UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA FRENTANA E COSTA DEI TRABOCCHI”

(Provincia di Chieti)

 

STATUTO

indice

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art.   1

Oggetto ……………………

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  5

Art.   2

Finalità ……………………

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Art.   3

Obiettivi prioritari ………...

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Art.   4

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa ..

 

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Art.   5

Sede, stemma, gonfalone e distintivi …………………..

 

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Art.   6

Albo Pretorio delle pubblicazioni …………………….

 

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Art.   7

Pubblicità degli atti e delle informazioni ………………

 

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Art.   8

Durata, scioglimento, adesione e recesso …………….

 

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TITOLO II
COMPETENZE

Art.   9

Oggetto ……………………

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Art. 10

Trasferimenti di competenze e partecipazione alle spese ..

 

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TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Organi dell’Unione

Art. 11

Organi …………………….

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Art. 12

Rappresentanza …………...

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Capo II
Consiglio dell’Unione

Art. 13

Composizione del Consiglio

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  9

Art. 14

Competenze ………………

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Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri ………………………

 

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Art. 16

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri ………………...

 

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Capo III
Presidente e Giunta dell’Unione

Art. 17

Elezione del Presidente …...

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10

Art. 18

Composizione e nomina della Giunta ……………….

 

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Art. 19

Il Presidente ……………….

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Art. 20

Il Vice Presidente …………

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Art. 21

La Giunta ………………….

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11

Art. 22

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore ………..

 

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Art. 23

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente ………………………

 

 

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11

Art. 24

Deliberazioni organi dell’U-nione ………..……………..

 

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11

Art. 25

Normativa applicabile …….

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TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26

Principi generali …………..

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12

Art. 27

Principi in materia di gestio-ne del personale ….……….

 

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Art. 28

Principi di collaborazione ...

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Art. 29

Direzione dell’organizzazione

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Art. 30

Segretario dell’Unione ……

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TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31

Principi della partecipazione

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Art. 32

Regolamenti ………………

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14

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 33

Finanza e fiscalità dell’U-nione ……….……………..

 

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14

Art. 34

Bilancio e programmazione finanziaria …………………

 

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15

Art. 35

Rendiconto ………………..

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15

Art. 36

Revisione economica e fi-nanziaria …………………

 

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15

Art. 37

Servizio di tesoreria ………

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15

Art. 38

Controllo interno ………….

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16

Art. 39

Controllo di gestione ……..

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16

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 40

Inefficacia delle norme re-golamentari comunali incompatibili ……….……….

 

 

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16

Art. 41

Proposte di modifica dello Statuto …………………….

 

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Art. 42

Conferenza dei Sindaci …...

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Art. 43

Assemblea Generale ………

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Art. 44

Norma finale ……………...

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UNIONE DEI COMUNI “CITTÀ DELLA FRENTANA E COSTA DEI TRABOCCHI”

(Provincia di Chieti)

statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

L’Unione di Comuni denominata “Città della Frentania e Costa dei Trabocchi” è stata costituita volontariamente dai Comuni di Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Pa-glieta, Rocca S. Giovanni, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Treglio in data 29 settembre 2002.

Dalla data di entrata in vigore del presente statuto entra a fare parte dell’Unione anche il Comune di S.Maria Imbaro, per cui i Comuni ad essa aderenti sono complessivamente undici.

Il presente statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione stessa.

Art. 2
Finalità

Compito dell’Unione è promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di giungere ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi svolti o da svolgere in forma associata sull’intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

L’Unione, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l’autogoverno e pro-muove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che ri-siedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 3
Obiettivi prioritari

Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

    promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dei territori dei Comuni e dell’area frentana del Basso Sangro, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l’Unione promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dei cittadini;

    favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;

    armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse;

    esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;

    gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’ef-ficienza, l’efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

    valorizzare il patrimonio storico-artistico e delle tradizioni economico – culturali locali;

    valorizzazione prodotti tipici dei territori ri-compresi nell’Unione;

    mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

    individuare forme stabili di collaborazione, con altre Unioni o Associazioni di enti, non-chè i Comuni limitrofi, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio del-l’area Frentana e del Sangro-Aventino.

Art. 4
Principi e criteri generali
dell’azione amministrativa

L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli Organi dell’Unione hanno cura di provvedere che l’assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all’Unione sia di durata non superiore a quanto previsto nei singoli rapporti o fino a quando le obbligazioni stesse non sono state soddisfatte, salvo che non si disponga in modo diverso.

Art. 5
Sede, stemma, gonfalone e distintivi

La sede legale dell’Unione è situata nel Comune di Fossacesia. Con apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione, presa a maggioranza assoluta di voti, la sede legale può essere trasferita in altro Comune aderente all’U-nione. Gli organi dell’Unione possono riunirsi indistintamente in località diverse, purché ri-comprese nell’ambito territoriale dei Comuni a-derenti all’Unione.

L’Unione è dotata di un proprio stemma, di un proprio gonfalone e di un proprio sigillo.

Il distintivo del Presidente dell’Unione è una fascia di colore verde nella metà centrale, tricolore nei due quarti esterni, in fiocco, con lo stemma della repubblica e lo stemma dell’U-nione, da portarsi a tracolla.

La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell’Unione.

Art. 6
Albo Pretorio delle pubblicazioni

La Giunta dell’Unione individua appositi spazi da destinare ad Albo pretorio delle pubblicazioni, per la diffusione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l’acces-sibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

Art. 7
Pubblicità degli atti e delle informazioni

Tutti gli atti dell’amministrazione o degli Enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

I cittadini residenti nell’ambito dell’Unione hanno diritto di accesso a tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’al-tro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo di cui hanno interesse.

Art. 8
Durata, scioglimento e recesso

L’Unione è costituita a tempo indeterminato. L’Unione cessa a seguito di scioglimento deliberato da tutti i Comuni aderenti o per re-cesso di almeno sei Comuni che detengono ol-tre la metà delle quote totali.

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni aderenti nonché dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Le delibere di scioglimento disciplinano:

a)   la decorrenza dello scioglimento, coincide con la scadenza dell’esercizio finanziario in corso;

b)   la nomina della persona incaricata alla li-quidazione dell’attività dell’ente;

c)   le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;

d)   la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell’Unione, prevedendo in ogni caso che il personale assegnato all’Unione e proveniente dai Comuni aderenti torni a svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio Comune, salvo diverso accordo fra le parti.

Ogni Comune aderente all’Unione può recedere, unilateralmente da esso, con l’adozione di apposita deliberazione consiliare approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Il recesso dall’Unione, se deliberato entro il mese di giugno, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, altrimenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

L’adesione a uno o più servizi o funzioni si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione da parte dei Comuni aderenti all’Unione. Il rapporto giuridico e finanziario tra l’Unione ed i Comuni aderenti ad ogni servizio o funzione è disciplinato dalla convenzione stessa, che deve prevedere la durata, il termine di scadenza, il recesso e l’eventuale rinnovo del rapporto instaurato.

In ogni caso il Comune recedente è tenuto a rispondere degli impegni finanziari assunti e delle eventuali passività esistenti, per quanto di sua ragione, fino alla data in cui il recesso diventa operativo. Al Comune recedente deve essere addebitata una quota parte delle spese di carattere generale da stabilirsi con apposito atto deliberativo dell’Unione.

Le controversie che dovessero insorgere dall’applicazione del presente articolo saranno decisi da una commissione composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto nominato di comune accordo tra le parti interessate.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 9
Oggetto

I Comuni possono attribuire all’Unione l’e-sercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

E’ attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di qualsiasi natura svolte dai Comuni.

Per l’adesione ad uno o più servizi e funzioni associate istituite dal Consiglio dell’Unione, ogni Comune interessato dovrà esprimere tale volontà con atto deliberativo dell’organo competente. Il rapporto giuridico e finanziario tra l’Unione e i Comuni aderenti – per ogni servizio o funzione – è disciplinato da apposita convenzione la quale dovrà prevedere la durata (decorrenza e termine) i rapporti finanziari , le modalità di recesso.

L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

Art. 10
Trasferimenti di competenze
e partecipazione alle spese

A seguito del trasferimento delle competenze l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compreso l’accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l’Unione ed uno o più Comuni, circa la ti-tolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui all’art. 8, comma 8.

Per ciascun Comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri annessi, specificatamente per ciascun servizio/funzione trasferito, è determinata sulla base di uno o più parametri da individuarsi contestualmente al trasferimento del servizio/funzione, con deliberazione della Giunta dell’Unione.

La sommatoria di tutte le quote di partecipazione specifiche di ciascun Comune aderente all’Unione, costituisce base di calcolo per la suddivisione proporzionale delle spese generali e similari, non altrimenti reperibili e quindi non ascrivibili specificamente ad alcun servizio/fun-zione trasferito.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
Organi dell’Unione

Art. 11
Organi

Sono organi dell’Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Il Presidente e la Giunta durano in carica 3 (tre) anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

I componenti del Consiglio dell’Unione hanno una durata corrispondente a quelli del Consiglio del proprio Comune. Nel caso in cui i Comuni aderenti all’Unione sono interessati a tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede, ogni volta, al rinnovo dei soli rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Art. 12
Rappresentanza

Non possono assumere le funzioni di Presidente e di componente la Giunta, i rappresentanti di quei Comuni che alla data del 30.06.2008 non avranno aderito ad almeno n. 3 (tre) servizi.

Al fine di assicurare la pari dignità di tutti i Comuni aderenti all’Unione, conservando nel contempo la pur necessaria differenziazione di massima per entità demografica, le quote di rappresentanza sono fissate, per ogni membro comunale, in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ufficiali trasmessi dal servizio anagrafico di ogni Comune, assegnando una quota per ogni 100 abitanti residenti con arrotondamento all’unità superiore solo se la cifra supera i 50 abitanti residenti.

Le quote di rappresentanza sono rideterminate complessivamente, con atto di Giunta dell’Unione, a seguito di modificazione della popolazione residente come sopra desunta, ovvero dell’inclusione o del recesso anche di un solo Comune.

Le quote iniziali di rappresentanza sono riassunte, complessivamente, nell’allegato “A” del presente Statuto.

CAPO II
Consiglio dell’Unione

Art. 13
Composizione del Consiglio

Il Consiglio è composto dal Presidente del-l’Unione e da un numero di membri pari a quel-lo stabilito dalla legge per la composizione del consiglio comunale dei Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’Unione. I Consiglieri vengono eletti da ciascun Consiglio Comunale nel suo seno, con il sistema del voto limitato, garantendo almeno un rappresentante alla maggioranza e uno alle minoranze.

La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.

Il Consiglio dell’Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni aderenti; qualora si proceda ad elezioni amministrative in oltre la metà dei Comuni aderenti il Consiglio dell’Unione viene rinnovato nella sua interezza.

Art. 14
Competenze

Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’at-tuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

Il documento programmatico presentato dal Presidente dell’Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico - amministrativa dell’Ente.

Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione gli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Il Presidente del Consiglio dell’Unione esercita le funzioni che per legge, per Statuto o per regolamento gli sono attribuite. Rimane in carica per la durata di anni 3 (tre) dalla data di nomina da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio dell’Unione è presieduto da uno dei Consiglieri dell’Unione.

In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, assume la presidenza un Consigliere dell’Unione eletto Vice-Presidente dal Consiglio stesso. In caso di assenza anche del Vice-Presidente dal consigliere più anziano di età.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione.

I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, dallo Sta-tuto e dai regolamenti secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell’Unione.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili al-l’espletamento del proprio mandato; possono visionare gli atti e i documenti utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. Hanno diritto di presentare interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo e a queste gli organi di riferimento devono rispondere entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 16
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non ne-cessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’origina-rio rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.

Qualunque componente degli organi dell’U-nione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Il Presidente, gli assessori e consiglieri dell’Unione decadono dalla rispettiva carica al momento della scadenza del proprio mandato amministrativo comunale.

CAPO III
Presidente e Giunta dell’Unione

Art. 17
Elezione del Presidente

Ogni qualvolta risulterà necessario, con apposita seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio in carica, il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 18
Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente dell’U-nione e da un numero variabile di assessori scelti tra i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti all’Unione stessa. In ogni caso il numero degli assessori non può eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’Ente.

Gli Assessori sono nominati, con apposito decreto, dal Presidente dell’Unione che provvede a conferire loro anche le specifiche deleghe.

Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio dell’Unione nella prima seduta utile.

Art. 19
Il Presidente

Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell’Unione.

Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

I provvedimenti del Presidente, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti.

L’emanazione dei decreti del Presidente è regolata dalla medesima disciplina prevista dal regolamento di contabilità per l’adozione delle determinazioni dirigenziali, in quanto applicate.

Art. 20
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti della Giunta dell’Unione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

Art. 21
La Giunta

La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio del-l’Unione al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svol-gendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare set-tore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all’attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o dai regolamenti dell’Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 22
Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.

Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 23
Sfiducia, dimissioni e cessazione
dalla carica di Presidente

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’En-te. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente o di assessore dell’Unione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell’Unione rimangono in ca-rica per l’ordinaria amministrazione, fino al lo-ro rinnovo.

Ai fini di garantire la continuità ed il corretto funzionamento degli uffici e servizi dell’U-nione, tutti gli incarichi di posizione organizzativa ex art. 8 e segg. del CCNL 31.03.1999 conferiti dal Presidente uscente si intendono temporaneamente prorogati e restano efficaci sino al conferimento dei nuovi incarichi da parte del Presidente neoeletto.

Art. 24
Deliberazioni organi dell’Unione

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da lui svolta.

L’istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti presso l’Ufficio di Segreteria sono curate dal Responsabile del settore proponente. La verbalizzazione delle sedute degli organi dell’Unione sono curate dal Segretario dell’Unione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti. Il Segretario non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, o in caso di assenza, è sostituito in via temporanea dal vice segretario o, in mancanza, da un componente della Giunta nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Art. 25
Normativa applicabile

Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26
Principi generali

L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi pro-grammatici stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

L’Unione provvede alla determinazione e all’aggiornamento della propria dotazione orga-nica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti. L’Unione disciplina con ap-posito regolamento l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni aderenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 28.

Art. 27
Principi in materia di gestione del personale

L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’U-nione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

In caso di scioglimento dell’Unione il personale dipendente transita nei ruoli organici dei Comuni aderenti. Prioritariamente ognuno torna al Comune di provenienza in secondo luogo, previo accordo delle parti interessate, viene as-segnato ad altro Comune.

Art. 28
Principi di collaborazione

L’Unione cerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

La Giunta dell’Unione può proporre ai com-petenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante il ricorso agli istituti del distacco e/o comando, del convenzionamento o altro, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a loro volta, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle at-tribuzioni rimesse alla competenza dell’Unio-ne, possono avvalersi reciprocamente dell’o-pera di tutto il personale dipendente previa a-dozione degli atti amministrativi consentiti dal-la legge.

Il modello di organizzazione che prevede l’utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla preventiva stipula di un’apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto del-l’Unione quanto degli stessi Comuni.

L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Co-muni partecipanti.

Art. 29
Direzione dell’organizzazione

Il Presidente dell’Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l’Unione sono stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei ser-vizi dell’Unione. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell’Unione.

Art. 30
Segretario dell’Unione

Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente dell’Unione fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all’Unione.

Il Segretario svolge le stesse funzioni che la legge e i regolamenti riservano al Segretario comunale.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31
Principi della partecipazione

L’Unione garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.

L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’amministra-zione.

L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l’attività del-l’amministrazione.

Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività dell’unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere in-terventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

Il regolamento disciplina le modalità e i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Gli elettori dei Comuni facenti parte del-l’Unione possono formulare proposte di atti de-liberativi ed inoltrarli al Presidente. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione.

Le stesse, corredate dei pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto il regolamento da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirasi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

Allorché un provvedimento dell’ammini-strazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tem-po entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’am-ministrazione deve pronunciarsi, nonché il sog-getto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 32
Regolamenti

L’Unione emana regolamenti:

a)   nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b)   in tutte le altre materie di competenza dell’Unione.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà re-golamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti dell’Unio-ne sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dal giorno in cui diviene e-secutiva la delibera stessa.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 33
Finanza e fiscalità dell’Unione

L’Unione ha autonomia finanziaria, nel-l’ambito delle leggi sulla finanza pubblica lo-cale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

All’Unione competono di norma gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi gestiti direttamente.

Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi statali e re-gionali disposti a favore delle forme associative.

I Comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’Ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la funzione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

La ripartizione della quota, legata alla tipologia del servizio, viene definita di volta in volta attraverso una convenzione, sempre nel rispetto dei criteri predefiniti basati sulla popolazione residente, il territorio, le infrastrutture, il patrimonio abitativo e ogni ulteriore criterio ritenuto utile.

Art. 34
Bilancio e programmazione finanziaria

La gestione finanziaria dell’Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio dell’Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

Il bilancio annuale di previsione e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da favorire una lettura per programmi, servizi e interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo di gestione e la verifica dell’ef-ficacia dell’azione amministrativa.

L’Unione assicura la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 35
Rendiconto

I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli articoli 227 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

Il rendiconto corredato dagli allegati previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 è deliberato dal Con-siglio dell’Unione nei termini di legge e secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il con-trollo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 36
Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell’Unione affida la revisione economica-finanziaria ad un revisore del conto secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il revisore nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del-l’ente.

Il revisore collabora con il Consiglio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che ac-compagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 37
Servizio di tesoreria

L’Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

-    la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell’Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

-    la riscossione di qualsiasi altra entrata spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente;

-    il pagamento delle spese;

-    la custodia dei titoli;

-    ogni altro adempimento di legge o previsto dai regolamenti dell’ente.

I rapporti dell’Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di con-tabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 38
Controllo interno

E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organiz-zazione ed alla gestione dei servizi.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile dei competenti responsabili di settore.

Art. 39
Controllo di gestione

Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri di valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

-    la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell’esercizio;

-    la rilevazione dei dati relativi al conto economico;

-    la valutazione dell’attività svolta dall’ente.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 40
Inefficacia delle norme
regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all’U-nione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a surrogare le di-sposizioni normative comunali.

Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell’Unione curano di indicare le norme comunali sopravvissute.

Art. 41
Proposte di modifica dello Statuto

L’approvazione del presente Statuto e le sue modifiche eventuali sono deliberate dal Consiglio dell’Unione nei modi e termini previsti dalla legge.

Art. 42
Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è organo dell’U-nione ed è presieduta da un Presidente eletto dai componenti della Conferenza stessa. Il Presidente dell’Unione può chiederne la convocazione della Conferenza per acquisire pareri, di natura consultiva, sulle varie attività svolte o da svolgere.

La Conferenza stabilisce autonomamente la disciplina per il suo funzionamento.

Art. 43
Assemblea Generale

Il Presidente dell’Unione, d’intesa con i Sin-daci, può proporre la convocazione dei Con-sigli comunali dei Comuni appartenenti all’U-nione, per riferire dell’attività svolta dall’U-nione stessa, per recepire eventuali istanze o proposte e per altri argomenti.

Art. 44
Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell’U-nione, si rinvia alle disposizioni vigenti in ma-teria di Enti locali.

Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono depositati in un apposito ufficio di ognuno dei Comuni a-derenti all’Unione.



Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio dell’Unione.

Dal giorno di entrata in vigore perde di ogni efficacia lo Statuto fino ad allora vigente.

Segue allegato