LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

Per quanto esposto in narrativa:

1)   di prendere atto che l’art. 20, comma 1 della L. n. 412/91 come modificata dall’art. 8 della L. n. 144/99, dispone che le economie verificate nel corso della realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico dello Stato, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente;

2)   di prendere atto che di seguito al processo di trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 nonché di seguito alla riforma del titolo V – Parte Seconda - della Costituzione come novellato all’art. 117 della stessa, nella forma vigente, risulta di esclusiva competenza delle Regioni l’attività in materia di impiantistica sportiva;

3)   di prendere atto della proposta di interventi, da realizzare con le verificatesi economie pari ad € 25.456,30, presentata dal Comune di Morro D’Oro (TE), corrispondenti a interventi in ambito dello impianto sportivo di via Togliatti e concernenti lavori di completamento degli impianti elettrici, giusta D.G.C. n. 119 del 28/10/2005 e la D.G.C. n. 5 del 01/02/2007 di approvazione del Progetto degli interventi medesimi;

4)   di autorizzare, pertanto, per quanto di propria competenza, il Comune di Morro D’Oro (TE) all’utilizzo delle economie di € 25.456,30 verificatesi nel corso della realizzazione dell’opera pubblica in argomento, per ulteriori lavori della stessa tipologia del progetto originario e con un costo complessivo proposto pari ad € 25.456,30, da eseguirsi in ambito dell’impianto sportivo di via Togliatti, giusta la nota prot. 8331, del 18/11/2005 (All. “A”), allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, nonché la D.G.C. n. 119 del 28/10/2005 e la D.G.C. n. 5 del 01/02/2007;

5)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6)   di autorizzare il Servizio Sport, Impiantistica Sportiva, a curare ogni ulteriore adempimento susseguente all’adozione del presente provvedimento;