IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg (CEE)2080/92 del Consiglio del 30.06.1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;

Visto il Reg (CE) n°1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo di orientamento e di Garanzia (FEAOG) che modifica e abroga taluni regolamenti e successive modifiche e integrazioni ;

Visto il Reg (CE) n° 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013 ;

Visto il Reg. (CE) n° 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n° 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Reg. (CE) n° 1320/06 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n° 1698/05 del Consiglio;

Visto, in particolare, l’art.3, paragrafo 2 del Reg.(CE) n° 1320/2006 che stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

Visto il Reg. (CE) n° 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il D.M. 12541 del 21/12/2006- Disciplina del regime di condizionalità della PAC;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n° 1698/2005 con Deliberazione di Giunta Regionale n° 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

Considerato che è stato approvato, con Decisione della Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007/2013;

Dato atto che nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle “Disposizioni comuni a tutte o più misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli impegni pluriennali assunti con i precedenti periodi di programmazione;

Ritenuto che le domande afferenti l’annualità 2008, derivanti dai trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di programmazione ai sensi del Reg.CE 1257/99, nonché ai sensi del Reg. n° 2080/92 possano essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamento;

Reputato di poter aprire i termini per la presentazione delle domande,di cui al “Ritenuto” precedente, a decorrere dalla data del 10 marzo 2008 fino al 15 maggio 2008;

Vista la L.R. n° 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

determina

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente riportare:

1)   di dare atto che le domande afferenti l’annualità 2008, derivanti da trascinamenti di impegni assunti con il Reg. (CEE) 2080/92 nel vecchio periodo di programmazione, possono essere presentate limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;

2)   di dare atto che le domande di conferma e aggiornamento per l’annualità 2008 di cui al precedente punto 1) vanno presentate a decorrere dal 10 marzo 2008 fino al il 15 maggio 2008,

3)   di dare atto che la presentazione delle domande di conferma dell’ impegno iniziale e di aggiornamento di cui al punto 1) deve essere effettuata secondo le modalità definite da A.G.E.A. tramite portale SIAN;

4)   di dare atto che i Beneficiari degli aiuti afferenti all’ ex Reg. (CEE) 2080/92 sono tenuti al rispetto dei requisiti di condizionalità di cui al Reg. (CE) 796/2004 e del D.M. 12541 del 21/12/06;

5)   di dare atto che, per quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo dei regolamenti CEE n°2080/92 e 231/96 con Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n° 802 del 21 aprile 1999;

6)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nonchè tramite notifica alle Organizzazioni professionali di agricole maggiormente rappresentative;

7)   di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.