LA GIUNTA REGIONALE

Premesse

-     la legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;    

-     la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 che ha istituito il Fondo Sociale Regionale;

-    la legge regionale 27 marzo 1998, n. 22, “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale - “Piano sociale regionale 1998-2000”, e successive modificazioni ed integrazioni;

-    le legge  n.149/2001, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 recante: disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al libro primo del Codice Civile”;

-    la determinazione del Consiglio Regionale n. 47/2 del 24.10.2006 con cui sono stati rideterminati gli ambiti territoriali in attuazione della legge 328/2000;

-    il Piano Sociale Regionale 2007-2009, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 28.12.2006 n. 57/1 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 Speciale del 19.1.2007;

Vista la Deliberazione n. 785 del 3.8.2007, con la quale la Giunta Regionale ha ripartito la quota del Fondo Sociale Regionale relativa all’anno 2007 disponibile per il finanziamento della quota A5 “Azioni di Piano” previste dal vigente Piano Sociale Regionale 2007-2009 e, tra l’altro, ha destinato, per la medesima annualità, la somma di €. 1.500.000,00 per l’istituzione del “Fondo per i minori allontanati dalla Famiglia e dei minori stranieri non accompagnati”;

Viste, altresì:

-    la Deliberazione n. 1169 del 23.11.2007, recante “Riparto generale delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – anno 2007”, con la quale è stata, tra l’altro, destinata la somma di €. 2.000.000,00 ad integrazione del Fondo sopra menzionato, quale ulteriore assegnazione di contributi ai Comuni sulle spese di ricovero dei minori in istituto;

-    la Deliberazione n. 1279 del 10.12.2007, recante “Piano Sociale Regionale 2007-2009 – Atto di indirizzo applicativo per l’istituzione del Fondo per i minori allontanati dalla Famiglia e per i minori non accompagnati”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 Ordinario del 18.01.2008, con la quale è stato, tra l’altro, approvato l’atto di indirizzo applicativo relativo all’istituzione del Fondo per i minori allontanati dalla Famiglia e dei minori stranieri non accompagnati;

Dato atto che il citato atto di indirizzo applicativo, approvato con la richiamata DGR n. 1279/2007, prevede, al punto 5) “Disposizioni per il primo anno di attivazione del Fondo” un termine perentorio per la produzione di istanze alla Regione Abruzzo da parte degli Enti di Ambito Sociale pari a 90 giorni dalla pubblicazione della DGR n. 1279/2007 sul B.U.R.A.;

Considerato che il termine massimo, secondo quanto stabilito nel suddetto atto di indirizzo applicativo, risulta essere la data del 17 aprile 2008 (90 giorni dalla pubblicazione della DGR 1279/2007, avvenuta sul BURA n. 5 del 18/01/2008);

Rilevata la necessità di prolungare, per la prima annualità di attivazione del Fondo, i termini di presentazione delle istanze per l’accesso al Fondo stesso, al fine di sostenere in maniera ottimale i processi di presa in carico, protezione e tutela dei minori allontanati dalla famiglia e/o per minori stranieri non accompagnati;

Ritenuto di poter modificare parzialmente l’atto di indirizzo applicativo approvato con la richiamata DGR n. 1279/2007, limitatamente alla prima annualità di attivazione del richiamato Fondo, modificando:

-     il punto 4) “Modalità di rendicontazione del Fondo”, nella parte relativa ai termini di presentazione della rendicontazione dei contributi regionali assegnati, stabilendo quale nuova data il 31 luglio 2008 anziché il 30 giugno 2008;

-     il punto 5) “Disposizioni per il primo anno di attivazione del Fondo”, nella parte relativa al termine perentorio per la presentazione delle istanze, stabilendo il termine di entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione  sul B.U.R.A.;

dato atto , altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace” in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della L.R 14.9.1999, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di modificare parzialmente, al fine di sostenere in maniera ottimale i processi di presa in carico, protezione e tutela dei minori allontanati dalla famiglia e/o per minori stranieri non accompagnati, l’atto di indirizzo applicativo approvato con la richiamata DGR n. 1279/2007, limitatamente alla prima annualità di attivazione del richiamato Fondo, modificando il punto 4) “Modalità di rendicontazione del Fondo”, nella parte relativa ai termini di presentazione della rendicontazione dei contributi regionali assegnati, stabilendo quale nuova data il 31 luglio 2008, anziché il 30 giugno 2008 e il punto 5) “Disposizioni per il primo anno di attivazione del Fondo”, nella parte relativa al termine perentorio per la presentazione delle istanze, stabilendo il termine di entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.A;

2.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.