IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge n. 96 del 20/02/2006 “Disciplina dell’Agriturismo”;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 31/05/1994 “Nuove norme in materia di agriturismo”;

Vista la nota  trasmessa dalla Ditta Antenucci Filippo in data 10/11/2007 ed acquisita al protocollo del Servizio Interventi Strutturali in data 27/11/2007 – prot. 123224 intesa ad ottenere la sospensione al diniego di iscrizione all’Albo Regionale degli Imprenditori Agrituristici disposta dal S.I.P.A. di Chieti; (allegato 1)

Vista la nota del Servizio Interventi Strutturali del 10/12/2007 – prot.127898, con la quale è stata fatta richiesta al  Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti, della documentazione relativa al diniego di iscrizione all’Albo Regionale degli Imprenditori Agrituristici; (allegato 2)

Vista la nota del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti del 02/01/2008 – prot. 198, con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta ed in particolare il Certificato Generale del Casellario Giudiziale, che ha determinato il diniego di  iscrizione all’Albo Regionale degli Imprenditori Agrituristici; (allegato 3)

Considerato che la Legge 96 del 20/02/2006 - “Disciplina dell’Agriturismo” all’art. 6 stabilisce che, l’esercizio dell’Attività Agrituristica non è consentita per coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudizio, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 – 444 – 513 – 515 e 517 del codice penale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

Considerato che la Legge Regionale n. 32 del 31/05/1994 “Nuove norme in materia di agriturismo” al punto 7.0 dei criteri di attuazione  stabilisce che, i S.I.P.A., nel compiere l’istruttoria per l’ iscrizione all’albo degli imprenditori agrituristici di cui all’art. 6 della stessa, devono tenere conto della situazione penale dei soggetti che abbiano riportato condanne per i delitti di cui agli articoli 442 - 444 – 513 – 515 e 517 del codice penale ed in caso affermativo, devono escluderli dall’ iscrizione all’Albo Regionale degli Imprenditori Agrituristici;

Considerato che  con la L.R. n. 34 del 01/10/2007  “ Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture” Allegato “A”, è stata soppressa la “Commissione Regionale Agriturismo” di cui all’art. 7 della L.R. 32/94

Considerato che il Certificato Generale del Casellario Giudiziale, richiesto dal S.I.P.A. di Chieti, attesta che nella banca dati è presente la sentenza ai sensi degli articoli 444 e 445 del C.P.P. emesso in data 03/10/2005 nei confronti della ditta Antenucci Filippo;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa

-    di confermare il diniego all’iscrizione all’Albo Regionale degli Imprenditori Agrituristici già disposto e comunicato alla ditta interessata dal Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Chieti con la nota n. 12932 del 29/10/2007;

-    di inviare il presente provvedimento al Servizio BURA - Pubblicità e Accesso perché ne predisponga la pubblicazione

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURA;

-    Allegato 1) ricorso della ditta                                   composta da n. 2 facciate

-    Allegato 2) richiesta documentazione al SIPA         composta da n. 1 facciata

-    Allegato 3) trasmissione documentazione                composta da n. 5 facciate

Il Dirigente del Servizio

Dott. Gaetano Valente