IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta 2DP S.A.S. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via S.S. 150 Km. 10+500 Notaresco (TE), è autorizzata all’apertura della cava di ghiaia sita in località “Piane Vomano” del Comune di Morro D’Oro (TE) individuata in Catasto al Foglio di mappa n. 30 particelle nn. 19-22-23-24-64 (tutte parte come risulta dagli atti progettuali) e Foglio di mappa n. 31 particelle nn. 13-14-15-16-17-24-25-32-44 (tutte parte come risulta dagli atti progettuali), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque), dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 00A0047205 emessa in data 03.03.2008 dalla “Toro Assicurazioni” Agenzia T044 di L’Aquila.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   Prima dell’inizio dei lavori la ditta deve concordare, con l’Amministrazione Comunale competente, la viabilità interessata dai mezzi di trasporto secondo le modalità indicate nella nota N. 1337 del 22.02.2008.;

2.   Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione di ogni lotto deve essere installato un piezometro nella zona più prossima al Fiume Vomano;

3.   Deve essere mantenuta la distanza legale dai sostegni della linea elettrica salvo deroga dell’Enel. Per tutte le linee esistenti, inoltre, deve essere mantenuta la distanza minima di 5,00 metri dai conduttori con ogni mezzo e tipo di lavorazione ai sensi del D.P.R. n. 164/1956 art. 11;

4.   devono essere salvaguardate le distanze degli scavi dalle condotte irrigue secondo quanto indicato nella nota N. 1465/08 del Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto Tordino e Vomano;

5.   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente protetta mediante apposizione di recinto e segnalata con appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

6.   La profondità di scavo deve essere limitata a 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo il piezometro installato costantemente in efficienza;

7.   Il materiale terroso proveniente dal preventivo scoticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area. Il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti;

8.   Il ritombamento dello scavo deve avvenire con materiale conforme a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 60.946 e complessivamente di mc. 304.730 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta