IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n.155 e successive modifiche ed
integrazioni, recante attuazione della direttiva n.93/43/CEE e n. 96/3/CE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;
Visto
l’art.3-bis comma 1 del richiamato D.Lgs.155/97 “Procedura per il
riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari”
il quale dispone che “Ove, nell’ambito
della procedura di autocontrollo di cui all’art.3, si renda opportuno, a
giudizio del responsabile dell’autocontrollo ed al fine di verificare la
funzionalità e l’efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei
prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti
in elenchi predisposti dalle Regioni e Province Autonome”;
Visto l’Accordo
sancito dalla Conferenza permanete per i rapporti tra Stato, Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n.2028 –
recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;
Vista la Deliberazione di G.R. n.335 del 06 aprile 2006 recante: “Approvazione delle Linee Guida
vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione Abruzzo”,
con cui la Regione Abruzzo ha recepito il suddetto accordo;
Vista la determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 ad oggetto
“ Pubblicazione del Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che effettuano
analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari – Regione
Abruzzo”;
Considerato che per ottenere l’iscrizione regionale i laboratori devono
essere accreditati secondo la norma Europea EN 45001, così come modificata
dalla norma Europea UNI CEI EN ISO /IEC 17025 per le singole prove o gruppi di
prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti
dalla norma Europea EN 45003 o avere in corso le relative procedure di
accreditamento;
Tenuto conto che ai sensi della Delibera sopra citata i laboratori con
procedure di accreditamento in corso, iscritti provvisoriamente nel Registro
Regionale, devono acquisire l’accreditamento entro 18 mesi dalla data
d’iscrizione e che il mancato accreditamento o il difetto della sua
comunicazione entro tale termine comportano la cancellazione d’ufficio dal
Registro Regionale;
Considerato che le variazioni successive al riconoscimento e quindi
all’iscrizione nel Registro Regionale vanno comunicate dai laboratori
interessati secondo quanto sancito dalla DGR n.335 sopra richiamata;
Viste le comunicazioni di avvenuto accreditamento pervenute a questo
Servizio dai laboratori Biochem di Lanciano (CH) ed Ecopoint srl di Avezzano
già iscritti provvisoriamente;
Vista la comunicazione pervenuta a questo Servizio dal laboratorio
Astra di Teramo relativa alla variazione del proprio elenco prove accreditate e
all’aggiornamento delle relative metodiche analitiche;
Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del
presente provvedimento;
Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante: “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le ragioni riportate in premessa
1. di
aggiornare il Registro Regionale concernente l’elenco dei laboratori che
effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari e
delle relative prove accreditate o in corso di accreditamento – ALLEGATO B
della determinazione dirigenziale n. DG11/107 del 11.06.2007;
2. di
stabilire, conseguentemente, che l’ALLEGATO B alla determinazione dirigenziale
n. DG11/107 del 11.06.2007 è integralmente sostituito dall’ “ALLEGATO B – 1°
Aggiornamento” del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di
dare atto che l’elenco dei laboratori iscritti corrispondente all’ALLEGATO A
della determinazione dirigenziale DG11/107 del 11.06.2007 rimane invariato e
viene comunque allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
4. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute –
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti;
5. di
trasmettere una copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione
Sanità ai sensi dell’art.16 della L.R. n.7 del 10/05/2002;
6. di
pubblicare il presente atto sul B.U.R.A.
( Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli
Segue
allegato