IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs 03.04.06 n. 152, la proroga della campagna di attività dell’impianto mobile di trattamento dei rifiuti non pericolosi di proprietà della Società Te. Am. Teramo Ambiente S.p.a. nell’area sita in C. da Carapollo a Teramo fino alla data del 31/12/08;
2) di rettificare le operazioni indicate nella precedente Determinazione n. DN3/16 del 09/02/07 come da tabella indicata in premessa e qui di seguito riportata:
CER Decisione 2000/532/CEE e s.m.i. |
Descrizione rifiuto |
Operazioni All. B –
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. |
Quantità max –
t/a |
20 03 01 |
Rifiuti urbani non differenziati |
D9 |
46.000 |
3) di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di smaltimento D 9 di cui all’Allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;
4) di stabilire inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività che:
a) devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s. m.i.;
b) almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’istallazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla ASL, competenti per territorio;
c) sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, delle ARTA, delle aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d) l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’istallazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
5) di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a) il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
b) l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c) per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
d) in relazione alla componente rumore deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e, comunque, nel rispetto dei limiti di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997;
e) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere d alla movimentazione dei mezzi;
f) deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
g) nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
h) per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
i) il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
j) in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’ASL, competenti territorialmente;
k) tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
l) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
6) di stabilire altresì, che:
a) è fatto salvo l’obbligo di ottemperare all’onere inerente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo 1° febbraio 2000;
b) la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
c) si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Teramo ed all’A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Teramo, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m);
d) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della L.R. 45/07;
e) è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
f) in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
g) la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
7) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Teramo, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, alla ASL di Teramo, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo;
11) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
12) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Te. Am Teramo Ambiente S.p.a. – Corso San Giorgio n. 135 – 64100 TERAMO;
13) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, limitatamente all’oggetto e al dispositivo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini