La Giunta
Regionale
Richiamata la D.G.R. n.
277 del 08.03.2005 recante “D.M. 08.06.2001: Assistenza sanitaria integrativa
relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare – Morbo
celiaco.”, con la quale si provvedeva, tra l’altro, a:
- disciplinare le modalità di accertamento,
certificazione e monitoraggio della patologia, nonché di erogazione dei
prodotti destinati ad alimentazione particolare, secondo quanto riportato in
documento allegato alla citata DGR 277/2005;
- precisare la competenza delle AA.SS.LL ad
erogare in regime di esenzione dalla partecipazione al costo tutte le
prestazioni finalizzate alla diagnosi ed al monitoraggio della patologia di che
trattasi con oneri a totale carico della A.S.L. di residenza dell’assistito;
- disporre che le prestazioni finalizzate alla
diagnosi ed al monitoraggio del morbo celiaco avvenissero in regime
ambulatoriale e, solo in casi di necessità comprovata dal clinico, in regime di
ricovero diurno;
- disporre che l’erogazione dei prodotti
dietetici senza glutine necessari potesse avvenire attraverso le farmacie
convenzionate pubbliche e private, nonché le farmacie dei PP.OO delle AA.SS.LL.
della Regione Abruzzo, rispettando i limiti massimi di spesa all’uopo previsti
in tabella allegata al provvedimento de
quo;
Visti
- la L.04.07.2005 n.123 “Norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia” che prevede, al comma 1 dell’art.4
“Al fine di garantire un’alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da
celiachia è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti
dietoterapeutici senza glutine. Con Decreto del Ministero sono fissati i tetti
di spesa .”;
- il D.M. 8 giugno 2001 recante “ Assistenza
sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare”;
- il D.M. 4 maggio 2006 con il quale sono
stati ridefiniti i tetti di spesa per l’erogazione di prodotti dietetici senza
glutine, già indicati dall’allegato 1 al D.M. 8 giugno 2001 – allegato per ciò
stesso abrogato dall’art 4 del prefato decreto ministeriale del maggio 2006 –
con precisa differenziazione di sesso e di fasce d’età;
Atteso che con circolare
del Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione
Sanità prot.nr.22340/8/2197 del 28.09.2006 la Regione abruzzo conformava i
tetti di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine alle disposizioni di
cui al sopra citato D.M. 04.05.2006;
Considerato che
- i prodotti dietetici erogabili gratuitamente
a favore dei soggetti affetti da celiachia nell’ambito della Regione Abruzzo
sono - in ossequio al dettato
dell’art.7 del DM 8 giugno 2001 - esclusivamente quelli compresi nel Registro
Nazionale dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare - sezione A2 -, istituito presso la
Direzione Generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute;
- il Registro Nazionale di cui sopra è
soggetto a revisioni periodiche, con inserimento di nuovi prodotti che abbiano acquisito l’autorizzazione
all’immissione in commercio a seguito di procedura istruttoria effettuata ai
sensi e per gli effetti dell’art.7 D.Lgs. 27.01.1992 n. 111 e s.m.i.;
- l’art.6 del D.M. 8 giugno 2001 espressamente
rimette alla discrezionalità delle Regioni la definizione delle modalità di
erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che gli stessi possano essere
erogati, oltre che dalle farmacie convenzionate pubbliche e private sedenti sul
territorio, anche “…secondo direttive
all’uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende
unità sanitarie locali...” ;
Ritenuto opportuno – sia
al fine di garantire una costante implementazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza in ogni fattispecie propria
degli stessi, sia al fine di assicurare
alla specifica utenza una possibile fonte di risparmio, oggettivamente rinvenibile
nel maggior potere d’acquisto generato dall’ elemento di concorrenzialità che
verrà a determinarsi - consentire che
l’erogazione dei prodotti senza glutine siccome sopra meglio definiti ed
indicati, sia effettuata anche dagli
esercizi commerciali individuati dal
D.Lgs.114/1998 a ciò interessati, provvedendo di conseguenza alla modifica dell’allegato B alla D.G.R.
n. 277 del 08.03.2005 esclusivamente per la parte concernente le modalità di
erogazione dei prodotti senza glutine (punto 5), secondo quanto di seguito
indicato :
a) i buoni o documenti di credito rilasciati
dalle AA.SS.LL. al paziente per la fruizione dei prodotti senza glutine sono
utilizzabili:
1. presso le farmacie ospedaliere della ASL di
appartenenza;
2. presso le farmacie convenzionate pubbliche e private sedenti su tutto il territorio
regionale ;
3. presso gli esercizi commerciali di cui al
D.Lgs.114/1998 che abbiano stipulato apposita convenzione con le AA.SS.LL.
della Regione Abruzzo – secondo lo schema tipo delineato nell’allegato 1 al
presente atto –;
b) le farmacie convenzionate e gli esercizi
commerciali di cui al punto precedente sono tenute a presentare - ai fini del rimborso
e con cadenza mensile - i buoni o i documenti di credito incassati, applicando
sul retro degli stessi le fustelle ottiche dei prodotti consegnati, esclusivamente alla ASL di residenza del paziente;
c) i rimborsi dei costi sostenuti per
l’erogazione dei prodotti senza glutine a favore dei soggetti affetti dalla
patologia celiaca sono consentiti solo ed esclusivamente per quel che concerne
l’acquisto di prodotti inseriti nel
Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare – sezione A2 – di cui all’art.7
D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del
Ministero della Salute;
d) le modalità di erogazione e distribuzione dei
prodotti dietetici di cui sopra è applicabile esclusivamente a pazienti
residenti nella Regione Abruzzo;
Considerato altresì
necessario precisare che per quel che concerne la disciplina resa dalla D.G.R.
n. 277 del 08.03.2005 ed afferente la diagnosi della malattia celiaca ed il
diritto all’esenzione, i fabbisogni nutrizionali ed il regime dietetico, la
procedura autorizzatoria ed il conseguente rinnovo, resta efficace ed esecutivo
quanto già statuito dalla prefata deliberazione;
Sentita l’Associazione
Italiana Celiachia - Sezione Abruzzo - , la quale ha manifestato ampio consenso
al siffatto ampliamento dei soggetti fornitori dell’alimentazione particolare
cui i celiaci sono fruitori, principalmente per il conseguente ampliamento del
potere d’acquisto ivi già dedotto;
Dato atto del parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale –
Assistenza Farmaceutica;
Dato atto altresì del
parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento,
espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. Al fine di garantire l’implementazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza, con peculiare riferimento all’assistenza
integrativa relativa ai prodotti
destinati ad alimentazione particolare, sono definite nuove modalita’ di
erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da
celiachia, in ragione delle disposizioni di cui all’art.6 del D.M. 8 giugno
2001;
2. le nuove modalità di erogazione gratuita di
prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da celiachia di seguito indicate sostituiscono le
disposizioni rese nell’allegato B alla D.G.R. n. 277 del 08.03.2005
esclusivamente per la parte concernente le modalità di erogazione dei prodotti
senza glutine (punto5):
a) i buoni o documenti di credito rilasciati
dalle AA.SS.LL. al paziente per la fruizione dei prodotti senza glutine sono
utilizzabili:
1. presso le farmacie ospedaliere della ASL di
appartenenza;
2. presso le farmacie convenzionate pubbliche e private sedenti su tutto il territorio
regionale ;
3. presso gli esercizi commerciali di cui al
D.Lgs.114/1998 che abbiano stipulato apposita convenzione con le AA.SS.LL.
della Regione Abruzzo – secondo lo schema tipo delineato nell’allegato 1 al
presente atto –;
b) le farmacie convenzionate e gli esercizi
commerciali di cui al punto precedente sono tenute a presentare - ai fini del
rimborso e con cadenza mensile - i
buoni o i documenti di credito incassati, applicando sul retro degli stessi le
fustelle ottiche dei prodotti consegnati,
esclusivamente alla ASL di residenza del paziente;
c) i rimborsi dei costi sostenuti per
l’erogazione dei prodotti senza glutine a favore dei soggetti affetti dalla
patologia celiaca sono consentiti solo ed esclusivamente per quel che concerne
l’acquisto di prodotti inseriti nel
Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare – sezione A2 – di cui all’art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso
la Direzione Generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute;
d) le modalità di erogazione e distribuzione dei
prodotti dietetici di cui sopra è applicabile esclusivamente a pazienti
residenti nella Regione Abruzzo;
3. è demandata alla competenza delle AA.SS.LL.
della Regione Abruzzo la stipula delle convenzioni con gli esercizi commerciali
di cui al D.Lgs.114/1998 che ne facciano richiesta, secondo lo schema tipo
allegato al presente provvedimento;
4. è disposta la notifica del presente atto nei
confronti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, della Associazione Italiana
Celiachia - sez.Abruzzo - , nonché la pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale regionale e sul Portale della Sanità.
Segue allegato