IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l’istanza in data 04.06.2004 della ditta Dragaggio del Ponte con sede legale in via Aterno, 2 – Cepagatti (PE), tendente ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di una cava di ghiaia in località “Milano” nel Comune di Rosciano (PE) distinta in catasto al foglio n.8 particelle nn.15 e 17;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta al vincolo idrogeologico;

Sentita la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della L.241/90 (di cui all’art.2 della L.R. 8/95), riunitasi in data 19.11.2004 nella quale è stato acquisito il parere favorevole del Corpo Forestale in merito al Vincolo Idrogeologico;

Considerato che il progetto della ditta richiedente è stato ritenuto compatibile con il Piano Paesistico Regionale;

Preso atto della Convenzione stipulata il 21 Maggio 2007 con il Comune di Rosciano (PE) ai sensi dell’art. 13bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983 e successive m. e i.;

Acquisita l’autorizzazione per il transito dei mezzi sulla Strada Comunale “C.da S. Michele” in ocalità Villa Oliveti rilasciata dal Comune di Roscano con atto n. 01/05 del 15.06.2005;

Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art.5 della L.R.67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;

Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/8262/2007/CCH0044 rilasciata dalla CCIAA di Chieti del 27.11.2007;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

determina

La ditta Dragaggio del Ponte con sede legale in via Aterno, 2 – Cepagatti (PE) è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Milano” nel Comune di Rosciano (PE) distinta in catasto al foglio n. 8 particelle nn.15 e 17, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Sviluppo attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) è stata presentata con polizza n. 00A0029048 stipulata in data 06.06.2007 con la compagnia Lloyd Italico di Rieti, Agenzia LG99.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Deve essere mantenuta una distanza di rispetto degli scavi di 20,00 metri dalla strada comunale;

2)   Deve essere apposto un piezometro all’interno dell’area di cava autorizzata nel punto più prossimo al torrente Nora;

3)   Il materiale utilizzato per il ripristino deve essere di natura vegetale e comunque materiale non compreso nell’elenco di cui al D.L.vo n. 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità annua estraibile è di circa mc. 13.675,00 e complessivamente mc. 27.350,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta