IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) Di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, alla Ditta ITAL RECUPERI S.r.l. - Via Tiburtina, 374 – 65129 Pescara (PE), la Determinazione n. DF3/31 del 01.04.2003 (validità temporale rettificata al 10.04.2003 con Determinazione n. DF3/89), concernente l’esercizio di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, trattamento e stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, per le attività di cui agli Allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. così definite: R13 – D15, descritto in catasto al foglio mappale del Comune di Pescara n. 34 all. D, particelle n. 1753, 744, 727, 1707, 1710, 2263, 1713, 1689, 593, 1754, 728, alla Via Tiburtina, 374, per una superficie di circa 8470 mq. e una potenzialità annua di 2000 veicoli trattati e smaltiti, come dichiarato dal tecnico competente con nota acquisita agli atti in data 25.03.2008 prot. n. 7840/DN3;
2) Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45, recando quanto precisato in premessa, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
3) Di stabilire, inoltre, che per quanto concerne l’attività di autodemolizione i codici in ingresso sono i seguenti:
Codici CER |
Descrizione |
16 01 04* |
veicoli fuori uso. |
16 01 06 |
veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose. |
I codici CER aggiornati e revisionati secondo la normativa vigente in materia, ammissibili all’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche prodotti da terzi, in uscita dall’impianto sono i seguenti:
Codici CER |
Descrizione |
Tempo di permanenza |
Quantità in stoccaggio |
100210 |
scaglie di laminazione |
Da 6 mesi ad un anno |
100 t |
120101 |
limatura e trucioli di materiali ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
50 t |
120102 |
polveri e particolato di materiali ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
100 t |
120103 |
limatura e trucioli di materiali non
ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
10 t |
120104 |
polveri e particolato di materiali non
ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
10t |
150104 |
imballaggi metallici |
Da 6 mesi ad un anno |
15 t |
150202* |
assorbenti materiali filtranti ( inclusi
filtri dell'olio non specificati altrimenti)
, stracci, indumenti protettivi contaminati
da sostanze pericolose. |
Da 6 mesi ad un anno |
15 t |
160117 |
metalli ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
300 t |
160118 |
metalli non ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
400 t |
160122 |
componenti non specificati altrimenti |
Da 6 mesi ad un anno |
3 t |
160210* |
apparecchiature fuori uso contenenti PCB o
da essi contaminate, diverse da
quelle di cui alla voce 160209 |
Da 6 mesi ad un anno |
3 t |
160213* |
apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 |
Da 6 mesi ad un anno |
5 t |
160214 |
apparecchiature fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 |
Da 6 mesi ad un anno |
5 t |
160216 |
componenti rimossi da apparecchiature fuori
uso, diversi da quelli di cui alla
voce 160215 |
Da 6 mesi ad un anno |
2 t |
170401 |
rame, bronzo, ottone |
Da 6 mesi ad un anno |
10 t |
170402 |
alluminio |
Da 6 mesi ad un anno |
15 t |
170403 |
piombo |
Da 6 mesi ad un anno |
10 t |
170404 |
zinco |
Da 6 mesi ad un anno |
5 t |
170405 |
ferro e acciaio |
Da 6 mesi ad un anno |
200 t |
170406 |
stagno |
Da 6 mesi ad un anno |
5 t |
170407 |
metalli misti |
Da 6 mesi ad un anno |
10 t |
170409* |
rifiuti metallici contaminati da sostanze
pericolose |
Da 6 mesi ad un anno |
2 t |
170411 |
cavi, diversi da quelli di cui alla voce
170410 |
Da 6 mesi ad un anno |
500 t |
190102 |
metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti |
Da 6 mesi ad un anno |
15 t |
191002 |
rifiuti di metalli non ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
10 t |
191203 |
metalli non ferrosi |
Da 6 mesi ad un anno |
5 t |
200140 |
metallo |
Da 6 mesi ad un anno |
10 t |
totale |
anno |
1815 t |
4) Di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 151/05 per lo stoccaggio nell’impianto oggetto della presente autorizzazioni dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
5) Di confermare, quanto stabilito nella Determinazione di approvazione del P.d.A. n. DN3/148 del 7.04.2008;
6) Di prescrivere, infine le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D. Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
8) Di
obbligare la Ditta ITAL RECUPERI. S.r.l, ad integrare l’importo della polizza
già prestata, secondo i parametri stabiliti all’allegato e) della D.G.R. 790/07
della Regione Abruzzo, entro e non oltre
il termine di giorni sette (7), dalla data della presente autorizzazione,
rilevato che la stessa ha prodotto le polizze solo per le operazioni riferite
all’attività di autodemolizione, ma non per quelle di stoccaggio, in mancanza si procederà alla adozione di
eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06
e s.m.i.;
9) Di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
10) Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
12) Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
13) Di richiamare la Ditta ITAL RECUPERI S.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
14) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Pescara;
15) Di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta ITAL RECUPERI S.r.l. Via Tiburtina, 374 – 65129 Pescara (PE);
16) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini