IL DIRETTORE REGIONALE

Visti

-    il Regolamento (CE) n° 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante “Disposizioni generali sui fondi strutturali”;

-    il Regolamento (CE) n° 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali;

-    la Decisione della Commissione Europea C(2000)2080 del 21 settembre 2000 recante approvazione di un programma operativo della Regione Abruzzo che s’inserisce nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall’obiettivo n. 3 in Italia;

-    la Decisione della Commissione Europea C(2004)1966 del 25 maggio 2004 che modifica la decisione C(2000)2080 del 21 settembre 2000 recante approvazione del Programma Operativo 1999IT053PO012 della Regione Abruzzo per gli interventi strutturali comunitari previsti dall’obiettivo n. 3 in Italia, nella parte in cui espressamente individua l’Autorità di Gestione del medesimo Programma nel Direttore della Direzione, investendolo in tal modo dei poteri e delle responsabilità di cui all’art. 34 del citato Regolamento Generale;

-    la Decisione della Commissione Europea COM (2006) 3424 del 1 agosto 2006 recante “Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000-2006 dei fondi strutturali”;

-    la DGR 890 del 3 agosto 2006 recante “P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000/2006 – FSE – Piano degli interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – Direttive attuative e strumenti operativi per l’attuazione”;

-    la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 29 gennaio 2007 recante “Indirizzi all’azione amministrativa in materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 e per l’avvio della nuova Programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n° 890 del 3 agosto 2006;

dato atto che le predette Deliberazioni espressamente rimettono alla valutazione del Direttore della Direzione PALSIRFI l’assunzione di ulteriori atti che si rendessero necessari anche ai fini dell’efficace attuazione della fase di chiusura della Programmazione 2000/2006;

richiamata la propria nota prot n. 849 DL/P/int. del 17 ottobre 2007 concernente “Istruttoria preparatoria alla verifica delle rendicontazioni finali. – LR 27/01”;

vista la nota del Servizio “Vigilanza e controllo” prot. n. 144/DL12/U4/int./P del 26 febbraio 2008 concernente “Decisione della Commissione Europea COM (2006) 3424 del 1 agosto 2006 recante “Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000-2006 dei fondi strutturali”;

considerato che il termine ultimo per l’ammissione delle spese per il POR Abruzzo FSE Ob. 3 2000/2006 è stato fissato, dall’art. 5 della richiamata Decisione C(2000)2080 di approvazione dello stesso , al 31 dicembre 2008 ovvero al 30 aprile 2009 per le spese inerenti concessioni di aiuti ai sensi dell’art. 9, lettera l), del regolamento (CE) n. 1260/1999;

ravvisata, conseguentemente, l’esigenza di impartire Disposizioni cogenti al fine di assicurare che la chiusura degli interventi 2000-2006 avvenga in modo corretto, coerente e tempestivo, anche, in relazione alle modalità a tal fine  stabilite dalla Commissione;

considerata la necessità di regolare l’afflusso della documentazione amministrativo-contabile onde renderne possibile il tempestivo esame a cura dei Servizi per quanto di rispettiva competenza ;

ritenuto in particolare che ai fini sopra esplicitati non possano essere concesse ulteriori proroghe alla conclusione degli Interventi finanziati sulla base di dispositivi di attuazione antecedenti al Piano 2006, peraltro ingiustificabili in termini di pubblico interesse alla luce del lasso di tempo trascorso;

ritenuto di stabilire, altresì, che detti interventi vanno  rendicontati improrogabilmente entro il 31 luglio 2008, fatti salvi i diversi termini eventualmente già formalizzati in precedenza;

ritenuto, inoltre, in relazione alla gestione delle attività oggetto di affidamento ex Piano 2006 (DGR n. 515 del 22 maggio 2006), di non autorizzare la concessione di proroghe di interventi già finanziati né l’effettuazione di scorrimenti di graduatorie non contestualizzati al vincolo di rendicontazione di tali attività nel termine massimo del 15 ottobre 2008, fatti salvi eventuali diversi termini espressamente stabiliti nei dispositivi di affidamento ad oggi già adottati;

ritenuto peraltro di fissare il termine ultimo di rendicontazione delle attività di formazione continua, affidate in esito agli avvisi pubblici approvati con DGR n. 685 del 9 luglio 2007 e con DGR n. 1235 del 29 novembre 2007, al 31 dicembre 2008 tenuto conto del disposto dell’art. 5 della richiamata Decisione C(2000)2080, in merito all’ammissibilità delle spese inerenti concessioni di aiuti ai sensi dell’art. 9, lettera l), del regolamento (CE) n. 1260/1999;

ritenuto altresì di disporre che a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento è sospesa l’applicabilità di tutti i dispositivi contemplati dagli strumenti di attuazione del POR 2000/2006 che stabilivano la facoltà di presentare rendiconti comprensivi di spese non quietanzate, producendo a tal fine apposite fidejussioni; conseguentemente, all’atto di presentazione del rendiconto tutte le spese devono essere quietanzate;

ritenuto di fissare in 15 giorni dalla ricezione del rendiconto il termine massimo entro cui i Servizi preposti devono effettuare le istruttorie preparatorie dei rendiconti e trasmetterle al Servizio Vigilanza e Controllo - DL12;

ritenuto infine, di stabilire che i Servizi preposti provvedano alla revoca dell’affidamento e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate relativamente agli interventi che non siano rendicontati nei termini già fissati o in quelli desumibili dal presente provvedimento;

ritenuto infine, di stabilire che la tempistica sopra indicata trovi applicazione anche alle attività oggetto di affidamento a cura delle Province, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 30 giugno 2006, che disporranno altresì i provvedimenti scaturenti dall’inosservanza dei termini in questione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1.   Di adottare le Disposizioni di cui alle premesse, disponendone l’immediata applicazione a cura dei Servizi interessati e delle Amministrazioni provinciali per quanto di competenza di ciascuno;

2.   Di disporre la pubblicazione immediata ed integrale del presente atto nel BURA e nel sito http://www.regione.abruzzo.it;

3.   Di stabilire che i Servizi curino la immediata trasmissione del presente atto alle Province ed ai soggetti attuatori degli interventi di rispettiva pertinenza a mezzo raccomandata postale A/R.

L’Autorità di Gestione

del POR Abruzzo Ob. 3 – 2000/2006

IL DIRETTORE REGIONALE

Dr. Antonio Di Paolo