IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), Art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 13.01.2003 n° 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) – l’iniziativa presentata dalla Società GIARDINI S.r.l. – Via Sorica snc – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ) - alla integrazione delle tipologie di rifiuto costituenti variante sostanziale nell’impianto ubicato nel Comune di Corfinio (AQ) Loc. Cannucce, identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 21 Particelle nn° 154, 156,159, 160, 211 – della superficie complessiva di 9.000 mq e una potenzialità complessiva dell’impianto di 47.300 mc, (volumetria utilizzata 13.950 mc – volumetria disponibile al conferimento 29.750 mc), equivalente alla fase D1 (deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)) dell’allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Mese di Giugno Anno 2005

Società DUECO S.a.s., Dott. Ing. Roberto Pasqualini, Dott. Ing. Vittorio Petrella, Dott. Geologo Silvio Tatoni,

Allegato n° 1) - Relazione 01 – Relazione tecnica;

Allegato n° 2) - Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica con i risultati della campagna geognostica;

Allegato n° 3) - Tavola – Ubicazione area di intervento;

Allegato n° 4) - Tavola T01 – Planimetria catastale scala 1:2.000;

Allegato n° 5) - Tavola T02 – Carta idrogeologica scala 1:25.000;

Allegato n° 6) - Tavola T03 – Carta dell’idrodinamica di falda scala 1:2.000;

Allegato n° 7) - Tavola T04 – Corografia e carta dei venti scala 1:25.000;

Allegato n° 8) - Tavola T05 – Carta delle aree protette scala 1:25.000;

Allegato n° 9) - Tavola T06 – Carta geolitologica scala 1:10.000;

Allegato n° 10) - Tavola T07 – Planimetria stato attuale scala 1.500;

Allegato n° 11) - Tavola T08 – Sezioni stato attuale scala 1:500;

Allegato n° 12) - Tavola T09 – Adeguamento discarica scala 1.500;

Allegato n° 13) - Tavola T10 – Planimetria di chiusura e recupero area scala 1:500;

Allegato n° 14) - Tavola T11 – Sezioni di chiusura scala 1:500;

Allegato n° 15) - Tavola T12 - Particolari costruttivi scala 1:500;

Allegato n° 16) - Relazione di dettaglio box ufficio a cura della Ditta Giardini S.r.l.;

2)   di autorizzare la Società GIARDINI S.r.l. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, l’iniziativa di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e dalla Legge Regionale n° 45/2007 Art. 47 (Rinnovo della autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) comma 1 (Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall’art. 209 del D.Lgs. 152/2006);

5)   di autorizzare la Società GIARDINI S.r.l., ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

      della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila:

1)  Di asportare lo strato argilloso esistente, oppure di effettuare l’impermeabilizzazione al fine di evitare l’inquinamento di falde acquifere, la possibilità di un riempimento con argilla compattata per circa 2 m, di evitare i riempimenti baulati, e successivamente recupero del territorio con seminativi di essenze erbacee ed arboree del luogo in modo da uniformare l’area con l’ambiente circostante;

dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila:

Le tipologie di rifiuto con codice C.E.R. e le prescrizioni sono di seguito elencate:

Tipologie di rifiuto con codice C.E.R. autorizzati:

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

10 13 99

Rifiuti non specificati altrimenti

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

 

Tipologie di rifiuti con codice C.E.R. costituenti variante sostanziale:

 

01 04 13

Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

10 11 03

Scarti di materiali in fibra a base di vetro

15 01 07

Imballaggi in vetro

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 02

Vetro

17 05 04

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 12 05

Vetro

20 01 02

Vetro

20 02 02

Terra e roccia

 

Potenzialità all’integrazione delle tipologie di rifiuti con codici C.E.R. ammessi in discarica costituente variante sostanziale 29.750 mc;

Potenzialità utilizzata 13.950 mc;

Potenzialità complessiva dell’impianto 47.300 mc;

1)  Per quanto riguarda i codici C.E.R. autorizzati: 10 13 99 e 17 08 02 dal primo Gennaio devono essere sottoposti a test di cessione;

2)  I codici C.E.R. 01 04 13 e 17 09 04 devono essere sottoposti a test di cessione nel momento in cui viene rilasciata l’autorizzazione;

3)  I codici C.E.R. 01 04 13 e 17 09 04 potranno essere depositati in discarica nel rispetto di quanto previsto nella tabella n° 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.08.2005;

del Comune di Corfinio (AQ):

1)  Il rispetto delle condizioni rilevate nel verbale di Conferenza di Servizi del 16.11.2005 il quale è parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

della Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica e

A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica:

1)  Venga fornita prima dell’inizio dell’attività, copia di contratto con Ditta smaltitrice autorizzata per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal servizio igienico predisposto per gli operai;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1)  Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2)  Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3)  Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4)  Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5)  Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

8)   di richiamare la Società GIARDINI S.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.

      Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 ( Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a) alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45;

10) di obbligare la Società:

-    Di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

-    al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.)), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 ( La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N° 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 10 Straordinario del 21.12.2007;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società GIARDINI S.r.l. – Via Sorica, s.n. – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ);

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Corfinio (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini