Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani, per l’assenza e/o insufficienza di impianti dedicati allo smaltimento degli stessi, in particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo, difficoltà che sono state affrontate con l’emanazione di provvedimenti ai sensi delle normative nazionali e regionali di settore vigenti e tramite un positivo ruolo di sussidiarietà di impianti di Enti ed operatori del settore (Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Imprese  private, ..etc);

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV dello stesso inerente: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

-    l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;

-    l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;

-    l’art. 4, comma 3, relativo alla competenza per l’adozione degli atti del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e del Dirigente del competente servizio regionale;

Richiamata pertanto la DGR n. 1387 del 28.12.2007 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti - art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione al conferimento per un periodo limitato, in discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti urbani provenienti da altre Province o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”, con la quale si è provveduto da parte della Regione Abruzzo ad attivare le collaborazioni istituzionali ed operative tra i soggetti coinvolti, ai sensi di legge, al fine di garantire continuità al conferimento dei rifiuti urbani in impianti regolarmente autorizzati, evitando così di creare situazioni emergenziali;

Considerato che con la suddetta DGR 1387/07, sentiti i soggetti interessati, si è provveduto all’utilizzo delle seguenti discariche per il conferimento di rifiuti urbani, provenienti da ambiti territoriali diversi, nel modo seguente e come riportato in tabella:

-    discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Colle Cese”, nel Comune di Spoltore (PE) di cui alla Determinazione Dirigenziale DF3/39 del 6.05.2004;

      Utilizzo dell’impianto suddetto per 3 mesi, eventualmente prorogabili in caso di necessità, per i Comuni del comprensorio MO.TE. Ambiente SpA e dei Comuni dell’Unione di Comuni “Città territorio” – Val Vibrata, Corropoli e Sant’Omero (scadenza 27.03.2008);

-    discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Cerratina”, nel Comune di Lanciano (CH) di cui alla Determinazione Dirigenziale DN3/132 del 27.09.2007;

      Utilizzo dell’impianto suddetto per 6 mesi, eventualmente prorogabili in caso di necessità, per i Comuni del comprensorio dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata (TE) e dei Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (scadenza 27.06.2008).

 

Tabella - Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti – DGR n. 1387/07.

Comuni interessati

CER*

ATO

di

provenienza

Impianto

di

smaltimento

t/g**

Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07.

191212

TE

Discarica

Colle Cese

 

180

Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, Corropoli e S.Omero.

191212

TE

Discarica

Cerratina

120

Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte.

191212

AQ

Discarica

Cerratina

160

TOTALE

 

 

 

460

Tenuto conto che il Servizio Gestione Rifiuti ha attivato una serie di iniziative finalizzate al superamento, entro il 2008, delle attuali difficoltà operative per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti in particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo che però, nel frattempo, richiedono necessariamente una proroga della collaborazione positiva in atto tra le diverse realtà provinciali interessate;

Considerato pertanto, che il Servizio Gestione Rifiuti, ha proposto ai soggetti interessati di cui alla richiamata DGR n. 1387/07, una proroga dei periodi temporali come definiti nella stessa (27.03.2008 e 27.06.2008), per l’utilizzo degli impianti di “Colle Cese” (Spoltore - PE) e di “Cerratina” (Lanciano - CH) sino al 31.12.2008, al fine di garantire la continuità degli smaltimenti dei rifiuti urbani tra ambiti territoriali diversi e realizzare gli interventi alternativi in grado di ripristinare l’autosufficienza territoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani delle Province di L’Aquila e Teramo;

Richiamata altresì, la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Considerato pertanto, che permangono ancora difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nei territori delle Province di L’Aquila e Teramo e più precisamente:

-    in Provincia di L’Aquila – per la mancanza di un impianto di smaltimento operativo nel comprensorio sufficiente ad accogliere i rifiuti prodotti nello stesso;

-    in Provincia di Teramo – per la mancanza di un impianto di smaltimento operativo nei comprensori del Mo.Te. Ambiente SpA e dell’Unione di Comuni “Città territorio” - Val Vibrata, sufficiente ad accogliere i rifiuti prodotti negli stessi.

Considerato che la situazione di criticità per garantire le attività di smaltimento dei rifiuti urbani che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l’impossibilità di provvedere al loro corretto smaltimento nell’ambito delle Province di L’Aquila e Teramo;

Considerato che si rende necessario, con autorizzazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, in conformità degli accordi presi, l’utilizzo delle seguenti discariche per rifiuti non pericolosi:

-    discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Colle Cese”, nel Comune di Spoltore (PE) di cui alla Determinazione Dirigenziale DF3/39 del 6.05.2004, sino al 31.12.2008 per i Comuni del comprensorio MO.TE. Ambiente SpA, periodo eventualmente prorogabile in caso di necessità;

-    discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Cerratina”, nel Comune di Lanciano (CH) di cui alla Determinazione Dirigenziale DN3/132 del 27.09.2007, sino al 31.12.2008, per i Comuni del comprensorio dell’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata (TE) e dei Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ), periodo eventualmente prorogabile, in caso di necessità.

 

Tab. A – Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti sino al 31.12.2008

Comuni interessati , Comprensori  e/o Gestori dei Servizi pubblici

CER*

ATO

di

provenienza

Impianto

di

smaltimento

t/g**

Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07 e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati

191212

 

TE

Discarica

Colle Cese

 

180

Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, Corropoli e S. Omero e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati

191212

TE

Discarica

Cerratina

120

Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati

191212

AQ

Discarica

Cerratina

160

Totale

 

 

 

460

 

Preso atto che il competente servizio regionale ha provveduto, nei seguenti appositi incontri, a convocare i diversi soggetti interessati ed acquisire i pareri, al fine di attivare iniziative di sussidiarietà tra Province diverse e per concordare le modalità e gli interventi per il conferimento dei rifiuti urbani trattati negli impianti di smaltimento in grado di accogliere rifiuti urbani e consentire il superamento delle attuali difficoltà operative per lo smaltimento degli stessi:

-    riunione in data 18.02.2007, avente per oggetto: “L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. DGR n. 1387 del 28.12.07. Emergenza attività di smaltimento”;

-    riunione in data 27.02.2007, avente per oggetto: “L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. DGR n. 1387 del 28.12.07. Emergenza attività di smaltimento”;

-    riunione in data 17.03.2007, avente per oggetto: “L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. DGR n. 1387 del 28.12.07. Emergenza attività di smaltimento rifiuti urbani della Provincia di Teramo: Pareri e determinazioni”.

Considerato che presso gli Uffici del Servizio Gestione Rifiuti sono depositate le note convocazione delle suddette riunioni e dei relativi verbali;

Considerato che le Province interessate non hanno provveduto ad applicare le disposizioni di cui all’art. 34, comma 4 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e si rende, pertanto, necessario attivare le disposizioni dell’art. 4, comma 1, lett. v) della stessa legge regionale;

Considerato che gli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi (rifiuti urbani), ubicati rispettivamente in località “Colle Cese”, nel Comune di Spoltore (PE) e “Cerratina”, nel Comune di Lanciano (CH), presentano sufficienti disponibilità volumetriche per ricevere, per il periodo sino al 31.12.2008, i rifiuti da ambiti territoriali diversi;

Ritenuto di dover con il presente atto, modificare ed integrare la DGR n. 1387 del 28.12.2007, prevedendo un’ulteriore proroga dei termini temporali, come definiti nella stessa (27.03.2008 e 27.06.2008), e precisando i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti urbani negli impianti di “Colle Cese” di Spoltore (PE) e “Cerratina” di Lanciano (CH) che si tratta dei Comuni, dei Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA e/o i Gestori dei servizi pubblici; 

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i., in quanto applicabile;

Vista la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le nuove disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato a garantire la continuità di un essenziale servizio pubblico, come quello rappresentato dal corretto smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v), della L.R. 45/07, sino al 31.12.2008, i gestori degli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicati in località “Colle Cese” nel Comune di Spoltore (PE) e in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH), rispettivamente: Ambiente SpA ed Ecologica Sangro SpA, a ricevere i rifiuti urbani negli impianti provenienti da altri ambiti territoriali conferiti dai Gestori dei Servizi pubblici autorizzati, come riportato nella Tab. A:

 

Tab. A - Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti sino al 31.12.2008

Comuni interessati , Comprensori  e/o Gestori dei Servizi pubblici

CER*

ATO

di

provenienza

Impianto

di

smaltimento

t/g**

Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07 e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati

191212

 

TE

Discarica

Colle Cese

 

180

Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, Corropoli e S. Omero e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati

191212

TE

Discarica

Cerratina

120

Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte e/o Gestori dei servizi pubblici autorizzati

191212

AQ

Discarica

Cerratina

160

Totale

 

 

 

460

* CER ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett.n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Sono ammesse deroghe (CER 20 03 01), 

   solo a seguito di situazioni emergenziali collegate ad eventuale “fermo” degli impianti di trattamento che devono

   essere immediatamente e preventivamente comunicate al competente servizio regionale.

** Media giornaliera (la media giornaliera è calcolata sull’intero periodo di conferimento, in conformità con gli

     accordi, sono tollerati eventuali scostamenti del 5% sui quantitativi complessivi, comunicati alla Regione dai

     soggetti gestori degli impianti).

 

2.   di PROVVEDERE con il presente provvedimento a modificare ed integrare la DGR n. 1387 del 28.12.2007, prevedendo la proroga dei termini temporali per il conferimento dei rifiuti urbani e precisando i soggetti interessati alle attività di conferimento degli stessi da ambiti territoriali diversi, come riportato nella Tab. A;

3.   di RICHIAMARE i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;

4.   di RIMANDARE alle parti interessate:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, i gestori degli impianti di smaltimento dovranno comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;

-    ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.

5.   di RICHIAMARE i gestori degli impianti al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.17/06, nonché al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i. in quanto applicabile e della DGR 24.02.2007, n. 169 in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con il CER 191212;

6.   di PRESCRIVERE il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

7.   di PRESCRIVERE alle Province, l’effettuazione di un rigoroso controllo delle attività e la verifica, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente al competente servizio regionale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

8.   di PRESCRIVERE ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o gestori dei Servizi Pubblici, con il presente provvedimento:

a.             l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, nonché il rispetto degli obblighi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

b.   la rendicontazione dei risultati raggiunti riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente servizio regionale alla scadenza dei termini delle autorizzazioni di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07;

9.   di AUTORIZZARE il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, per l’attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 in materia di raccolta differenziata; 

10. di TRASMETTERE da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata (TE), alla Società MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, al Consorzio Ambiente SpA di Spoltore (PE), al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), al Comune di L’Aquila, ai gestori degli impianti di trattamento e/o smaltimento interessati, ai Comuni sedi degli impianti di trattamento e/o smaltimento, alla Direzione Centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti (Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo);

11. di DEMANDARE alle Province interessate, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

12. di PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).