Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue l’obiettivo della modernizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, attraverso il superamento della frammentazione esistente nell’organizzazione ed il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in modo da garantire un uso efficiente delle risorse ed un elevato livello di protezione dell’ambiente;   

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Visto l’art. 200 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede: “La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199, .. omissis”, a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente e che agli stessi, ai sensi dell’art. 201 dello stesso: “omissis … è demandata l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”, inoltre l’Autorità d’Ambito (AdA):

-    opera la ricognizione delle opere ed impianti esistenti;

-    elabora il Piano d’Ambito ed applica tariffe;

-    affida il servizio;

-    controlla il gestore.

Richiamato l’art. 204 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Gestioni esistenti” ed in particolare il comma 1, che dispone: “I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito”;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “Consorzi”, per cui gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio ed a tal fine, i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 30, unitamente allo statuto del consorzio;

Visto l’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. avente per oggetto: “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, le cui disposizioni sono nel presente atto richiamate;

Vista la legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) e successive modifiche, in particolare l’art. 35 che ha modificato l’art. 113 del D.Lgs. 267/00; 

Visto l’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 45/07 che prevede, tra le competenze della Giunta Regionale, “l’adozione dello schema tipo dello statuto e della convenzione della forma di cooperazione di cui all’art. 16 … omissis”;

Preso atto che in attuazione della L.R. 45/07, con l’art. 14, comma 1, la Regione Abruzzo ha  previsto che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ed ha delimitato il territorio nel seguente modo:

-    ATO n. 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;

-    ATO n. 2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti, come da piano regionale;

-    ATO n. 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti, come da piano regionale;

-    ATO n. 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L'Aquila;

Preso atto che l’art. 15, comma 1 della L.R. 45/07, dispone la costituzione da parte dei Comuni di un consorzio obbligatorio in ciascun ATO, denominato “Autorità d’Ambito” (AdA) e che l’art. 15, comma 6 della stessa, prevede che: “le modalità di organizzazione dell'AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui al comma 4”;

Visto inoltre, l’art. 16 della L.R. 45/07 “Costituzione della forma di cooperazione”, che detta disposizioni per la costituzione, da parte delle Province e dei Comuni in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di un’Autorità d’Ambito (AdA), per garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza e per il raggiungimento graduale dell’autosufficienza all’interno del territorio di riferimento;

Visto in particolare, l’art. 16, comma 5 della L.R. 45/07 che recita: “Nell’ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente dell’ATO, .. omissis”;

Richiamato altresì, l’art. 7 della L.R. 45/07 “Competenze dell’Autorità d’Ambito” ed in particolare il comma 7, che recita: “Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad atti di programmazione negoziata, l’AdA può disporre, anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell’ATO, che la gestione dei rifiuti sia organizzata all’interno di appositi bacini compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la frammentazione economica .. omissis”;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota raccomandata A.R. prot.n. 1677/DN3 del 22.01.2008, ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3 della L.R. 45/07, comunicando a tutti i Comuni della Regione nonché alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo la delimitazione degli ATO, come risulta agli atti dello stesso Servizio;

Preso atto che non sono pervenute, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L.R. 45/07, proposte di modifica di delimitazione degli ATO da parte degli Enti interessati, come risulta dagli atti depositati presso il Servizio Gestione Rifiuti ed apposita attestazione del Dirigente del 20.03.2008;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad elaborare la “Convenzione tipo” e lo “Statuto tipo”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 45/07 ed a sottoporre gli stessi ad un preventivo esame delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo nonché dell’ANCI Abruzzo e della Lega delle Autonomie - Sezione Abruzzo;

Considerato che l’art. 16, comma 5 della L.R. 45/07 prevede che: “Nelle ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompressa la parte territorialmente prevalente dell’ATO, .. omissis”;

Preso atto degli esiti degli incontri convocati dal Servizio Gestione Rifiuti in data 17.01.2008, 28.01.2008 e 15.02.2008, nei quali si è provveduto, a seguito di un approfondito esame, ad accogliere le osservazioni e/o modifiche ed integrazioni avanzate dai rappresentanti delle Province e dell’ANCI ritenute coerenti con gli obiettivi della L.R. 45/07; i verbali degli incontri sono depositati presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti e sono stati inviti agli Enti interessati rispettivamente con le seguenti note del Servizio Gestione Rifiuti:

-    nota prot. n. 3082/DN3 del 5.02.2008 avente per oggetto i verbali delle riunioni del 17 e 28 gennaio 2008;

-    nota prot. n. 5359/DN3 del 26.02.2008 avente per oggetto il verbale della riunione del 15.02.2008.

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dei seguenti documenti:

a.   Allegato 1 - “Convenzione tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - A.T.O. n. ____”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

b.   Allegato 1/A - “Statuto tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - ATO n. ___”, allegato allo schema di convenzione di cui alla lett. a), nonché parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto che i suddetti documenti, schemi-tipo di Convenzione e Statuto, dettano gli elementi essenziali per la costituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) di cui alla L.R. 45/07 e che, pertanto, ferma restando la cogenza dei principi derivanti dalle norme di legge statale e regionale contenuti negli Allegati 1 e 1/A, è facoltà dei soggetti interessati integrare ed eventualmente modificare gli stessi, in ragione delle specificità territoriali;

Ritenuto di riservarsi di adottare gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 16, comma 3 della L.R. 45/07, in materia di esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso in cui i Comuni o le Province non costituiscano l’AdA nei termini indicati dallo stesso articolo, al comma 1 (nomina di un commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l’istituzione dell’AdA);

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

      il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

      il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

      la L.R. 45/07;

Visti gli Allegati 1 e 1/A, costituenti parte integrante della presente deliberazione e contenenti lo schema-tipo di “Convenzione” di cooperazione dei Comuni ed il relativo schema-tipo di “Statuto” per la costituzione di una Autorità d’Ambito (AdA) dotata di personalità giuridica a cui è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Vista la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE i seguenti documenti costituiti da:

a.   Allegato 1 - “Convenzione tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - A.T.O. n. ____”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

b.   Allegato 1/A - “Statuto tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - ATO n. ___”, come allegato allo schema di convenzione di cui alla lett. a), nonché parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.   di STABILIRE che l’Allegato 1 e l’Allegato 1/A, costituiscono, rispettivamente: la “Convenzione tipo” e lo “Statuto tipo”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 45/07, con i quali le Province promuovono e garantiscono il coordinamento delle procedure di istituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA) tra i Comuni degli A.T.O. della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 15 “Forme di cooperazione” e dell’art. 16 “Costituzione della forma di cooperazione” della L.R. 45/07, nei termini temporali previsti;

3.   di STABILIRE che, ferma restando la cogenza dei principi derivanti dalle norme di legge statale e regionale contenuti negli Allegati 1 e 1/A, è facoltà dei soggetti interessati integrare ed eventualmente modificare, gli schemi-tipo di “Convenzione” e “Statuto”, in ragione delle specificità territoriali;

4.   di RISERVARSI di adottare i provvedimenti di cui all’art. 16, comma 3 della L.R. 45/07, nel caso in cui i Comuni o le Province non costituiscano l’AdA nei termini indicati dall’art. 16, comma 1 della L.R. 45/07;

5.   di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti per i necessari connessi e successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;

6.   di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 1 e dell’Allegato 1/A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Seguono allegati