LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 2, par. 3 e 5, del predetto Reg. (CE) n. 1493/99, che prevede, a determinate condizioni e requisiti, la possibilità di regolarizzare in deroga i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione;
Visto l’art. 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000, che consente, ai viticoltori interessati alla regolarizzazione dei vigneti, la deroga a produrre vino da commercializzare a decorrere dalla data di presentazione della domanda ed in attesa dell’ istruttoria da parte degli uffici competenti;
Vista la propria D.G.R n. 1143/2000, con la quale è stata data ai produttori viticoli abruzzesi interessati la facoltà di avvalersi della deroga al divieto di vinificazione di uve provenienti da vigneti non regolari come previsto dall’articolo 2 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1493/99 e dall’articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 13.02.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo”;
Vista la legge regionale del 26 aprile 2004 n. 15 disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004) e in particolare l’art. 130;
Preso atto di tutte le domande di deroga presentate, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Reg. (CE) n. 1493/99, dai produttori vitivinicoli abruzzesi;
Vista la Determinazione DH4/188 del 28.11.2007 avente per oggetto “Regolarizzazione vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3. - D.G.R. n. 115/2007 - D.G.R. n. 911/2002 - Assegnazione dei diritti di impianto “virtuali”;
Vista la propria precedente D.G.R. n. 1369 del 27.12.2007 avente all’oggetto “Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3. Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, nella Regione Abruzzo, anteriormente al 31 agosto 1998. Concessione deroga”;
Visto l’Accordo Politico raggiunto dal Consiglio dei Ministri della C.E. in data 19 dicembre 2007, che proroga al 31 luglio 2008 il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999;
Viste le note trasmesse dai SIPA competenti per territorio che, sulla base delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 115 del 12.02.2007, hanno trasmesso i dati per la stesura del provvedimento della GR n. 1369/2007 ;
Considerato che, successivamente all’approvazione della D.G.R. n. 1369 del 27.12.2007, i SIPA di Pescara e Chieti hanno inviato ulteriori aggiornamenti agli elenchi già trasmessi, rettificando alcuni dati in essi contenuti;
Preso atto che con il presente provvedimento si intendono apportare modifiche alla D.G.R. n. 1369 del 27.12.2007, ai fini della definitiva Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati nella Regione Abruzzo;
Visto, il documento Allegato “A” al presente provvedimento, recante “ Concessione della Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, nella Regione Abruzzo, anteriormente al 1° settembre 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3. “, composto di n. 76 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente quello pubblicato sul BURA n. 17 , Speciale Agricoltura del 22.02.2008;
Considerato che il richiamato documento Allegato “A” è comprensivo dell’Elenco regionale, Elenco “A”, predisposto dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, sulla base degli Elenchi provinciali, delle ditte richiedenti la regolarizzazione in deroga dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;
Ricordata la necessità di aggiornare la consistenza della Riserva regionale a seguito dell’applicazione dell’art. 2, comma 3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1493/99;
Vista la Legge Regionale n. 77/99 art. 4;
Dato atto che il Direttore Regionale apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità e la legittimità, in quanto il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, collocato a riposo ai sensi della L.R. 7/07, non può essere sostituito da altro Dirigente nelle funzioni;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare il documento Allegato “A” contenuto nella DGR 1369 del 27.12.2007 pubblicata sul BURA n. 17 Speciale Agricoltura del 22.02.2008;
2. di approvare il documento modificato recante “Procedure per la concessione della Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, nella Regione Abruzzo, anteriormente al 1° settembre 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3 “, composto di n. 76 pagine, denominato Allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di concedere alle ditte e per le superfici indicate nell’Elenco “A”, contenuto nel documento Allegato “A”, cui al precedente punto 1, l’autorizzazione in deroga a produrre vino da commercializzare a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi rispettivamente dell’art. 2, comma 3, lett. a), b), c), d) del Reg. (CE) n. 1493/99;
4. di stabilire che il 50% dei diritti acquisiti dalle ditte ai sensi dell’art. 2 comma 3, lettera, b) del Reg. (CE) n. 1493/99, siano assegnati alla riserva regionale così come indicato, per ciascuna ditta, nell’Elenco “A”;
5. di dare mandato al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura di aggiornare la consistenza della Riserva Regionale istituita con D.G.R. n. 81 del 13.02.2001;
6. di stabilire che le sanzioni amministrative applicate in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 15/2004, art. 130, devono essere versate da ciascuna ditta, nei termini di cui all’Allegato “A”, mediante una delle seguenti modalità:
a) conto corrente postale n. 208678, intestato a Servizio Tesoreria della Giunta Regione D’Abruzzo;
b) conto bancario, n. 40300 - Codice IBAN IT78O0604003600000000040300 presso Cassa di Risparmio de L’Aquila intestato a Tesoreria Regione Abruzzo;
con indicazione obbligatoria per entrambi i tipi di versamento della causale” regolarizzazione vigneti - art. 2 D. L.vo 10.08.2000 n. 260 - cap. n. 35016/E “;
7. di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al precedente punto 5, sono introitate nel capitolo d'entrata n. 35016/E denominato “Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura”;
8. di stabilire che spetta ai SIPA, competenti per territorio, la gestione delle procedure relative all'attuazione del presente provvedimento;
9. di stabilire che i termini previsti entro i quali i SIPA devono dare attuazione alle comunicazioni di sanatoria decorrono da quelli previsti dal presente provvedimento di concessione;
10. di consentire ai produttori vitivinicoli abruzzesi che hanno presentato domande di deroga ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c) del Reg. (CE) n. 1493/99, di poter assolvere alla sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dalla propria D.G.R. n. 115/2007 e dalla L.R. n. 15/2004 e secondo le condizioni stabilite dalla Regione Abruzzo;
11. di dare atto che spetta alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura – Servizio Produzioni Agricole e Mercato il coordinamento delle operazioni di regolarizzazione e il relativo monitoraggio, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e l'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA), relativamente alla rendicontazione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea;
12. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato ad emanare eventuali ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari sia per l’applicazione del presente provvedimento che per l’operatività in materia di potenziale viticolo regionale, ivi compresa la predisposizione della relativa modulistica;
13. di consentire ai Dirigenti dei Servizi Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ad integrare la modulistica, contenuta nell’Allegato “A” del presente provvedimento, qualora si rendesse necessario per adattarla alle diverse esigenze territoriali;
14. di trasmettere ai SIPA il presente provvedimento, corredato dell’Allegato “A”, comprensivo dell’Elenco “A”, per gli adempimenti istruttori di loro competenza;
15. di inviare, ai sensi dell'articolo 16, lett. d), del regolamento CE 1493/99, il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e all'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA);
16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;
17. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di notifica per gli interessati;
18. di ritenere l’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione formato da n. 76 facciate (comprensive di: n. 7 facciate delle Procedure per la concessione, n. 61 facciate dell’Elenco “A” e di n. 8 facciate per i Modelli A, B, C e D).
Segue allegato