L’AUTORITÀ’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)
Vista la Determinazione DN2/l4 del 07/02/2007 di Autorizzazione Unica n° 7 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di potenza lorda pari a 4 MWe alimentato da oli vegetali in motori endotermici, da realizzare nella Zona Industriale di “Punta Penna” nel Comune di Vasto (CH)” che all’art. 4 stabilisce “I lavori di realizzazione e collaudo del nuovo impianto devono avvenire entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento; decorso tale termine, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Entro i 3 (tre) mesi successivi il proponente ha l’obbligo di procedere con la messa in esercizio dell’impianto”.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “attuazione della Direttiva 2001/77/CB relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, pubblicata sul B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007, che all’art. 6 dell’Allegato A ha stabilito quanto segue:
- L’Autorizzazione Unica per la costruzione dell’impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga e comunque l’inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione.
- L’Autorizzazione Unica per l’esercizio dell’impianto ha durata quinquennale.
- Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal precedente atto.
Vista la nota del 22/01/2008 ns. prot. n. 262l/ENau del 31/01/2008, con la quale la Società Istonia Energy s.r.l. con sede legale in Vasto Via Alessandro III n°23 comunicava l’inizio dei lavori e richiedeva l’adeguamento dei termini di cui all’art. 4 della DN2/14 del 07/02/2007 con quanto disposto dall’art. 6 dell’Allegato A della DGR 351/07;
Considerato che al sensi dell’art. 3 della sopra citata determinazione dirigenziale la Società ha l’obbligo di “effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell’attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale”,
Considerato che il suddetto obbligo è stato successivamente disciplinato dall’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. n. 351/07 pubblicata sul B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007;
Considerato inoltre, che l’art. 3 della D.G.R. n. 351/07, in attuazione della L.R. 27 del 9.08.2006, prevede il versamento dei costi relativi alle attività istruttorie e ai necessari controlli, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimento, con l’obbligo di darne riscontro al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA; il versamento deve essere effettuato nella misura stabilita dall’art. 7 dell’Allegato A della DGR 351/07;
Considerato che ad oggi non risulta alcun versamento da parte della società Istonia Energy srl;
Vista la L. 244/08 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” che all’art. 2 commi 143 e 144 incentiva la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio in data successiva al 31/12/07 mediante il rilascio dei certificati verdi in conformità a quanto disposto nelle relative tabelle;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
INTEGRA E MODIFICA
La Determina Dirigenziale DN2/14 del 07/02/2007 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di potenza lorda pari a 4 MWe alimentato da oli vegetali in motori endotermici, da realizzare nella Zona Industriale di “Punta Penna” nel Comune di Vasto (CH)” della Società Istonia Energy S.r.l. con sede legale in Vasto Via Alessandro III n°23 come di seguito:
Art. 1
La lettera c) dell’art. 3 della determinazione DN2/14 del 07/02/2007 è così sostituita:
c) obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e, pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto da effettuarsi prima dell’attivazione dell’impianto e da inviare per conoscenza all’autorità Competente; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiano.
Art. 2
La lettera e) dell’art. 3 della determinazione DN2/14 del 07/02/2007 è così sostituita:
e) Inoltre la società è tenuta al versamento degli oneri istruttori, al sensi dell’art. 7 dell’Allegato A della DGR 351/07, dandone riscontro al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Art. 3
All’Art 3 della determinazione DN2/14 del 07/02/2007 dopo la lettera e) si aggiungono le seguenti lettere:
f) L’acquisizione dei Certificati Verdi, in quanto fonti di energia rinnovabile, dovrà avvenire in conformità a quanto disposto nella tabella 2 allegata all’art. 2 comma 144 della L. 244/07 con una quota derivante da produzione regionale, da stabilire tra le parti, qualora si attivi la filiera corta ovvero intese di filiera o contratti quadro definiti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 102/05.
g) E’ obbligo della società di comunicare il riconoscimento o il diniego dei Certificati Verdi entro 15 giorni dall’emanazione del relativo provvedimento.
Art. 4
L’art. 4 della determinazione DN2/14 del 07/02/2007 è così sostituito:
Art. 4
L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo alla Società di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Vasto e all’Arta Dipartimentale la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della ditta deve inviare all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimentale certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato nonché il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.
Almeno quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, il Proponente deve darne comunicazione all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Vasto e all’Arta Dipartimentale.
Art. 5
All’art. 5 della determinazione DN2/14 del 07/02/2007, dopo le parole “della Regione Abruzzo sono aggiunte le seguenti:
“e all’Arta Dipartimentale”.
Art. 6
All’art. 7 della determinazione DN2/14 del 07/02/2007 il primo periodo recante “La presente autorizzazione ha validità di 5 (cinque,) anni dalla data di emissione” è sostituito dal seguente:
“La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo”.
Art. 7
Alla fine dell’art. 7 della determinazione DN2/14 del 07/02/2007, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti:
“Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro. 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale”.
“La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità Competente entro 30 giorni dalla stessa”.
Art. 8
a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, al sensi di legge, alla Società Istonia Energy s.r.l. con sede legale con sede legale a Vasto (CH’) in Via Alessandro III n°23 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco