LA GIUNTA
REGIONALE
Vista la legge 18.05.89
n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:
- l’art. 17, comma 1, che definisce il «piano
di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
Vista la L. 04.12.93 n.
493, che ha integrato l’art. 17 della suddetta legge 183/89 prevedendo, al
comma 6 ter, la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso piano
di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Visto il D.L. 11 giugno
1998 n. 180 recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo
modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che:
- all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di
Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti
bacini, l’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. 183/89 e successive
modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio
idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia, nonché le misure medesime;
Visto il D.L. 12 ottobre
2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per
l’adozione dei progetti di piani stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico;
Viste:
- la legge della Regione Abruzzo 12 aprile
1983 n. 18 “Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge della Regione Abruzzo 16 settembre
1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi;
- la legge della Regione Abruzzo 24 agosto
2001 n. 43 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del
Fiume Sangro”;
- la legge della Regione Molise 28 ottobre
2002 n. 29 “Istituzione dell’Autorità di Bacino di rilievo interregionale del
Fiume Sangro”.
Evidenziato che, in base
a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma
1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999 e art. 1 bis della L.
365/2000 sopra visti:
1. l’Autorità dei Bacini di rilievo regionale
abruzzesi ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del
09.11.2004, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi, contenente in particolare:
a) la relazione generale sulle attività
comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;
b) la Carta della Pericolosità e la Carta del
Rischio, alla scala 1:25.000;
c) le norme di attuazione contenenti la
disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni
puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi
opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
2. con deliberazione n. 1386 del 29.12.2004 la
Giunta Regionale ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis
della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato,
ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e successive modificazioni
ed integrazioni, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi
e Processi Erosivi”;
3. la citata deliberazione di Giunta Regionale
29.12.2004 n. 1386, con annesso Verbale del Comitato Istituzionale
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale n. 1 del 09.11.2004 e relativo
Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento,
sono stati pubblicati sul BURA n. 8 del 04.02.2005;
4. l’Autorità di Bacino di rilievo
Interregionale del Fiume Sangro ha adottato, con Verbale del Comitato
Istituzionale n. 1 del 09.02.2005, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”contenente in particolare:
a) la relazione generale sulle attività
comprensiva delle analisi e valutazioni tecniche sulle maggiori criticità;
b) la Carta della Pericolosità e la Carta del
Rischio, alla scala 1:25.000;
c) le norme di attuazione contenenti la
disciplina delle destinazioni d’uso del territorio, attraverso prescrizioni
puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato in termini di interventi
opere ed attività nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
5. con deliberazione n. 422 del 29.03.2005 la
Giunta Regionale d’Abruzzo ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera
p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed
adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 81/98 e successive
modifiche ed integrazioni ed art. 15 della L.R. 81/98, il Progetto di Piano
Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al
territorio regionale abruzzese ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale
del Fiume Sangro;
6. la citata deliberazione di Giunta Regionale
29.03.2005 n. 422 con annesso Verbale del Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro n. 1 del 09.02.2005 e
relativo Atto di Indirizzo e Direttive, parti sostanziali dello stesso provvedimento,
sono stati pubblicati per la Regione Abruzzo sul BURA n. 53 Speciale del
11.05.2005;
Dato atto che in base a
quanto stabilito nelle citate deliberazioni di GR. n. 1386/2004 e 422/ 2005 e annessi Atti di Indirizzo e
Direttive, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;
1. si è ritenuto necessario, “medio tempore”,
nelle more della definitiva approvazione dei Piani e al fine di salvaguardarne
la portata prescrittiva, apporre, nelle aree a pericolosità idrogeologica molto
elevata ed elevata, misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis,
della L. 183/89, quali contemplate nell’Atto di indirizzo e Direttive
(paragrafo 2.4), individuandone nella data di pubblicazione sul BURA della
stessa delibera di adozione del Progetto di Piano il “dies a quo” della
decorrenza e vigenza in termini di ciò che è consentito e ciò che è vietato
realizzare (in particolare art. 14-15-16-17-20 e art. 21, commi 1 e 2, del
Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi”);
2. le misure di salvaguardia così apposte hanno
sostituito, dalla data di pubblicazione sul BURA della delibera di adozione del
Progetto di Piano, le misure di salvaguardia ex D.L. 180/98 adottate con le
citate deliberazioni del Consiglio Regionale n° 140/16 e 140/15 del 30.11.1999,
determinandone la totale decadenza;
3. sono stati disciplinati gli effetti giuridici
connessi alla adozione delle citate misure di salvaguardia in termini di
provvedimenti inibitori e sanzionatori da assumersi da parte delle
Amministrazioni Comunali, sia in ordine al rilascio di concessioni ed
autorizzazioni, sia in relazione ai procedimenti relativi agli abusi edilizi;
4. è stata sancita la non applicabilità delle
misure di salvaguardia agli interventi, opere ed attività che, alla data di
pubblicazione sul BURA della delibera
di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, avessero ottenuto, nelle
aree di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, tutti gli atti di
concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti, previsti dalla
normativa vigente;
Evidenziato che con
deliberazioni di Giunta Regionale n.
425 del 29.03.2005, pubblicata sul BURA n. 24 del 06.05.2005, n. 557 del
20.06.2005, pubblicata sul BURA n. 39
del 03.08.2005, e n° 932 del 29.09.2005, pubblicata sul BURA n. 53 del
28.10.2005, sono stati prorogati i termini legislativamente consentiti ai
destinatari dell’azione amministrativa per la presentazione delle osservazioni
ai Progetti di Piano nella accertata impossibilità degli EE.LL. a proporre
efficacemente, entro i termini fissati ex lege, studi ed indagini adeguati a
supportare le osservazioni stesse, anche tenuto conto degli ultimi fenomeni di
dissesto idrogeologico indotti dalle calamità naturali dei mesi di
Gennaio-Febbraio 2005 che hanno determinato il superamento del livello
informativo-scientifico all’epoca posseduto, con conseguente slittamento dei
termini previsti per le fasi successive del complesso iter procedurale
finalizzato alla valutazione delle osservazioni per i fini della definitiva
approvazione dei Piani ed, in particolare, con la dilatazione temporale delle
stesse misure di salvaguardia apposte ex Delibere di G.R. n. 1386/2004 e n.
422/2005;
Viste le delibere di G.R.
n. 1377 del 29.12.2005, pubblicata sul BURA
n. 6 del 25.01.2006, e n. 759 del 10.07.2006, pubblicata sul BURA n. 44 del
16.08.2006, con la quali, in ragione della prolungata vigenza temporale delle
misure di salvaguardia, sono state, rispettivamente, apportate modifiche ed
integrazioni alle stesse misure di salvaguardia apposte in sede di adozione del
Progetto di Piano nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi e del
territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro, nell’obiettivo primario sia di rendere le
norme più rispondenti alle pregnanti esigenze locali sia di perseguire
l’interesse pubblico primario in modo ottimale, attraverso il giusto
contemperamento dei più interessi secondari pubblici e privati eterogenei e
coesistenti in materia di governo del territorio;
Dato atto, in
particolare, che con le sopra citate
deliberazioni di G.R. n. 1377/2005 e n. 759/2006 è stata prevista, in aggiunta
alle fattispecie di interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio
nelle aree a pericolosità idrogeologica ex art. 15, comma 1, la seguente lettera o):
- “gli interventi di nuova edificazione
previsti nei piani urbanistici attuativi vigenti alla data di pubblicazione sul
BURA della deliberazione di Giunta
Regionale di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, limitatamente
alle aree parzialmente o totalmente infrastrutturate, con inizio lavori nei 12
mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente modifica, semprechè siano contestualmente
realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo
se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano Stralcio di Bacino, e
produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello
studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Gli oneri per la
realizzazione dei necessari lavori di consolidamento e stabilizzazione sono a
carico del soggetto privato proponente”.
Evidenziato che:
- la pubblicazione della deliberazione di G.R.
n. 1377/2005 di adozione delle modifiche ed integrazioni alle misure di
salvaguardia originariamente imposte in sede di adozione del Progetto di Piano
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi, avvenuta sul BURA
n. 6 Ordinario del 25.01.2006, ha costituito
“dies a quo”di decorrenza del termine consentito per l’inizio dei lavori
relativi agli interventi tipizzati nella lettera o) del comma 1 dell’art. 15
delle medesime misure di salvaguardia, fissato in 12 mesi decorrenti dal giorno
25.01.2006;
- la pubblicazione della delibera di G.R. n.
759/2006 di adozione delle modifiche ed integrazioni alle misure di
salvaguardia originariamente imposte in sede di adozione del Progetto di
Piano“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”riferito al territorio della
Regione Abruzzo ricompreso all’interno del Bacino Interregionale del Fiume
Sangro, avvenuta sul BURA n. 44
Ordinario del 16.08.2006, ha costituito
“dies a quo”di decorrenza del termine consentito per l’inizio dei lavori
relativi agli interventi tipizzati nella lettera o) del comma 1 dell’art. 15
delle medesime misure di salvaguardia, fissato in 12 mesi decorrenti dal giorno
16.08.2006;
Viste le precedenti
deliberazioni n. 819 del 13.08.2007, pubblicata sul BURA n. 53 del 21.09.2007, e
n. 1023 del 29.10.2007, pubblicata sul BURA n. 62 del 09.11.2007, con le quali, sia nell’ambito dei Bacini
di rilievo regionale abruzzesi sia del territorio regionale ricompreso nel
Bacino Interregionale del Fiume Sangro, è stato fissato al 31.12.2007 il nuovo
termine consentito per l’inizio lavori previsto nella misura di salvaguardia
contenuta nell’art. 15, comma 1, lettera o) sopra citato in relazione alle
fattispecie di seguito indicate:
1. studi di compatibilità idrogeologica per i
quali, pur inoltrati dagli aventi interesse in tempo utile, non è stato
possibile per il Servizio Regionale competente esperire la relativa istruttoria
procedimentale ed esprimere il relativo parere tecnico d’ufficio, in quanto
pervenuti in prossimità della scadenza del limite temporale sopra visto;
2. casi in cui non è stato possibile agli aventi
interesse, pur avendo il Servizio regionale competente istruito e rilasciato
parere favorevole su alcuni studi di compatibilità idrogeologica, di ottenere
il prescritto permesso di costruire e quindi effettuare l’inizio dei lavori
entro il termine ivi stesso sancito nello stesso art. 15, comma 1, lettera o),
considerati i tempi necessari alla redazione degli studi di compatibilità
idrogeologica, nonché al rilascio del permesso di costruire, come rappresentato
dall’ANCI in data 14.02.2007 (Prot. pres.za 27/07);
Dato atto che con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1383/C del 27.12.2007 è stato
adottato il Piano Stralcio di Bacino
per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nell’ambito dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi e con verbale n. 94/7 del 29.01.2008 approvato
definitivamente dal Consiglio Regionale e pubblicato sul BURA n. 12 Speciale
del 01.02.2008;
Dato atto che, in ragione
della dilatazione temporale della fasi procedurali finalizzate alla definitiva
approvazione del Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al territorio della Regione Abruzzo
ricompreso all’interno del Bacino Interregionale del Fiume Sangro e
conseguentemente della prolungata vigenza delle restanti misure di salvaguardia
relative, per l’appunto, al territorio regionale ricompreso nel Bacino
Interregionale del Fiume Sangro, si rende opportuno consentire, agli aventi
interesse che abbiano ottenuto parere favorevole sugli studi di compatibilità
idrogeologica redatti e presentati alla Struttura Regionale competente in tempo
utile ai sensi della lettera o) comma 1 dell’art. 15, di effettuare l’”inizio
dei lavori” degli interventi contemplati dalla stessa misura di salvaguardia ex
art. 15, comma 1 lettera o) sino all’approvazione definitiva del Piano sopra
citato e connessa pubblicazione ed in ogni caso entro il termine ultimo del 11.05.2008,
così come anche rappresentato alla Regione dalla CONFINDUSTRIA CHIETI Prot. n.
261/08/SIND/FC/mm del 31.01.08 in relazione ad attività industriali rilevanti
per l’economia regionale(ALL. 1);
Ritenuto opportuno
precisare che nello stesso termine finale del 11.05.2008 o comunque sino
all’approvazione definitiva e connessa pubblicazione del Piano stralcio di
Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”
riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro sopra citato, sono del pari ammesse varianti a
permessi di costruire regolarmente ottenuti dagli aventi diritto ai sensi dello
stesso art. 15, comma 1, lettera o)
sopra citato, purché si tratti di modifiche di modesta entità rispetto
al progetto originario e che non comportino incremento di carico urbanistico,
risultando le stesse ininfluenti sulle
condizioni di rischio idrogeologico locali;
Dato atto della
legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo
stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99;
Ad unanimità di voti
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le finalità di cui
alle premesse, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di
:
- MODIFICARE ED INTEGRARE la precedente
deliberazione di G.R. n. 1023/2007, pubblicata sul BURA n. 62 del 09.11.2007,
nella parte in cui viene stabilito alla data del 31.12.2007 il nuovo termine
ultimo consentito per “l’inizio lavori” degli interventi contemplati nella misura
di salvaguardia contenuta nell’art. 15, comma 1, lettera o) citato in premessa,
prevista nell’Atto di Indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di Bacino
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al territorio della Regione
Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro - Allegato n. 2
della Deliberazione di G.R. n. 422/2005 come integrato con la medesima
Deliberazione di G.R. n. 759/2006;
- STABILIRE, in ragione della dilatazione
temporale della fasi procedurali finalizzate alla definitiva approvazione del
Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e
Processi Erosivi” riferito al territorio della Regione Abruzzo ricompreso
all’interno del Bacino Interregionale del Fiume Sangro e conseguentemente della
prolungata vigenza delle restanti misure di salvaguardia relative al medesimo
territorio regionale ricompreso nel Bacino del Sangro, un nuovo termine finale,
decorrente dalla data di pubblicazione sul BURA della presente deliberazione e
con scadenza alla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di
approvazione del Piano citato ed in ogni caso sino al termine ultimo del
11.05.2008, entro il quale ammettere, in relazione alle ipotesi individuate in
premessa, l’inizio dei lavori degli interventi consentiti ex art. 15, comma 1,
lettera o) delle medesime misure di salvaguardia imposte, in sede di adozione
del Progetto di Piano, nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata ed
elevata;
- INVIARE la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo
mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico
Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, Gestione integrata dei
Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i
Paesi del Mediterraneo di porre in essere gli adempimenti relativi.
- INVIARE la presente deliberazione
all’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo.
Segue allegato