LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che,
a) con
propria deliberazione 12 luglio 2005, n. 661/P, ha approvato il Programma Operativo concernente -
Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di
procedure d’indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge
regionale 23 ottobre , n. 15 recante “Interventi a sostegno delle aziende
zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie
e veterinarie” –;
b) con
ulteriore propria deliberazione 4 giugno 2007, n. 537/P, ha approvato una
variante al richiamato Programma Operativo modificando i termini di
presentazione delle domande di indennizzo da parte dei beneficiari;
c) con
successive determinazioni dirigenziali n. DH4/79/2006, DH4/83/2006,
DH4/118/2006, DH4/91/2007 e DH4/97/2007, sono state approvate le liquidazioni delle domande ammissibili al
finanziamento e gli elenchi delle
domande istruite sfavorevolmente come di seguito specificate:
- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per “mancato reddito”;
- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per “aborti” o per “riassorbimenti embrionali”;
- domande ammissibili al finanziamento compensativo del danno per “partecipazione ai piani di sorveglianza”;
- domande istruite sfavorevolmente.
Atteso che sul territorio regionale è stata accertata la presenza dell’anemia infettiva equina che coinvolge, fra l’altro, molti capi equini adibiti ai lavori di forestazione e per i quali si registra oltre al danno per l’abbattimento degli animali anche il mancato reddito per il conseguente fermo d’impresa;
Ravvisata, quindi, la necessità estendere i benefici della legge regionale 23 ottobre, n. 15, recante “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie” al fine di compensare, seppure parzialmente, il danno derivante dalla perdita degli animali e dal conseguente mancato reddito per fermo d’impresa relativamente alle aziende adibite ai lavori di forestazione;
Dato atto che l’intervento de quo è stato sollecitato, fra l’altro, da più parti: Comuni, Organizzazioni degli allevatori, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, ecc…, al fine di consentire alle aziende interessate dai provvedimenti di restrizione emessi dall’Autorità sanitaria competente di superare lo stato di crisi contingente e di ripristinare l’attività produttiva;
Visto il Rapporto informativo, predisposto dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, unitamente al “Modello 3” di domanda di compensazione dei danni agli allevamenti di equidi, parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il suddetto Rapporto informativo condividendone, fra l’altro, i contenuti, gli obiettivi, le finalità, i criteri di ammissibilità e di priorità, nonché le procedure di attuazione e di determinazione degli indennizzi
Vista, anche, la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare” che, all’articolo 19, comma 2, prevede che “i programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente”;
Ritenuto, quindi, di dovere acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^ Commissione Consiliare per l’Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche alla variante di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;
Ritenuto, inoltre, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso di questa Giunta debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento nel B.U.R.A. ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
Ritenuto, infine, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
Dato atto che il Direttore regionale della Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione, in quanto il Servizio Produzioni Agricole e Mercato è privo del Dirigente a seguito di collocamento a riposo ai sensi della L.R. n. 07/07 e, pertanto, non sostituito nelle funzioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Rapporto informativo, predisposto dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di questa Giunta che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce, unitamente al “Modello 3” di domanda di compensazione dei danni agli allevamenti di equidi, parte integrante e sostanziale;
2. di acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^ Commissione Consiliare per l’Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche alla variante di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;
3. di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso di questa Giunta a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento nel B.U.R.A. ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
4. di autorizzare, altresì, per le motivazioni di cui sopra, a pubblicare il presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
5. di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
a) il Rapporto informativo, predisposto dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca di questa Giunta, composto da ventidue fogli e ventidue facciate dattiloscritte;
b) il “Modello 3” – “Domanda di compensazione dei danni agli allevamenti di equidi ai sensi della L.R. n. 15/2003”, composto da un foglio e due facciate dattiloscritte.
Seguono allegati