Autorità di Bacino
dei Fiumi
Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore (CB)

Comitato Istituzionale

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto

il Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio contenente le “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

il Protocollo d’intesa interregionale recepito dalle leggi 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, 25 luglio 2002 n. 11 della Regione Campania, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia, istitutivo dell’Autorità di bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;

in particolare il comma 2 dell’articolo 1 del suddetto protocollo di intesa il quale prevede che “L'Autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore” ed il comma 1 dell’articolo 5 che individua, tra i compiti del Comitato Istituzionale, alla lettera g) la “proposizione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'articolo 1“ ed alla lettera h) la “proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali”;

la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 80 in data 28 ottobre 2005 che approva il programma delle attività per l’anno 2005 – stralcio, predisposto nel mese di dicembre 2004, tra le quali quella per la definizione di un minimo deflusso di rispetto;

Considerato

che il Legislatore nazionale nell’ambito delle procedura per il rilascio delle concessioni all’utilizzo delle acque pubbliche ha affidato alle Autorità di bacino fra l’altro il compito di verificare la compatibilità della domanda di concessione con il minimo deflusso vitale dei corsi d’acqua;

che in data 29/10/1999 questo Comitato Istituzionale aveva, tra l’altro, stabilito:

“(..) nelle more della redazione dei Piani di tutela delle acque, dei Piani di Bacino, delle determinazioni dei bilanci idrologici ed idrici dei bacini, ivi compresa la definizione del minimo deflusso costante vitale, l’Autorità non è in condizione di esprimere agli Uffici istruttori delle istanze di derivazione acque il parere richiesto dalle norme vigenti ed in particolare dall’art. 23 del D.L.vo n. 152/99. Al fine di rispettare il termine perentorio di 40 giorni fissato dalla norma, trascorso il quale il parere si intende espresso in senso favorevole, il segretario Generale darà riscontro alle richieste pervenute da parte degli uffici istruttori delle istanze di derivazione acque in conformità di come sopra determinato (..)”

che ad oggi la mancanza della definizione del minimo deflusso vitale non consente a questa Autorità di Bacino l’espressione del proprio parere;

che, relativamente alla stima del minimo deflusso vitale , in data 09/01/2003 il Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino aveva deciso, preliminarmente, mancando studi che attestassero l’effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la tutela dell’ecosistema acquatico, di adottare delle misure di salvaguardia definendo un minimo deflusso di rispetto;

che nel novembre 2003 la Segreteria Tecnico-Operativa predispose una proposta per la definizione del minimo deflusso vitale che, dopo aver esaminato le varie metodologie adottate da altre Autorità di Bacino (Po, Serchio, Magra, Piave), concludeva:

“Poiché nell’ambito dei bacini di competenza di questa Autorità, al momento non risultano disponibili nè i dati idraulici sulle portate medie e minime di tutti i corsi d’acqua, né l’effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la tutela dell’ecosistema acquatico, si può pensare di far coincidere il deflusso minimo vita le con un minimo deflusso di rispetto da valutarsi sulla base semplice e speditiva di parametri caratteristici del bacino”;

che in data 15/11/2004 sulla Gazzetta ufficiale n. 268 veniva pubblicato il Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio contenente le “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

che la Segreteria Tecnico-Operativa ha predisposto una nuova proposta operativa per la stima del minimo deflusso di rispetto per i bacini dei fiumi di competenza dell’Autorità dalla quale si evince la necessità di avviare specifiche attività per la definizione di un minimo deflusso di rispetto in esecuzione del programma delle attività per l’anno 2005 – stralcio, predisposto nel mese di dicembre 2004 e approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 80 in data 28 ottobre 2005;

che dalla proposta operativa si rileva, inoltre, che:

i Piani di tutela delle acque, pur essendo dei Piani stralcio di Bacino, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale devono essere redatti dalle singole Regioni e, per i territori di competenza di questa Autorità di bacino si ha la seguente situazione:

 

Bacino
idrografico

Regioni
interessate

Piano
di tutela
redatto

Piano
di tutela
adottato

Trigno

Abruzzo

No

No

Molise

Si

No

Biferno e minori

Molise

Si

No

Saccione

Molise

Si

No

Puglia

Si

No

Fortore

Molise

Si

No

Puglia

Si

No

Campania

Si

No

 

allo stato solo il Piano di Tutela della regione Molise, redatto successivamente all’emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell’Ambiente, attraverso una serie di simulazioni effettuate sul bacino pilota del fiume Biferno, ha individuato una metodologia per il calcolo del DMV;

che nel suddetto Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio si stabilisce fra l’altro che (..)

“Il deflusso minimo vitale (DMV) rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela. Costituisce infatti sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque”;

“In attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d'acqua, non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o dalle Regioni”;

“In relazione allo sviluppo dei monitoraggi e delle conoscenze biofisiche dell'ambiente, all'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, alle dinamiche socio-economiche ed alle stesse politiche di tutela ambientale, il DMV è da considerare in modo dinamico. Da ciò deriva che le successive elaborazioni e revisioni del Piano di tutela condurranno all'individuazione ed aggiornamento del DMV per ogni tratto dei corsi d'acqua oggetto di interesse” “Fermo restando che i Piani di tutela devono stabilire il valore specifico del DMV per ogni tratto di corso d'acqua considerato secondo i criteri generali prima esposti, nelle more della predisposizione dei suddetti Piani, per una sua prima stima orientativa possono essere adottati metodi regionali e metodi sperimentali”

Rilevato che il Comitato Tecnico, nella seduta n. 31 in data 11 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Segretario Generale di utilizzare per tutti i territori di competenza dell’Autorità di bacino, in attesa della determinazione del minimo deflusso di rispetto, ai fini dell’espressione di parerei e di verifiche di compatibilità avanzate dai vari uffici regionali istruttori delle istanze di derivazione, la formula proposta dal Piano di Tutela delle acque della Regione Molise come stima del minimo deflusso di rispetto, salvo diverse indicazioni che eventualmente giungeranno dalle altre Regioni nella fase di adeguamento dei loro Piani di Tutela alle direttive del Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

Sentito il Segretario Generale;

Ritenuto di dover provvedere, su proposta del Presidente,

UNANIME DELIBERA

-    di utilizzare, per tutti i territori di competenza dell’Autorità di bacino, in attesa della determinazione del minimo deflusso di rispetto, ai fini dell’espressione di parerei e di verifiche di compatibilità avanzate dai vari uffici regionali istruttori delle istanze di derivazione, la formula proposta dal Piano di Tutela delle acque della Regione Molise come stima del minimo deflusso di rispetto, salvo diverse indicazioni che eventualmente giungeranno dalle altre Regioni nella fase di adeguamento dei loro Piani di Tutela alle direttive del Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, come di seguito riportato:

1.   per le derivazioni dai corpi idrici per i quali è possibile identificare il bacino idrografico di alimentazione:

-    2,5 l/s kmq per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 kmq;

-    2,0 l/s kmq per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 kmq;

-    il valore interpolato tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.

2.   per le derivazioni da sorgenti, da acque di risorgiva ovvero dai corpi idrici per i quali non sia possibile identificare il bacino idrografico di alimentazione:

-      QRISPETTO ≥ 2/3 della portata minima a 300 giorni, valutata negli ultimi 10 anni

-    in caso di indisponibilità o insufficienza di dati idrologici, le portate di rispetto fluenti a valle dei manufatti di captazione devono risultare almeno pari alla metà della portata istantanea derivata verificate attraverso idonei misuratori continui di portata;

-    di dare mandato al Segretario Generale affinché copia della presente Deliberazione sia trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Presidenze delle Giunte Regionali dell’Abruzzo, Campania, Molise e Puglia;

-    la presente Deliberazione, a cura del Segretario Generale, sarà inviata, per la pubblicazione integrale, ai Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia;

IL SEGRETARIO
Segretario Generale dell’autorità

Dott. Ing. Raffaele Moffa
f.to Moffa

IL PRESIDENTE
Presidente del Comitato Istituzionale

On.le Dott. A. Michele Iorio
f.to Iorio