IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:,

1)   di PROROGARE alla Società Deco S.p.A. Sede Legale Via Vomano, 12 - 65010 Spoltore (PE),  ai sensi dell’art. 208 del  D.Lgs. 03.04.2006  e s.m.i. e della L.R. 45/07, la Determinazione n. DN7/29 del 31.03.2006 e s.m.i. ( DN3/1012/06 e n.DN3/189/07), inerente la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti da realizzarsi in località “Casoni” del Comune di Chieti, per un periodo pari a diciotto mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

2)   di PRESCRIVERE, in attesa delle direttive previste all’art. 45, comma 2 della L.R.  45/07 in merito all’esercizio provvisorio e collaudo funzionale dell’impianto, quanto segue:

1.   L’avvio dell’impianto e l’esercizio provvisorio dello stesso, è proceduto dall’invio al Dirigente della competente struttura organizzativa della Regione, per i progetti di competente della Provincia da parte del proponente:

a.   della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;

b.   di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

-      l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,

-      l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,

-    il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.

2.   Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve presentare il collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

a.   la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

b.   la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;

c.      l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

d.   il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

e.      l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;

f.    le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.

3)   di STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

4)   di CONFERMARE, integralmente, quanto altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. DN7/29/06 e s.m.i. (DN3/1012 del 04.07.06 e DN3/189/07);

5)   di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   di DARE ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.  03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

7)   di OBBLIGARE  la Società Deco S.p.A. a possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della D.G.R. n. 790/07;

8)   di OBBLIGARE la Società Deco S.p.A. beneficiaria della presente autorizzazione, alla trasmissione, dall’avvio dell’esercizio dell’impianto, apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conforme all’originale, a favore della Regione Abruzzo ( n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. 3.08.2007, n. 790, detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

9)   di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A  Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara) ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;

11) di REDIGERE, il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società DECO S.p.A., con sede legale in Spoltore (PE) - Via Vomano, 12;

12) di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente  Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini