in programmi di riequilibrio aziendale, riconversione produttiva o interessati da licenziamento collettivo;

b)      finanzia i progetti di formazione e aggiornamento del personale per il quale è previsto il mantenimento dell’impiego a tempo indeterminato;

c)      incentiva l’utilizzazione di nuovo personale qualificato in relazione alle necessità emergenti indicate nei programmi di riconversione.

2.   Le misure e gli interventi previsti dal comma 1 lettera a) del presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni del piano annuale, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti derivanti dall’ordinamento comunitario».

Art. 3
Modifiche all’art. 3 della L.R. 19/2003

1.   L’art. 3 della L.R. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - Campo di applicazione

1.   Le misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) si applicano al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbia maturato presso la stessa agenzia formativa un’anzianità di almeno due anni; con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della stessa legge».

Art. 4
Modifiche all’art. 4 della L.R. 19/2003

1.   L’art. 4 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - Procedure

1.   Al personale destinatario delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione riconosce un’indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto corrisposto dall’agenzia formativa.

2.   La Regione, altresì, riconosce benefici economici:

a)   ai lavoratori delle agenzie formative che intendano intraprendere un’attività in forma individuale o associata;

b)   ai soggetti privati che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, i lavoratori delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative con applicazione del relativo C.C.N.L.;

c)   alle Amministrazioni pubbliche che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative.

3.      L’erogazione dell’incentivo viene prioritariamente concessa a coloro che hanno i requisiti per il prepensionamento e a coloro che sono sottoposti a procedure di mobilità e successivamente, su richiesta, sono concessi incentivi agli altri dipendenti.

4.   I criteri per la determinazione della misura dell’indennità di cui al comma 1 e le modalità di erogazione della stessa sono deliberati dalla Giunta regionale, che può prevedere anche l’ammissione al finanziamento di piani di esodo già avviati a far data dal 1° gennaio 2003 dalle agenzie formative.

5.   Ai pagamenti delle indennità di cui al presente articolo si applica l’art. 23 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7».

Art. 5
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 20 Maggio 2008

 

OTTAVIANO DEL TURCO