IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:,
1) di PROROGARE alla Società Deco S.p.A. Sede
Legale Via Vomano, 12 - 65010 Spoltore (PE),
ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006 e s.m.i. e
della L.R. 45/07, la Determinazione n. DN7/29 del 31.03.2006 e s.m.i. (
DN3/1012/06 e n.DN3/189/07), inerente la realizzazione di un impianto di
trattamento meccanico e biologico dei rifiuti da realizzarsi in località “Casoni”
del Comune di Chieti, per un periodo pari a diciotto mesi dalla data di
adozione del presente provvedimento;
2) di PRESCRIVERE, in attesa delle direttive
previste all’art. 45, comma 2 della L.R.
45/07 in merito all’esercizio provvisorio e collaudo funzionale
dell’impianto, quanto segue:
1. L’avvio dell’impianto e l’esercizio
provvisorio dello stesso, è proceduto dall’invio al Dirigente della competente
struttura organizzativa della Regione, per i progetti di competente della
Provincia da parte del proponente:
a. della documentazione attestante la
prestazione delle garanzie finanziarie;
b. di una comunicazione alla quale deve essere
allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
- l’ultimazione delle opere in conformità al
progetto approvato,
- l’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale,
- il nominativo del responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche.
2. Entro centottanta giorni dalla comunicazione
di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza
dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve
presentare il collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve
attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
a. la conformità dell’impianto realizzato con il
progetto a suo tempo approvato;
b. la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e
dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità
e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;
c. l’idoneità delle singole opere civili ed
elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
d. il regolare funzionamento dell’impianto nel
suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
e. l’idoneità dell’impianto a garantire il
rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel
provvedimento di approvazione;
f. le attività di monitoraggio e l’esecuzione
di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle
emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto
del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
3) di STABILIRE che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio
della presente autorizzazione,
4) di CONFERMARE, integralmente, quanto altro
contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. DN7/29/06 e s.m.i. (DN3/1012 del
04.07.06 e DN3/189/07);
5) di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di DARE ATTO
che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove
risulti accertata pericolosità o
dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di
normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la
eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208,
comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152
e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
7) di OBBLIGARE
la Società Deco S.p.A. a possedere, nel corso della fase di
realizzazione dell’impianto adeguata polizza assicurativa della responsabilità
civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a
terzi nella fase di costruzione dell’impianto, secondo quanto stabilito
dall’art. 3 della D.G.R. n. 790/07;
8) di OBBLIGARE la Società Deco S.p.A.
beneficiaria della presente autorizzazione, alla trasmissione, dall’avvio
dell’esercizio dell’impianto, apposita garanzia finanziaria in duplice copia,
conforme all’originale, a favore della Regione Abruzzo ( n. 2 polizze in
originale o n. 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali
danni ambientali come stabilito nella D.G.R. 3.08.2007, n. 790, detta garanzia
finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica
da parte di questo Servizio;
9) di FARE SALVE eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri,
nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le
altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
10) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento
al Comune di Chieti (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A Dipartimento Provinciale di
Chieti, all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara) ed all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;
11) di REDIGERE, il presente provvedimento in
numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge,
alla Società DECO S.p.A., con sede legale in Spoltore (PE) - Via Vomano, 12;
12) di DISPORRE la pubblicazione integrale del
presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.).
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini