Il Dirigente del
Servizio
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1) di autorizzare il Comune di Torrebruna (CH),
ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 49
della L.R. 19 dicembre 2007, n° 45, alla realizzazione ed esercizio di un
impianto di ricerca e sperimentazione relativo allo smaltimento e recupero di
rifiuti urbani non pericolosi, denominato “Stazione
di Compostaggio di Comunità”, da ubicarsi nel Comune di Torrebruna e
ricadente nella particella catastale n. 81, foglio di mappa n. 6, avente una
superficie di 2.660 m2, con una potenzialità di 1,3 t/g:
- in conformità agli elaborati tecnici e
progettuali indicati in premessa, (parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), di seguito elencati:
All.1 |
relazione tecnica |
data elaborati
25/06/2007 |
firma elaborati Progettista Architettonico Strutturale
Ing. Beniamino Pacilli |
All.2 |
individuazione area e schema produttivo |
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All.3 |
progetto architettonico |
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All.4 |
viste modello tridimensionale |
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All.5 |
il compostaggio:
definizione e descrizione |
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All.6 |
computo metrico lavori |
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All.7 |
computo metrico somme a disposizione |
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All.8 |
quadro economico di spesa |
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All.9 |
relazione tecnica |
datata 28/01/2008 |
- in conformità alle prescrizioni dettate
dall’A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale San Salvo-Vasto-, con nota prot.n.
301 del 04/03/2008, di seguito riportate:
L’impianto da realizzare
avrà come attività lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata di tipo urbana. Il materiale in
entrata (scarti lignocellulosici/ FORSU/ ecc.), dopo una iniziale frantumazione
e miscelazione subisce una serie di reazioni biologiche che portano alla
formazione del compost, che prima dello stoccaggio subirà una fase di
raffinazione.
Tenuto conto della
tipologia dell’ impianto, specificatamente definito “Stazione di Compostaggio
di Comunità”, si ritengono ammissibili i rifiuti riportati in tabella 1.
Elenco rifiuti
ammissibili per la produzione del compost di qualità:
Tab. 1
CER |
Descrizione rifiuto |
02 01 06 |
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti,
raccolti separatamente e trattati fuori sito |
15 01 01 |
imballaggi in carta e cartone |
15 01 03 |
imballaggi in legno |
20 01 01 |
carta e cartone |
20 01 08 |
rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20 01 38 |
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
20 02 01 |
rifiuti biodegradabili |
20 03 02 |
rifiuti dei mercati |
Infatti, scopo principale
è quello di produrre compost di qualità
derivante da materiali provenienti dai cicli di raccolta differenziata. Le
descritte fasi di produzione del compost sono:
- Fase attiva, tale processo ha una durata
tale da garantire un prodotto in uscita con una sufficiente stabilità
biologica.
Durante questa fase è necessario tenere
sotto controllo e verificare:
- la temperatura
- la disponibilità di ossigeno
- Fase di maturazione
- Raffinazione (separazione dei materiali-
vagliatura-)
Per queste fasi di
processo si prescrive sin d’ora,
adeguate modalità di controllo quali: sonde termometriche, la registrazione del
numero dei rivoltamenti che si effettuano, sia nella fase attiva che in quella
di maturazione e la registrazione delle ore di funzionamento del sistema di
aerazione forzata.
Inoltre, i controlli
sulla stabilità biologica per il compost di qualità, con verifiche sull’indice
di respirazione dinamico o statico, devono essere eseguiti in relazione al
lotto di produzione ed effettuati con cadenza semestrale, così come indicato al
punto 6 DGR n. 1528 del 27/12/2006.
Per il campionamento ed i
controlli analitici del compost deve essere fatto riferimento ai metodi
ufficiali.
Ancora, il processo di
vagliatura del prodotto finito deve essere effettuato in ambienti chiusi ed in
aspirazione in modo da impedire il verificarsi di fenomeni di esalazioni maleodoranti
dovute a tale operazione. Nella Relazione tecnica, precisamente nello “Schema
distributivo aree funzionali” dell’impianto, non è indicata nessuna area
adibita a tale operazione. Si rende necessario, quindi, avanti l’attivazione
procedere alla realizzazione di quanto prescritto.
Si ricorda che il sistema
adottato per la produzione di compost è quello a cumuli statici areati
all’aperto, che prevede la disposizione della biomassa in cumuli, con aerazione
forzata in aspirazione al di sotto dei cumuli ed invio delle arie esauste ad un
biofiltro; inoltre sono stati previsti nella fase attiva ed in quella di
maturazione operazioni di rivoltamenti periodici.
Merita ricordare che la
biofiltrazione è una tecnologia mediante la quale le emissioni gassose da trattare
vengono fatte passare attraverso un mezzo poroso biologicamente attivo.
Pertanto, per un corretto funzionamento del letto del biofiltro è necessario
che si proceda ad un controllo rigoroso di tutti i parametri di funzionamento,
quali:
- pH
- velocità del flusso
- livello di umidità
- contento di nutrienti
- perdita di carico
- temperatura
Nella fase di maturazione
è auspicabile adottare, per il compost disposto nell’ultimo cumulo, appositi
teli o membrane semi-permeabili con adeguate caratteristiche di traspirabilità
(per la perdita controllata dell’umidità), in modo da proteggere il materiale
dai fenomeni meteorologici.
Inoltre, per quanto
concerne i rifiuti prodotti nell’impianto, precisamene per quelli che si
originano dal processo di vagliatura del prodotto finito (ferro e materiali
ferrosi in genere, materiali plastici e vetro) devono essere stoccati in
appositi cassonetti (contenitori) e conferiti periodicamente a Ditte
autorizzate.
Infine, ai fini della
tracciabilità, occorre predisporre procedure documentate, seppur in forma
semplificata, per l’identificazione dei singoli lotti di produzione del
compost, a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante le fasi
di produzione e consegna.
Per tutto quanto sopra,
si conclude che è possibile esprimere parere
favorevole, che integra quanto già espresso nella nota n. 1610 del
29/11/2007, circa la realizzazione di un Impianto di ricerca e sperimentazione
relativo allo smaltimento e recupero di rifiuti urbani non pericolosi, definito
anche “Stazione di Compostaggio di Comunità”, da ubicarsi nel Comune di
Torrebruna, tenendo conto quanto di seguito specificato e prescritto:
- i rifiuti ammissibili sono quelli riportati
in tabella 1;
- l’utilizzo di adeguate modalità di controllo
quali sonde termometriche, registrazione del numero dei rivoltamenti e
registrazione delle ore di funzionamento del sistema di aerazione forzata,
verifica analitica annuale del letto filtrante;
- controlli semestrali sulla stabilità
biologica per il composte di qualità;
- predisposizione di ambienti idonei dove
effettuare il processo di vagliatura del prodotto finito;
- utilizzo di appositi teli o membrane
semi-permeabili sull’ultimo cumulo di maturazione;
- disposizione di appositi contenitori per lo
stoccaggio dei rifiuti che originano dal processo di vagliatura:
- indicazione dei singoli lotti di produzione
del compost.
2) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni 2 (due), dalla data
di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si
rinvia a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 della L.R. 45/07;
3) di precisare
che l’autorizzazione di cui al punto 1) è rinnovabile, per ogni sua
fase (costruzione e/o esercizio) nelle
forme stabilite dal D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e della L.R. 17.12.2007, n. 45
(nelle more, altresì, delle disposizioni che saranno definite dalla Giunta Regionale
d’Abruzzo, ai sensi dell’art. 49, comma 2 della L.R. 45/07, comunque per un periodo massimo complessivo
di anni 2 (due), previa verifica annuale dei risultati raggiunti;
4) di fare salvi gli esiti delle verifiche
concernenti le attività sperimentali oggetto del presente provvedimento, in
merito alle quali l’A.R.T.A. – Dipartimento Sub Provinciale San Salvo-Vasto-,
provvederà a relazionare e ad esprimere apposito parere tecnico di competenza;
dette verifiche saranno comunque propedeutiche all’esame di eventuali proroghe
dell’autorizzazione;
5) di fare salve, altresì gli esiti delle
conclusioni degli ulteriori procedimenti autorizzativi concernenti la
realizzazione delle opere necessarie all’esercizio delle attività di
sperimentazione e ricerca, di competenza
di altri Enti, così come illustrato nel progetto indicato al precedente punto
1);
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non
possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei
rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica
agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente
autorizzata dalla Regione Abruzzo e che, ai sensi dell’art. 211, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.,
l’attività di gestione dell’impianto non comporti utile economico;
7) di subordinare l’autorizzazione, alla prescrizione di far salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri,
nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché altre
disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al
rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione
dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di
esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e
sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;
le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
9) di richiamare il Comune autorizzato, al
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)
del Decreto Legislativo 3 aprile n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) ed alla trasmissione con cadenza semestrale,
al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti ed all’A.R.T.A –
Dipartimento Sub-Prov.le di San Salvo-Vasto di una comunicazione concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
10) di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13
(Quanto, a seguito dei controlli
successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi
all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione,
quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto
nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
11) di obbligare il Comune di Torrebruna (CH):
- a possedere, nel corso della fase di
realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della
responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali,
causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;
- a comunicare all’Amministrazione Provinciale
di Chieti, all’A.R.T.A. -Dipartimento Sub Provinciale San Salvo-Vasto-, e al
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, la data d’avvio e l'esercizio
provvisorio dell’impianto in oggetto;
12) di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, al
Comune di Torrebruna (CH);
13) di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. -Dipartimento Sub
Provinciale San Salvo-Vasto- e all’A.R.T.A sede regionale di Pescara;
14) di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 211,
comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., copia del presente provvedimento
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
15) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.);
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dr. Franco Gerardini