IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) DI RINNOVARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, la Determinazione n. DF3/11 del 13.02.2003, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non), equivalente alla fase R13 dell’Allegato C e alla fase D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06, descritto in catasto al foglio mappale del Comune di Chieti n. 42 particelle n. 95/a – 96/b e 107, alla Via Forlanini, per una superficie di circa 3700 mq. e una capacità giornaliera di 200 veicoli stoccati ed una potenzialità annua di 2000 veicoli trattati e smaltiti, fatta salva la valutazione e approvazione da parte del Gruppo di Lavoro, del Piano di Adeguamento presentato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;
2) DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208,comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. N. 45/07, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, considerato che la ditta risulta essere in regola con le garanzie finanziarie;
3) DI STABILIRE che i codici CER ingresso all’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso sono i seguenti:
CODICE CER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
16
01 04* |
Veicoli
fuori uso. |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso,
non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose. |
4) DI STABILIRE che i rifiuti prodotti dalla messa in sicurezza, dallo smantellamento e trattamento dei veicoli, nonché dalla manutenzione degli stessi, che potranno quindi essere gestiti solo in uscita dall’impianto, sono i seguenti:
CODICE CER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
08
03 19* |
Oli
dispersi. |
11
01 13* |
Rifiuti
di grassaggio contenenti sostanze pericolose. |
13
01 09* |
Oli
minerali per circuiti idraulici, clorurati. |
13
01 10* |
Oli
minerali per circuiti idraulici, non clorurati. |
13
01 11* |
Oli
sintetici per circuiti idraulici. |
13
01 12* |
Oli
per circuiti idraulici facilmente biodegradabili. |
13
01 13* |
Altri
oli per circuiti idraulici. |
13
02 05* |
Scarti
di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13
02 06* |
Scarti
di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13
02 07* |
Olio
per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13
02 08* |
altri
oli per motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13
05 06* |
Oli
prodotti dalla separazione olio acqua. |
13
05 07* |
Acque
oleose prodotte dalla separazione olio/acque. |
13
07 01* |
Olio
combustibile e carburante diesel. |
13
07 02* |
Petrolio. |
13
07 03* |
Altri
carburanti (comprese le miscele). |
13
08 01* |
Fanghi
ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione. |
13
08 02* |
Altre
emulsioni. |
13
08 99* |
Rifiuti
non specificati altrimenti. |
14
06 03* |
Altri
solventi e miscele di solventi. |
15 02 02* |
Assorbenti, materiali
filtranti (inclusi i filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci,
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. |
15 02 03 |
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02. |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso. |
16 01 07* |
Filtri dell’olio. |
16
01 08* |
Componenti
contenenti mercurio. |
16
01 10* |
Componenti
esplosivi (ad esempio “air bag”). |
16
01 11* |
Pastiglie
per freni, contenenti amianto. |
16 01 12 |
Pastiglie per freni,
diverse da quelle di cui alla voce 160111. |
16
01 13* |
Liquidi
per freni. |
16
01 14* |
Liquidi
antigelo contenenti sostanze pericolose. |
16 01 15 |
Liquidi antigelo
diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14. |
16 01 16 |
Serbatoi per gas
liquido. |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16
01 21* |
Componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e
160114. |
16 01 22 |
Componenti non
specificati altrimenti. |
16 01 99 |
Rifiuti non
specificati altrimenti. |
16
06 01* |
Batterie
al piombo. |
16
06 02* |
Batterie
al nichel-cadmio. |
16
06 03* |
Batterie
contenenti mercurio. |
16
06 04 |
Batterie
alcaline (tranne 16 06 03). |
16
06 05 |
Altre
batterie ed accumulatori. |
16
06 06* |
Elettroliti
di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata. |
16
08 01 |
Catalizzatori
esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne
16 08 07). |
16
08 02* |
Catalizzatori
esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli
di transizione pericolosi |
16
08 03 |
Catalizzatori
esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di
transizione, non specificati altrimenti. |
16
08 05* |
Catalizzatori
esauriti contenenti acido fosforico. |
16
08 07* |
Catalizzatori
esauriti contaminati da sostanze pericolose |
17
05 03* |
Terra
e rocce, contenenti sostanze pericolose. |
19
10 03* |
Fluff
– frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose. |
19
10 04 |
Fluff
– frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14. |
5) DI PRESCRIVERE che la Società in oggetto inoltri entro trenata giorni dalla notifica del presente provvedimento una planimetria generale dell’impianto con indicata l’esatta dislocazione dell’area adibita a centro di raccolta di veicoli a motore e quella adibita ad attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti, in merito al cui contenuto si fa riserva delle opportune valutazioni con separato e successivo procedimento;
6) DI OBBLIGARE, per quanto stabilito dalla nota ARTA – Dipartimento Prov.le di Chieti del 27.12.2007 prot. n. 8594, la ditta in indirizzo all’adempimento delle prescrizioni della suddetta nota, qui di seguito rielencate:
1. il centro di raccolta e l’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e del D.Lgs n. 149 del 23 febbraio 2006, nonché a quanto indicato nei punti 4), 5), 6), 7) e 8) del disposto autorizzatorio n. DF3/11 del 13.02.2003;
2. tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e non dovranno procurare danni per l’ambiente.
3. tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto.
7) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
8) DI CONFERMARE, integralmente, i contenuti dei provvedimenti in oggetto indicati;
9) DI OBBLIGARE la Ditta Seab S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
10) DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
11) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
13) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
14) DI RICHIAMARE la Ditta S.E.A.B. S.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;
15) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;
16) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta S.E.A.B. S.r.l. Sede Legale Via Penne – Zona Ind.le Chieti Scalo (CH);
17) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini