il dirigente del servizio

Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 560 che detta norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Considerato che:

-    l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore;

-    i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimangano nella disponibilità degli enti proprietari;

-    la Regione, su proposta degli Enti Proprietari determina annualmente la quota dei proventi da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;

-    detta quota non può comunque essere inferiore all’80% del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti;

Vista la L.R. 8.11.2006, n.33 “ Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l’edilizia residenziale pubblica” che prevede al punto 2 dell’art. 8 la disponibilità degli enti proprietari, dei proventi derivanti dalle alienazioni, presso la Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato e al punto 5 dello stesso articolo è data la possibilità alle ATER, su autorizzazione regionale, di destinare una quota non superiore all’20% al ripiano dei deficit finanziari;

Vista la deliberazione del CdA di Lanciano n. 116 del 20.12.2007 con la quale si destinano € 49.406,71 dei rientri derivanti dalla Legge 560/93 al Programma edilizio per il ripristino alloggi ERP approvato con la stessa deliberazione;

Vista:

-    la deliberazione n.95 del 25.09.2007 del C.d.A.dell’ATER di Lanciano con la quale si rettifica il suddetto impegno assunto con deliberazione n. 116/2007 eliminando l’impegno di € 49.406,71 relativo alla sistemazione esterna di un edificio di nuova costruzione sito in Civitaluparella;

Ritenuto di poter autorizzare l’ATER di Lanciano all’utilizzo della suddetta somma di € 49.406,71 utilizzando le disponibilità dal fondo della Gestione Speciale che alla data attuale presenta una disponibilità di € 608.682,27;

Vista la L.R. n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i -;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” - art.4 -;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n° 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia in ordine all’applicazione della L.R. 77/99;

Vista la deliberazione n. 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato alcuni criteri ed indirizzi dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane;

DETERMINA

-    per quanto specificato in premessa, di autorizzare l’ATER di Lanciano all’utilizzo della somma di € 49.406,71 per le finalità della deliberazione del CdA n. 116 del 20.12.2007 derivanti dai rientri della Legge 560/93 la cui disponibilità a seguito del presente impegno si riduce ad € 559.275,56.

IL DIRIGENTE del servizio

Dott. Dario Bafile