Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa, di:
1. prendere atto che il TAR Abruzzo – L’Aquila con SENTENZA N. 715/07 in data 27/6/2007, depositata il 31.10.2007 e trasmessa dall’Avvocatura Regionale con nota prot. n. 8956 TAR 42/07 in data 22/11/2007, “respinge l’epigrafato ricorso” presentato della cooperativa sociale“QUADRIFOGLIO s. c. onlus”, “ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”;
2. prendere atto, altresì, del verbale della Commissione regionale relativo alla seduta del 13.12.2007 allegato in copia stralcio al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale recante la presa d’atto della succitata sentenza;
3. ottemperare alla sentenza del TAR Abruzzo, di cui sopra, formalizzando il diniego all’iscrizione all’Albo Regionale, della Cooperativa sociale denominata “QUADRIFOGLIO s.c..” ONLUS, con sede in Viale Savorgnan d’Osoppo n. 4/10 Pinerolo (TO), in presenza di commistione di scopi, in quanto nell’oggetto sociale dello statuto si ravvisano attività che configurano entrambe le tipologie, A e B, individuate dall’art. 1, comma 1, della Legge 381/91;
4. ribadire che, a norma dell’art. 2, comma 5 della L.R. 38/04, “L’iscrizione all’Albo regionale è condizione essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale all’esercizio di attività per l’erogazione di servizi alla persona ai sensi della Legge 328/2000, art. 11…”;
5. disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04, la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica alla Cooperativa sociale interessata;
Pescara, 27/02/2008
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Di Giannantonio
Segue allegato