IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) DI PROROGARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, la Determinazione n. DF3/15 del 18.02.2003, per lo stoccaggio di batterie esauste e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, equivalente alla fase R13 dell’Allegato C e alla fase D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06, descritto in catasto al foglio mappale del Comune di Chieti n. 18 p.lle 208 e 4299 (parte) alla Via dell’Acquedotto, 4, per una potenzialità istantanea di 100 ton. e una potenzialità annua di 10000 ton./annua;
2) DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208 comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. N. 45/07, e a quanto precisato in premessa, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopracitate;
3) DI FARE PROPRIO quanto stabilito nel parere dell’Arta – Dipartimento Provinciale di Chieti del 28.12.2007 prot. n. 8599, relativamente ai codici CER ammissibili all’impianto e riconducibili con assoluta certezza alle autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, ora art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rivisitati ed aggiornati secondo le normative vigenti in materia;
4) DI STABILIRE, pertanto, che la Società oggetto della presente autorizzazione, ai sensi delle predette prescrizioni del Dipartimento Prov.le dell’Arta di Pescara del 28.12.2007, può ammettere all’impianto solo i codici CER indicati nella Relazione Tecnica integrativa del 25.09.2007 prot. n. 131, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti in data 27.09.2007 prot. n. 18742/DN3, che qui di seguito si riportano:
CODICI CER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
02 01 10 |
Rifiuti metallici. |
08 03 19* |
Oli dispersi. |
11 01 13* |
Rifiuti di grassaggio contenenti
sostanze pericolose. |
13 01 09* |
Oli minerali per circuiti idraulici,
clorurati. |
13 01 10* |
Oli minerali per circuiti idraulici,
non clorurati. |
13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici. |
13 01 12* |
Oli per circuiti idraulici facilmente
biodegradabili. |
13 01 13* |
Altri oli per circuiti idraulici. |
13 02 05* |
Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 06* |
Scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione. |
13 02 07* |
Olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13 02 08* |
altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione. |
13 05 06* |
Oli prodotti dalla separazione olio
acqua. |
13 07 01* |
Olio combustibile e carburante diesel. |
13 07 02* |
Petrolio. |
13 07 03* |
Altri carburanti (comprese le
miscele). |
13 08 01* |
Fanghi ed emulsioni prodotti dai
processi di dissalazione. |
13 08 02* |
Altre emulsioni. |
13 08 99* |
Rifiuti non specificati altrimenti. |
14 06 03* |
Altri solventi e miscele di solventi. |
15 02 02* |
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i
filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose. |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso. |
16 01 07* |
Filtri dell’olio. |
16 01 08* |
Componenti contenenti mercurio. |
16 01 10* |
Componenti esplosivi (ad esempio “air
bag”). |
16 01 11* |
Pastiglie per freni, contenenti
amianto. |
16 01 12 |
Pastiglie per freni, diverse da quelle di
cui alla voce 160111. |
16 01 13* |
Liquidi per freni. |
16 01 14* |
Liquidi antigelo contenenti sostanze
pericolose. |
16 01 15 |
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui
alla voce 16 01 14. |
16 01 16 |
Serbatoi per gas liquido. |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16 01 21* |
Componenti pericolosi diversi da
quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114. |
16 01 22 |
Componenti non specificati altrimenti. |
16 01 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti. |
16 06 01* |
Batterie al piombo. |
16 06 02* |
Batterie al nichel-cadmio. |
16 06 03* |
Batterie contenenti mercurio. |
16 06 04 |
Batterie alcaline (tranne 16 06 03). |
16 06 05 |
Altre batterie ed accumulatori. |
16 06 06* |
Elettroliti di batterie ed
accumulatori, oggetto di raccolta differenziata. |
16 08 01 |
Catalizzatori esauriti contenenti oro,
argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07). |
16 08 02* |
Catalizzatori esauriti contenenti
metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione
pericolosi |
16 08 03 |
Catalizzatori esauriti contenenti
metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati
altrimenti. |
16 08 05* |
Catalizzatori esauriti contenenti
acido fosforico. |
16 08 07* |
Catalizzatori esauriti contaminati da
sostanze pericolose |
17 04 01 |
Rame, bronzo, ottone. |
17 04 02 |
Alluminio. |
17 04 03 |
Piombo. |
17 04 04 |
Zinco. |
17 04 05 |
Ferro e acciaio. |
17 04 06 |
Stagno. |
17 04 07 |
Metalli misti. |
17 04 09* |
Rifiuti metallici contaminati da
sostanze pericolose. |
17 04 10* |
Cavi, impregnati di olio, di catrame
di carbone o di altre sostanze pericolose. |
17 04 11 |
Cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10. |
17 05 03* |
Terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose. |
19 10 01 |
Rifiuti di ferro e acciaio. |
19 10 02 |
Rifiuti di metalli non ferrosi. |
19 10 03* |
Fluff – frazione leggera e polveri,
contenenti sostanze pericolose. |
19 10 04 |
Fluff – frazione leggera e polveri,
diversi da quelli di cui alla voce
16 01 14. |
A tal
proposito, si ritiene che i suddetti rifiuti risultano essere compatibili con
l’attività della Ditta E.C.O. 95 S.R.L. e pertanto non costituiscono variante
sostanziale.
Dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. l’impianto di stoccaggio nel corso del proprio esercizio, dovrà essere gestito nel pieno rispetto secondo quanto stabilito nei punti 4), 5), 6), 7) e 8) del disposto autorizzatorio N. DF3/15 del 18.02.2003;
2. tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate derivanti da tale attività dovranno essere separati per tipologia e gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e non devono procurare danni per l’ambiente;
3. tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti dovranno essere costantemente etichettati, riportare il codice relativo al rifiuto contenuto e, relativamente ai rifiuti pericolosi, posti al riparo dagli agenti atmosferici;
4. l’area adibita allo stoccaggio, nel corso dell’esercizio dovrà essere utilizzata esclusivamente per il deposito di rifiuti di cui alla tabella 1 della presente relazione.
5) DI STABILIRE, altresì, di non autorizzare i codici CER 16 01 04* (veicolo fuori uso) e 16 01 06 (veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose), ancorché riportati nel citato parere ARTA, per le motivazioni indicate in premessa;
6) DI PRESCRIVERE che la Società in oggetto inoltri entro trenata giorni dalla notifica del presente provvedimento una planimetria generale dell’impianto con indicata l’esatta dislocazione dell’area adibita a centro di raccolta di veicoli a motore e quella adibita ad attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti, nonché una relazione di dettaglio in ordine ai quantitativi relativi ad ogni singolo CER gestibile nell’impianto di che trattasi, specificando altresì per i codici CER 13 08 99* e 16 01 99 le caratteristiche del rifiuto gestito, in merito al cui contenuto si fa riserva delle opportune valutazioni con separato e successivo procedimento;
7) DI CONFERMARE, integralmente, per quanto applicabili, i contenuti dei provvedimenti in oggetto indicati;
8) DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
9) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) DI PRENDERE ATTO che la ditta E.C.O. 95 S.R.L., beneficiaria della presente autorizzazione ha provveduto in data 8.02.2008 a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla Ditta Seab S.r.l., ai sensi della D.G.R. n. 790 del 3.08.2008;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
12) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
13) DI RICHIAMARE la Ditta E.C.O. 95 S.R.L. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;
14) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
15) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta ECO 95 S.R.L. con sede in Chieti – Sede Legale Strada dell’Acquedotto, n. 4 - 66100 Chieti (CH);
16) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini