Il dirigente del servizio

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003 n. 38”, sono state introdotte nuove norme che riguardano, principalmente, interventi di prevenzione destinati a far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture agricole a seguito di calamità naturali o di eventi atmosferici eccezionali.

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 204 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto–Legge 24 giugno 2004, n. 157, che proroga al 01/01/2005 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Vista la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 102.204 del 15 luglio 2004 avente per oggetto “Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Nota esplicativa”;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1285 del 12/12/2007 con cui è stata proposta la declaratoria dell’eccezionalità nell’avverso evento atmosferico “siccità dal 1° ottobre 2006 al 15 ottobre 2007” e la delimitazione delle zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende danneggiate, le provvidenze previste dal decreto legislativo n. 102 del 29 aprile 2004 e successive modificazioni;

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto del 29/02/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 12 MARZO 2008, ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità della SICCITA' DAL 01/10/2006 AL 15/10/2007 ed ha delimitato le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di cui all’art. 5, comma 2 lettere: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno; b) prestiti ad ammortamento quinquennale; c) proroga delle operazioni di credito agrario; d) agevolazioni previdenziali;

Visto l’art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 29 aprile 2004 e successive modificazioni che stabilisce che le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2;

Ritenuto pertanto di adottare la specifica modulistica per la presentazione delle domande nonché le istruzioni per la compilazione delle domande medesime.

DETERMINA

1.   Di approvare il modello di domanda con relative istruzioni per la compilazione di cui all'allegato A) della presente determinazione.

2.   Di prevedere che la modulistica potrà essere reperibile presso i Servizi Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura o Uffici UTA competenti per territorio e sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura/calamità;

3.   Di ribadire che le domande vanno presentate, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, entro il 26 APRILE 2008 termine perentorio di 45 giorni a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 12.03.2008, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica.

4.   Le domande, compilate in ogni loro parte e complete della eventuale documentazione prevista, devono essere presentate al SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L’AGRICOLTURA anche tramite gli UFFICI TERRITORIALI PER L’AGRICOLTURA (UTA), competenti per territorio in duplice copia;

5.   La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

-    certificati degli Istituti di credito per le rate dei prestiti in scadenza nell’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso qualora nell’importo del prestito di cui all’art. 5, comma 2 lettera b) prestiti ad ammortamento quinquennale, figurino rate di prestiti o mutui in scadenza.

-    documentazione probante la produzione ottenuta nell'anno dell'evento calamitoso nel caso in cui questa non sia prevista nei parametri di danno di resa e produzione già prefissati dai competenti organi regionali;

6.   Gli elementi, le dichiarazioni e gli impegni riportati in domanda sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e pertanto soggetti alle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e alla decadenza dei benefici ai sensi dell’articolo 75 del medesimo DPR previste nel caso di falsità negli atti, dichiarazioni mendaci e uso di atti di falsi;

7.   L’istruttoria delle pratiche verrà effettuata sulla base dei dati dichiarati in domanda.

      Sulle domande istruite positivamente e comunque prima della liquidazione degli indennizzi verranno effettuati controlli a campione in conformità a quanto stabilito dal DPR 445/2000 e dalla legge regionale 17 gennaio 1996 n. 6.

8.   Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Abruzzo.

9.   Gli interventi saranno attivati in presenza di conformità della CE e nei limiti della disponibilità finanziarie assegnate dal MIPAF

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a)   modello domanda;

b)  istruzione per la compilazione dei modelli

Il Dirigente del Servizio

Dott. Gaetano Valente

Segue Allegato