IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza in data 07/12/2006 con la quale la società AGIPFUEL S.p.A. con sede in Roma – Via Vitaliano Brancati n. 64 ha chiesto l’autorizzazione ed esercire, nel Comune di Pescara – Via R. Paolucci – Banchina Nord del fiume Pescara, un deposito di oli minerali ad uso commerciale precedentemente autorizzato con Decreto del Prefetto della Provincia di Pescara n. 38102 del 16/04/1963, successivamente autorizzato con Concessione del Comune di Pescara n. 4095/94 del 20/10/1997 la cui composizione è la seguente:

n. 1 serbatoio metallico interrato da 20 mc contenente gasolio uso motopesca;

n. 2 serbatoi metallici interrati da 10 mc cadauno contenenti gasolio uso motopesca;

n. 1 deposito di oli lubrificanti in confezioni sigillate per complessivi mc. 10.

Vista la nota pervenuta dalla Soc. ENI S.p.A. con la quale si comunica che con atto del Notaio Castellini Paolo di Roma la soc. AgipFuel S.p.A. con Atto di Fusione per Incorporazione è stata incorporata in ENI S.p.A. a far data dal 01/01/2008;

Visti il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

Visti i Decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dell’ 11 gennaio 1955, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

Vista la delibera della Giunta Regionale D’Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si da disposizione di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 112/98;

Vista la Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Tenuto conto delle indicazioni operative del Ministero Delle Attività Produttive – Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del 07/10/2004 prot. 0000165;

Visto il parere favorevole all’esercizio dell’impianto, ai fini demaniali marittimi espresso dalla Capitaneria di Porto di Pescara con il verbale di collaudo redatto 10/12/2007;

Visto il Certificato di Prevenzione Incendi n. 3192 del 04/04/2006 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;

Visto il nulla osta BB.AA. del Comune di Pescara, con nota prot. 1084/SUAP/06 del 07/11/2006;

Visto il parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Pescara con nota prot. A12493 del 21/06/2007;

Visto il parere favorevole della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Pescara con nota prot. 778/8 del 22/01/2007;;

Vista la L.R. 77/1999;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

determina

1)   La ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede in Roma – Via Vitaliano Brancati n. 64, è autorizzata ad esercire provvisoriamente in attesa dell’emissione dell’atto richiesto, un deposito di oli minerali per uso commerciale sito nel territorio del Comune di Pescara – Via R. Paolucci –Banchina Nord sul fiume Pescara, la cui costituzione sarà la seguente:

n. 1 serbatoio metallico interrato da 20 mc contenente gasolio uso motopesca;

n. 2 serbatoi metallici interrati da 10 mc cadauno contenenti gasolio uso motopesca;

n. 1 deposito di oli lubrificanti in confezioni sigillate per complessivi mc. 10.

2)   La Ditta, non potrà iniziare la gestione del deposito prima del collaudo definitivo del deposito stesso da parte della commissione di collaudo dei depositi di oli minerali (ex. Art. 3 Legge 7.5.65 n. 460).

3)   La Ditta è tenuta ad ultimare gli eventuali lavori di realizzazione del Deposito oggetto della presente autorizzazione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, dandone comunicazione a questo Servizio.

4)   La Ditta dovrà, non appena ultimati i lavori, inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto.

5)   La Ditta, a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto del deposito.

6)   La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

7)   Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta