IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n.155 e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva n.93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;

Visto l’art.3-bis comma 1 del richiamato D.Lgs.155/97 “Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari” il quale dispone che “Ove, nell’ambito della procedura di autocontrollo di cui all’art.3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell’autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l’efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle Regioni e Province Autonome”;

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanete per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

Vista la Deliberazione di G.R. n.335 del 06 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo”, con cui la Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo;

Vista la determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto “ Pubblicazione del Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo”;

Considerato che per ottenere l’iscrizione regionale i laboratori devono essere accreditati secondo la norma Europea EN 45001, così come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO /IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma Europea EN 45003 o avere in corso le relative procedure di accreditamento;

Tenuto conto che ai sensi della Delibera sopra citata i laboratori con procedure di accreditamento in corso, iscritti provvisoriamente nel Registro Regionale, devono acquisire l’accreditamento entro 18 mesi dalla data d’iscrizione e che il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro tale termine comportano la cancellazione d’ufficio dal Registro Regionale;

Considerato che le variazioni successive al riconoscimento e quindi all’iscrizione nel Registro Regionale vanno comunicate dai laboratori interessati secondo quanto sancito dalla DGR n.335 sopra richiamata;

Viste le comunicazioni di avvenuto accreditamento pervenute a questo Servizio dai laboratori Biochem di Lanciano (CH) ed Ecopoint srl di Avezzano già iscritti provvisoriamente;

Vista la comunicazione pervenuta a questo Servizio dal laboratorio Astra di Teramo relativa alla variazione del proprio elenco prove accreditate e all’aggiornamento delle relative metodiche analitiche;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;       

DETERMINA

per le ragioni riportate in premessa

1.   di aggiornare il Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari e delle relative prove accreditate o in corso di accreditamento – ALLEGATO B della determinazione dirigenziale n. DG11/107 del 11.06.2007;

2.   di stabilire, conseguentemente, che l’ALLEGATO B alla determinazione dirigenziale n. DG11/107 del 11.06.2007 è integralmente sostituito dall’ “ALLEGATO B – 1° Aggiornamento” del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.   di dare atto che l’elenco dei laboratori iscritti corrispondente all’ALLEGATO A della determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 rimane invariato e viene comunque allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute – Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

5.   di trasmettere una copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità ai sensi dell’art.16 della L.R. n.7 del 10/05/2002;

6.   di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. ( Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato