LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 04 agosto 1999 n. 372, concernente la disciplina della prevenzione e della riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’allegato I del Decreto stesso;

Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 59/2005 che, relativamente agli “altri impianti”, ossia quelli non rientranti nell’ambito della competenza statale, riconosce come “Autorità Competente” quella individuata dalla regione;

Vista la D.G.R. 13 febbraio 2004 n. 58 che ha individuato la Direzione Turismo Ambiente Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale autorità competente regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 59/2005;

Visto l’art. 16 del D. Lgs. n. 59/2005 recante la disciplina delle sanzioni ed in particolare i commi 4, 5, 6 che fissano il limite massimo ed il limite minimo delle sanzioni amministrative applicabili dall’autorità competente in caso di violazione del comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. 59/2005, del comma 2 dello stesso articolo, dell’art. 5, comma 13 del suddetto decreto, nonché il comma 8 dell’art. 16 secondo il quale spetta all’Autorità Competente individuata dalla Regione il potere di irrogare le sanzioni con riferimento agli “altri impianti” ossia quelli che non rientrano nell’ambito della competenza statale;

Visto l’art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005 che disciplina il rinnovo delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;

Visto l’art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005 che disciplina le procedure in caso di “modifiche sostanziali” e “modifiche non sostanziali” degli impianti autorizzati nonché in caso di variazione nella titolarità della gestione dell’impianto;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’art. 14 bis che disciplina la “Conferenza dei servizi preliminare”

Vista la Legge 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, ed in particolare l’art. 4, comma 1, secondo il quale “Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la normativa, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche”

Visto l’art. 10, lett. e), della L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. secondo il quale le persone cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere provvedimenti a contenuto autorizzatorio;

Visto l’art. 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 secondo il quale le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio recanti la seguente dicitura antimafia, prevista dall’art. 9 dello stesso D.P.R. n. 252/1998, “Nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni”, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che attestano l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965;

Vista la propria precedente deliberazione n. 461 del 3 maggio 2006;

Ritenuto necessario regolamentare la procedura per l’irrogazione delle sanzioni di competenza della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia ex art. 16, commi 4-5-6 del D. Lgs. n. 59/2005;

Preso atto che relativamente ad alcuni procedimenti ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, i gestori hanno richiesto all’autorità competente la convocazione di una conferenza preliminare ex art. 14 bis della L. n. 241/1990;

Considerato che le richieste dei gestori di attivazione della suddetta conferenza preliminare sono aumentate in modo esponenziale e che l’attuazione della stessa comporta per l’Autorità competente lo svolgimento di attività particolarmente dispendiose sia in termini di tempo che di impiego di risorse umane e strumentali;

Considerato che la conferenza preliminare è strumentale all’attuazione dei requisiti e condizioni di cui alla Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

Ritenuto, pertanto, necessario predeterminare i costi istruttori relativi all’eventuale conferenza preliminare e regolamentarne il sistema di pagamento;

Ritenuto, inoltre, necessario predeterminare anche i costi istruttori relativi al rinnovo delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale ex art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, all’eventuale modifica sostanziale e non degli impianti ex art. 10 dello stesso decreto, all’eventuale variazione nella titolarità dell’impianto ai sensi dello stesso articolo nonché all’eventuale rettifica dell’autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che ai fini degli accertamenti antimafia previsti dalla normativa di riferimento, prima del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, il gestore deve trasmettere il certificato di iscrizione alla camera di commercio recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252/1998;

Ritenuto, conseguentemente, di dover modificare ed integrare la predetta deliberazione n. 461/2006

Dato atto che il Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato,

DI MODIFICARE ED INTEGRARE la D.G.R. 03 maggio 2006, n. 461 e s.m.i.

1.   il punto 5 della D.G.R. 03 maggio 2006, n. 461 e s.m.i. è sostituito con il seguente:

5.   di disporre che i richiedenti l’autorizzazione integrata ambientale, contestualmente alla presentazione della domanda  versino gli acconti relativi su riportati sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando la causale del versamento “Acconto diritti di istruttoria ai sensi del D. Lgs. 59/05 Autorizzazione Integrata Ambientale; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001, (riportate altresì la categoria di impresa corrispondente tra: microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa)” e allegando alla domanda stessa copia della ricevuta di versamento.

2.   all’allegato B. della D.G.R. 03 maggio 2006, n. 461 e s.m.i., dopo l’art. 8, aggiunto con D.G.R. 08 ottobre 2007, n. 997, è aggiunto il seguente articolo:

      Art. 9: Sanzioni

      Agli effetti della presente delibera costituisce “Organo di controllo”, l’ARTA nonché qualunque ufficiale di polizia giudiziaria.

      La procedura relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 16, commi 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 59/2005 è attivabile, nel rispetto delle procedure di seguito esposte, su istanza:

A.  di uno specifico organo di controllo

B.  di un qualsiasi cittadino

      Nell’ipotesi sub. A), l’organo di controllo, accertato che  il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’all. 1 del D. Lgs. n. 59/2005 non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, deve darne comunicazione all’Autorità competente, la quale provvede all’irrogazione della sanzione ex art. 16, comma 8 del D. Lgs. n. 59/2005.

      Nell’ipotesi sub. B), qualunque cittadino venga direttamente a conoscenza che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’all. 1 del D. Lgs. n. 59/2005 non ha ottemperato a taluna delle prescrizioni richiamate dall’art. 16, commi 4-5-6 del suddetto decreto, può farne denuncia all’autorità competente.

      La denuncia deve essere sottoscritta e trasmessa alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, Via Passolanciano 75, Pescara mediante raccomandata a/r.

      La stessa deve contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti affinché l’autorità competente possa individuare, senza possibilità di equivoci, l’impianto e l’oggetto della contestazione.

      L’autorità competente comunica la denuncia al Responsabile del Procedimento che ne cura la trasmissione all’ARTA ovvero ad altro organo di controllo ritenuto idoneo affinché accerti la fondatezza della violazione contestata.

      L’organo di controllo trasmette all’autorità competente apposita relazione di sopralluogo recante, in allegato, il relativo verbale.

      Qualora, a seguito delle verifiche compiute dall’organo di controllo, la denuncia risulti infondata, l’autorità competente provvede all’archiviazione della procedura dandone comunicazione al denunciante. Qualora, invece, la denuncia risulti fondata l’autorità competente provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 8 del D. Lgs. n. 59/2005 e della presente delibera.

      E’ prevista, in ogni caso, l’irrogazione della sanzione minima stabilita dall’art. 16 del D. Lgs. n. 59/2005 con riferimento all’infrazione accertata, salvo quanto disposto dal successivo comma.

      L’autorità competente applica al gestore la sanzione massima prevista dall’art. 16 del D. Lgs. n. 59/2005 relativamente alla violazione accertata qualora, dal rilascio o rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, sia stata irrogata nei confronti dello stesso gestore altra sanzione in conseguenza della medesima violazione;

      Il gestore deve provvedere al pagamento della sanzione irrogata dall’autorità competente, entro il termine stabilito nello stesso provvedimento sanzionatorio, mediante versamento della somma sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando la causale del versamento: “Pagamento sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 59/2005 (specificare il comma riportato nel provvedimento sanzionatorio) - Autorizzazione Integrata Ambientale’; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001”;

3.   all’allegato A) della D.G.R. 03 maggio 2006, n. 461 e s.m.i., prima della data e della firma, si aggiunge la seguente formula:

      Il sottoscritto dichiara, inoltre, di richiedere la convocazione di una conferenza preliminare, ai sensi dell’art. 14 bis della L. n. 241/1990 

4.   dopo il punto 6 della D.G.R. 03 maggio 2006, n. 461e s.m.i. si aggiungono i seguenti punti:

6.1 di disporre che il gestore di un impianto rientrante nelle categorie di cui all’all. 1 del D. Lgs. 59/2005 può richiedere la convocazione di una conferenza preliminare ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990, apponendo una x accanto alla formula “Il sottoscritto dichiara, inoltre, di richiedere la convocazione di una conferenza preliminare, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990” aggiunta dalla presente delibera al format di domanda di autorizzazione integrata ambientale, previsto dall’all. A) della DGR 461 del 03/05/2006;

6.2 di disporre che nell’ipotesi di cui al punto precedente, relativamente alle attività di convocazione e gestione della conferenza preliminare, sono previsti costi istruttori totali pari ad € 500,00 nei confronti di tutte le categorie di imprese;

6.3 di disporre, che in caso di rinnovo delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, i costi istruttori totali sono pari al 50 per cento delle spese complessive di istruttoria di cui all’art. 15, comma 2) del D. Lgs. n. 372/99 e che, in tal caso, il gestore dovrà versare, a titolo di acconto, il 50 per cento delle somme indicate nel tariffario regionale provvisorio, adottato con D.G.R. n. 686 del 09/08/2004 e cioè:

-             microimpresa      500,00

-    piccola impresa € 1.000,00

-    media impresa € 2.000,00

-    grande impresa € 4.000,00

6.4 di disporre che in caso di “modifica non sostanziale” dell’impianto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 59/2005, qualora risulti necessario aggiornare l’autorizzazione o le relative condizioni, sono previsti i seguenti costi istruttori totali:

-             microimpresa € 200,00

-    piccola impresa € 400,00

-    media impresa € 600,00

-    grande impresa € 800,00

6.5 di disporre che in caso di “modifica sostanziale” dell’impianto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005 sono previsti i seguenti costi istruttori totali:

-             microimpresa € 1000,00

-    piccola impresa € 2.000,00

-    media impresa € 4.000,00

-    grande impresa € 8.000,00

6.6 di disporre che in caso di richiesta di voltura per variazione nella titolarità dell’impianto sono previsti costi istruttori totali pari ad € 150,00 con riferimento a tutte le categorie di imprese;

6.7 di disporre che in caso di rettifica dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata sono previsti costi istruttori totali pari ad € 300,00;

6.8 di disporre che il gestore deve provvedere al versamento dei costi istruttori previsti ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 della presente delibera al momento della presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale in caso di richiesta da parte del gestore di convocazione della conferenza preliminare, al momento della presentazione della relativa domanda in caso di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale,  decorsi 60 giorni dalla comunicazione all’autorità competente delle modifiche progettate in caso di modifica non sostanziale, contestualmente alla presentazione della nuova domanda di autorizzazione unica in caso di modifica sostanziale, contestualmente alla presentazione della richiesta di voltura in caso di variazione nella titolarità dell’impianto, al momento della presentazione della richiesta di rettifica, allegando, in ogni caso, copia della ricevuta di versamento;

6.9 di disporre che il pagamento dei suddetti costi istruttori deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, ABI 07601, CAB 03600, IBAN IT61R0760103600000000208678, specificando come causale di versamento:

-    “Diritti di istruttoria ai sensi del D. Lgs. 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale – Conferenza preliminare ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990; (riportate la categoria di impresa corrispondente tra: microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa)”; capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001 nell’ipotesi di cui ai punti 6.1 e 6.2 della presente delibera;

-             “Acconto diritti di istruttoria ai sensi del D. Lgs. 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale – Rinnovo autorizzazione - (riportate la categoria di impresa corrispondente tra: microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa); capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001 nell’ipotesi di cui al punto 6.3 della presente delibera;

-    “Diritti di istruttoria ai sensi del D. Lgs. 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale – Modifica non sostanziale impianto (riportate la categoria di impresa corrispondente tra: microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa); capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001 nell’ipotesi di cui al punto 6.4 della presente delibera;

-    “Diritti di istruttoria ai sensi del D. Lgs. 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale – Modifica sostanziale impianto - (riportate la categoria di impresa corrispondente tra: microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa); capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001 nell’ipotesi di cui al punto 6.5 della presente delibera;

-    “Diritti di istruttoria ai sensi del D. Lgs. 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale –Voltura variazione titolarità impianto - (riportate la categoria di impresa corrispondente tra: microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa); capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001 nell’ipotesi di cui al punto 6.6 della presente delibera;

-    “Diritti di istruttoria ai sensi del D. Lgs. 59/2005 Autorizzazione Integrata Ambientale –Rettifica autorizzazione integrata ambientale - (riportate la categoria di impresa corrispondente tra: microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa); capitolo in entrata 31130 U.P.B. 03.04.001 nell’ipotesi di cui al punto 6.7 della presente delibera.

6.10 di disporre che prima del rilascio dell’autorizzazione intergrata ambientale il gestore deve trasmettere all’autorità competente il “Certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia” al fine di accertare che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo.